Bozza di studio 14-1-2003

Capo I - Disposizioni generali

ART. 1 - CAMPO DI APPLICAZIONE, DURATA, DECORRENZA DEL PRESENTE CONTRATTO 
(Art. 1 del C.C.N.L. 1999)

1. si articola nelle seguenti aree professionali:

a) area della funzione docente;

b) area dei servizi generali, tecnici e amministrativi.

2. Gli effetti giuridici decorrono dalla data di stipulazione, salvo diversa prescrizione del presente contratto. La stipulazione si intende avvenuta al momento della sottoscrizione del contratto da parte dei soggetti negoziali a seguito del perfezionamento delle procedure di cui all’art. 47  del decreto legislativo n.165/2001.

3. Il presente contratto, alla scadenza, si rinnova tacitamente di anno in anno qualora non ne sia data disdetta da una delle parti con lettera raccomandata, almeno tre mesi prima di ogni singola scadenza. In caso di disdetta, le disposizioni contrattuali rimangono in vigore fino a quando non siano sostituite dal successivo contratto collettivo.

4. Dopo un periodo di vacanza contrattuale pari a tre mesi dalla data di scadenza della parte economica del presente contratto, ai dipendenti del comparto sarà corrisposta la relativa indennità, secondo le scadenze previste dall'accordo sul costo del lavoro del 23 luglio 1993 e con le modalità di cui agli artt. 47 e 48 del decreto legislativo n.165/2001.

5. In sede di rinnovo biennale per la parte economica ulteriore punto di riferimento del negoziato sarà costituito dalla comparazione tra l’inflazione programmata e quella effettiva intervenuta nel biennio in questione, secondo quanto previsto dall’accordo tra Governo e parti sociali del 23 luglio 1993.

6. Ai sensi dei decreti legislativi 24-7-1996, nn.433 e 434 il presente contratto di lavoro si applica anche al personale scolastico delle province autonome di Bolzano e Trento, salvo quanto disposto eventualmente in sede di contrattazione collettiva provinciale, entro i limiti di compatibilità fissati dai richiamati provvedimenti.

ART.  2 - INTERPRETAZIONE AUTENTICA DEI CONTRATTI

1. In attuazione dell'art. 49 del decreto legislativo n.165/2001, quando insorgano controversie sull'interpretazione del contratto collettivo nazionale o integrativo, le parti che lo hanno sottoscritto si incontrano, entro 30 giorni dalla richiesta di cui al successivo comma 2, per definire consensualmente il significato della clausola controversa. La procedura deve concludersi entro 30 giorni dalla data del primo incontro.

2. Al fine di cui al comma 1 la parte interessata invia  all’altra apposita  richiesta scritta con lettera raccomandata. La richiesta deve contenere una sintetica descrizione dei fatti e degli elementi di diritto sui quali si basa; essa deve comunque far riferimento a problemi interpretativi ed applicativi di rilevanza  generale.

3. L'eventuale accordo sostituisce la clausola controversa sin dall'inizio della vigenza del contratto collettivo nazionale o integrativo.

Capo II - Relazioni sindacali

ART.  3 - OBIETTIVI E STRUMENTI

(Art. 3 del CCNL 1999)

1. Il sistema delle relazioni sindacali, nel rispetto delle distinzioni dei ruoli e delle rispettive responsabilità dell’amministrazione scolastica e dei sindacati, persegue l’obiettivo di contemperare l’interesse dei dipendenti al miglioramento delle condizioni di lavoro e alla crescita professionale con l’esigenza di incrementare l’efficacia e l’efficienza dei servizi prestati alla collettività. Esso è improntato alla correttezza e trasparenza dei comportamenti.

2. Il sistema delle relazioni sindacali si articola nei seguenti modelli relazionali:

  1. contrattazione collettiva: si svolge a livello integrativo nazionale, regionale  e a livello di istituzione scolastica, con le modalità, i tempi e le materie indicate agli articoli 4 e 6;
  2. partecipazione: si articola negli istituti dell’informazione e della concertazione. Essa può prevedere altresì l’istituzione di commissioni paritetiche con finalità propositive, secondo le modalità indicate nell’articolo 5;
  3. interpretazione autentica dei contratti collettivi di cui all'art.2.

ART. 4 - CONTRATTAZIONE COLLETTIVA INTEGRATIVA

(Art.4 del CCNL 26-5-1999)

1. La contrattazione collettiva integrativa è finalizzata ad incrementare la qualità del servizio scolastico, sostenendo i processi innovatori in atto anche mediante la valorizzazione delle professionalità coinvolte.

In sede di contrattazione collettiva integrativa nazionale sono disciplinate le seguenti materie:

- con cadenza annuale:

  1. i criteri generali di utilizzazione delle risorse complessivamente disponibili;

  2. le linee di indirizzo per l'attività di formazione in servizio e per l'aggiornamento, unitamente ai criteri di ripartizione delle relative risorse economiche, ivi compresi i piani di riconversione del personale in relazione alle situazioni di esubero;

  3. la mobilità compartimentale ed intercompartimentale.

- con cadenza quadriennale:

  1. i criteri per la ripartizione delle risorse per l'erogazione della retribuzione integrativa legata ai processi di attuazione dell'autonomia;
  2. l'ammontare delle risorse destinate alle direzioni regionali per i progetti relativi alle scuole situate nelle zone a rischio, con particolare riferimento al problema della dispersione scolastica;
  3. le indennità di turnazione notturna, notturno – festiva e festiva del personale ATA ed educativo delle istituzioni scolastiche ed educative;

  4. quanto altro specificamente previsto nel presente contratto.

2. Presso ciascuna direzione scolastica regionale la contrattazione integrativa si svolge annualmente sulle seguenti materie:

  1. l'utilizzazione del personale in altre attività di insegnamento, del personale soprannumerario, nonché di quello collocato fuori ruolo, procedure e criteri di utilizzazione del personale, tenuto anche conto di quanto previsto dalla legge n.268/2002;
  2. criteri per la ripartizione delle risorse attinenti alle funzioni obiettivo dei docenti e alle funzioni aggiuntive del personale ATA;
  3. criteri per l’ assegnazione dell'indennità di amministrazione ai direttori dei servizi generali ed amministrativi;

  4. linee di indirizzo e  criteri per la tutela della salute nell'ambiente di lavoro;

  5. criteri di allocazione e utilizzo delle risorse a livello d’istituto per la lotta contro l’emarginazione scolastica, inclusa l'assegnazione di una quota dei fondi destinati alla formazione per il finanziamento di moduli formativi;

  6. verifica dei risultati delle attività di formazione;

  7. opportunità formative per il personale docente, educativo ed ATA.

3. Presso ciascuna direzione scolastica regionale la contrattazione integrativa si svolge con cadenza quadriennale sulle seguenti materie:

  1. criteri per la fruizione dei permessi per il diritto allo studio;

  2. criteri e modalità per lo svolgimento delle assemblee territoriali e l'esercizio dei permessi sindacali;

  3. procedure di raffreddamento dell’eventuale conflittualità contrattuale generatasi a livello di singola istituzione scolastica;

  4. modalità di articolazione dell’orario di lavoro del personale ATA.

4. La contrattazione integrativa si svolge alle condizioni previste dagli artt. 40 e 40 bis del decreto legislativo n. 165/2001. Entro il primo mese di negoziato le parti non assumono iniziative unilaterali né procedono ad azioni dirette. Decorsi sessanta giorni dall'inizio effettivo delle trattative, le parti riassumono le rispettive prerogative e libertà di iniziativa. In assenza di accordo, o di precedente accordo, non è consentita l’erogazione unilaterale di risorse in materia retributiva.

ART. 5 -  PARTECIPAZIONE

(Art. 5 del CCNL 1999)

1.(art.2 del CCNL II° biennio 15-3-2001) Le forme di partecipazione sindacale si svolgono al livello istituzionale competente per materia.

L’Amministrazione scolastica nazionale e regionale, nell’ambito della propria autonomia e delle proprie distinte responsabilità, fornisce informazioni e, ove necessaria, la relativa documentazione cartacea e/o informatica ai soggetti identificati all’articolo 7 sulle seguenti materie:

  1. criteri per la definizione e la distribuzione degli organici di tutto il personale;
  2. modalità organizzative per l'assunzione del personale a tempo determinato e indeterminato;

  3. documenti di previsione di bilancio relativi alle spese per il personale;

  4. operatività di nuovi sistemi informativi o di modifica dei sistemi preesistenti concernenti i servizi amministrativi e di supporto dell’attività scolastica;

  5. dati generali sullo stato dell'occupazione degli organici e di utilizzazione del personale;

  6. strumenti e metodologie per la valutazione della produttività ed efficacia qualitativa del sistema scolastico, anche in rapporto alle sperimentazioni in atto.

2. Gli incontri per l’informazione si svolgono con cadenza almeno annuale. Essi hanno come oggetto le materie sopra elencate e il consuntivo degli atti di gestione connessi e i relativi risultati. L’eventuale documentazione viene fornita ai sindacati con congruo anticipo.

3. Su ciascuna delle materie previste al comma 1 e sulle linee essenziali di indirizzo in materia di gestione della organizzazione scolastica, può essere consensualmente decisa la formazione di commissioni paritetiche, per un esame più approfondito di singoli problemi al fine di avanzare proposte non vincolanti per l’Amministrazione e di formulare raccomandazioni ai soggetti della contrattazione integrativa.

4. Ricevuta l’informazione, i soggetti sindacali di cui all’articolo 7 possono chiedere che si dia inizio alla procedura di concertazione sulle materie di cui ai punti a) e b) del comma 1.

La concertazione si svolge in appositi incontri che iniziano entro 48 ore dal ricevimento della richiesta. Nella concertazione le parti verificano la possibilità di un accordo mediante un confronto che deve concludersi entro 15 giorni dalla sua attivazione, o, comunque, nei termini utili eventualmente imposti a livello nazionale dall’utilizzo delle procedure del Sistema informativo del MIUR. Dell’esito della concertazione è redatto verbale dal quale risultino le posizioni delle parti. Durante il periodo in cui si svolge la concertazione le parti non assumono iniziative unilaterali sulle materie oggetto della stessa.

Sulle materie che incidono sull’ordinato e tempestivo avvio dell’anno scolastico la concertazione deve comunque concludersi entro il 30 giugno.

ART. 6 -  RELAZIONI A LIVELLO DI ISTITUZIONE SCOLASTICA  
(Art. 6 del CCNL 1999)

1. A livello di ogni istituzione scolastica, in coerenza con l’autonomia della stessa e nel rispetto delle competenze del dirigente scolastico e degli organi collegiali, le relazioni sindacali si svolgono con le modalità previste dal presente articolo.

2. Sono materie di informazione preventiva le seguenti:

  1. proposte di formazione delle classi e di determinazione degli organici della scuola;

  2. attività e progetti retribuiti con il fondo d'istituto o con altre risorse derivanti da convenzioni ed accordi;

  3. criteri di retribuzione e utilizzazione del personale impegnato nello svolgimento delle attività aggiuntive;

  4. criteri per la fruizione dei permessi per l’aggiornamento.

Sono materie di informazione preventiva e contrattazione integrativa le seguenti:

  1. modalità di utilizzazione del personale in rapporto al piano dell’offerta formativa;

  2. utilizzazione dei servizi sociali;

  3. modalità e criteri di applicazione dei diritti sindacali, nonché determinazione dei contingenti di personale previsti dall'accordo sull'attuazione della legge n. 146/1990, così come modificata e integrata dalla legge n.83/2000;

  4. attuazione della normativa in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro;

  5. criteri riguardanti le assegnazioni  del personale docente, educativo ed ATA alle sezioni staccate e ai plessi, ricadute sull'organizzazione del lavoro e del servizio derivanti dall'intensificazione delle prestazioni legate alla definizione dell’unità didattica. Ritorni pomeridiani;

  6. modalità relative alla organizzazione del lavoro e all’articolazione dell’orario del personale educativo ed ATA, nel rispetto di quanto previsto dalla contrattazione integrativa, nonché i criteri per l’individuazione del personale educativo ed ATA da utilizzare nelle attività retribuite con il fondo di istituto;

  7. criteri generali per l’impiego delle risorse del fondo, ivi comprese quelle per la retribuzione delle ore eccedenti, in relazione alle diverse professionalità, ai vari ordini e gradi di scuola eventualmente presenti nella stessa istituzione scolastica ed alle tipologie di attività;

  8. la misura dei compensi al personale docente ed educativo per le attività di flessibilità didattica di cui all’art. 31, comma 1, del Contratto collettivo nazionale integrativo sottoscritto in data 31.8.1999, per le attività complementari di educazione fisica di cui all’art. 32 dello stesso CCNI, nonché per quelle di cui all’art. 43 del CCNL 26.05.99;

  9. la misura dei compensi al personale ATA per le attività connesse alle  funzioni miste derivanti da convenzioni e intese con gli Enti locali;

  10. la misura dei compensi da corrispondere al personale docente ed educativo - non più di due unità - della cui collaborazione il dirigente scolastico intende avvalersi in modo continuativo nello svolgimento delle proprie funzioni organizzative e gestionali, fermo restando quanto previsto dal successivo art. 9.

Sono materia di informazione successiva le seguenti:

  1. nominativi del personale utilizzato nelle attività e progetti retribuiti con il fondo di istituto;

  2. criteri di individuazione e modalità di utilizzazione del personale in progetti derivanti da specifiche disposizioni legislative, nonché da convenzioni, intese o accordi di programma stipulati dalla singola istituzione scolastica o dall'Amministrazione scolastica periferica con altri enti e istituzioni;

  3. verifica dell’attuazione della contrattazione collettiva integrativa d’istituto sull’utilizzo delle risorse.

3. Sulle materie che incidono sull’ordinato e tempestivo avvio dell’anno scolastico tutte le procedure previste dal presente articolo debbono concludersi nei termini stabiliti dal direttore generale regionale per le questioni che incidono sull’assetto organizzativo e, per le altre, nei tempi congrui per assicurare il tempestivo ed efficace inizio delle lezioni.

4.Fermo restando il principio dell'autonomia negoziale e nel quadro di un sistema di relazioni sindacali improntato ai criteri di comportamento richiamati di correttezza, di collaborazione e di trasparenza, e fatto salvo quanto previsto dal precedente comma, decorsi sessanta giorni dall'inizio effettivo delle trattative, le parti riassumono le rispettive prerogative e libertà di iniziativa. In assenza di accordo, o di precedente accordo, non è consentita l’erogazione unilaterale di risorse in materia retributiva.

ART. 7 -   COMPOSIZIONE DELLE DELEGAZIONI

(Art. 9 del CCNL 1999)

1.  Le delegazioni trattanti sono costituite come segue:

I - A livello di amministrazione:

  1. Per la parte pubblica:

  1. Per le organizzazioni sindacali:

II - A livello di ufficio scolastico regionale:

  1. Per la parte pubblica:

  1. Per le organizzazioni sindacali:

III -A livello di istituzione scolastica:

  1. Per la parte pubblica:

  1. Per le organizzazioni sindacali:

2. Il MIUR può avvalersi, nella contrattazione collettiva integrativa nazionale, dell’assistenza dell'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (A.Ra.N.).

ART. 8 – ASSEMBLEE

(Art.13 del CCNL II° biennio 15-3-2001 e art. 13 CCNL del 1995)

1. I dipendenti hanno diritto a partecipare, durante l'orario di lavoro, ad assemblee sindacali, in idonei locali concordati con la parte datoriale pubblica, per n. 10 ore annue pro capite senza decurtazione della retribuzione

2. Le assemblee che riguardano la generalità dei dipendenti o gruppi di essi possono essere indette con specifico ordine del giorno:

  1. singolarmente o congiuntamente da una o più organizzazioni sindacali rappresentative nel comparto ai sensi dell'art. 1, comma 5, del CCNQ del 9 agosto 2000 sulle prerogative sindacali;

  2. dalla R.S.U. nel suo complesso e non dai singoli componenti, con le modalità dell'art. 8, comma 1, dell' accordo quadro sulla elezione delle RSU del 7 agosto 1998;
  3. dalla RSU congiuntamente con una o più organizzazioni sindacali rappresentative del comparto ai sensi dell'art. 1, comma 5, del CCNQ del 9 agosto 2000 sulle prerogative sindacali.

3. Per quanto non previsto e modificato dal presente articolo restano ferme la disciplina del diritto di assemblea prevista dall'art. 2 del CCNQ 7 agosto 1998 e le modalità di utilizzo dei distacchi, aspettative e permessi, nonché delle altre prerogative sindacali.

4. Le assemblee coincidenti con l'orario di lezione si svolgono all'inizio o, di norma, al termine delle attività didattiche giornaliere di ogni scuola interessata all'assemblea. Le assemblee del personale ATA possono svolgersi in orario non coincidente con quello delle assemblee del personale docente, comprese le ore intermedie del servizio scolastico.

5. Ciascuna assemblea può avere una durata massima di 2 ore se si svolge a livello di singola istituzione scolastica. La durata massima delle assemblee territoriali è definita in sede di contrattazione integrativa regionale, in modo da tener conto dei tempi necessari per il raggiungimento della sede di assemblea e sempre nei limiti di cui al comma 1 del presente articolo.

6. La convocazione dell'assemblea, la durata, la sede e l'eventuale partecipazione di dirigenti sindacali esterni sono rese note dai soggetti sindacali promotori almeno 6 giorni prima, con comunicazione scritta, fonogramma, fax o e-mail, ai dirigenti scolastici delle scuole interessate all'assemblea.

La comunicazione deve essere affissa, nello stesso giorno in cui è pervenuta, all'albo dell'istituzione scolastica o educativa interessata. Alla comunicazione va unito l'ordine del giorno. Nel termine delle successive quarantotto ore, altri organismi sindacali, purché ne abbiano diritto, possono presentare richiesta di assemblea per la stessa data e la stessa ora concordando un'unica assemblea congiunta o - nei limiti consentiti dalla disponibilità di locali - assemblee separate. La comunicazione definitiva relativa all'assemblea - o alle assemblee - di cui al presente comma va affissa all'albo dell'istituzione prescelta entro il suddetto termine di quarantotto ore.

7. Contestualmente all'affissione all'albo, il dirigente scolastico ne farà oggetto di avviso, mediante circolare interna, al personale interessato all'assemblea al fine di raccogliere la dichiarazione individuale di partecipazione espressa in forma scritta del personale in servizio nell'orario dell'assemblea. Tale dichiarazione fa fede ai fini del computo del monte ore individuale ed è irrevocabile.

8. Il dirigente scolastico:

  1. per le assemblee in cui è coinvolto anche il personale docente sospende le attività didattiche delle sole classi, o sezioni di scuola materna, i cui docenti hanno dichiarato di partecipare all'assemblea, avvertendo le famiglie interessate e disponendo gli eventuali adattamenti di orario, per le sole ore coincidenti con quelle dell'assemblea, del personale che presta regolare servizio;

  2. per le assemblee in cui è coinvolto anche il personale ATA, se la partecipazione è totale, stabilirà, d'intesa con i soggetti  i sindacali di cui all’art. 7, la quota e i nominativi del personale tenuto ad assicurare i servizi essenziali relativi alla vigilanza degli ingressi alla scuola, al centralino e ad altre attività indifferibili coincidenti con l'assemblea sindacale.

9. Non possono essere svolte assemblee sindacali in ore concomitanti con lo svolgimento degli esami e degli scrutini finali.

10. Per il personale docente, quanto previsto dai commi 1, 4, 5 e 8 si applica anche nel caso di assemblee indette in orario di servizio per attività funzionali all'insegnamento.

11. Per le riunioni di scuola e territoriali indette al di fuori dell'orario di servizio del personale si applicano i commi 3 e 6 del presente articolo, fermo restando l'obbligo da parte dei soggetti sindacali di concordare con i dirigenti scolastici l'uso dei locali e la tempestiva affissione all'albo da parte del dirigente scolastico della comunicazione riguardante l'assemblea.

CAPO III - DOCENTI

ART. 9 - FUNZIONI STRUMENTALI AL PIANO DELL’OFFERTA FORMATIVA 

1. Per la realizzazione delle finalità istituzionali della scuola in regime di autonomia, la risorsa fondamentale è costituita dal patrimonio professionale dei docenti, da valorizzare per l’espletamento di specifiche funzioni–obiettivo riferite alle seguenti aree: la gestione del piano dell’offerta formativa, il sostegno al lavoro dei docenti, interventi e servizi per gli studenti, realizzazione di progetti formativi d’intesa con enti ed istituzioni esterni alla scuola.

Tali funzioni sono identificate ed attribuite dal collegio dei docenti, in coerenza con specifici piani dell’offerta formativa. Il collegio dei docenti determina contestualmente e puntualmente, oltre alle funzioni - obiettivo, le competenze professionali necessarie per il perseguimento delle stesse, i parametri e le cadenze per la valutazione dei risultati attesi e la durata di ciascun incarico. L’incarico è rinnovabile. Lo stesso collegio dei docenti designa, altresì, il responsabile di ciascuna funzione, sulla base della valutazione comparativa sia di comprovate esperienze professionali e culturali comunque acquisite, sia di specifici corsi di formazione organizzati dal MIUR o sottoposti, per quanto concerne la qualità della formazione, alla vigilanza da parte dell’Amministrazione stessa. Costituisce  requisito preferenziale la dichiarata disponibilità a permanere nella scuola per tutta la durata dell’incarico.

2.Gli incarichi aventi ad oggetto le funzioni-obiettivo menzionate nel comma 1 sostituiscono precedenti incarichi di natura analoga e non possono comportare esoneri totali dall’insegnamento.

3. Le scuole invieranno tempestivamente al Direttore generale regionale competente  schede informative aggiornate in ordine alla quantità e alla tipologia degli incarichi conferiti, e ciò allo scopo di effettuarne il monitoraggio, utile anche ad apportare eventuali modifiche o integrazioni ai criteri operativi adottati in sede di contrattazione integrativa.

4. La retribuzione corrisponde a …………euro annui lordi. In ogni scuola possono essere attivati sino ad un massimo di………..funzioni obiettivo. Le singole scuole possono deliberare di attivare ulteriori funzioni-obiettivo in presenza dei necessari stanziamenti sul fondo di Istituto, ove ciò sia previsto nel piano dell’offerta formativa.

5.L’espletamento delle funzioni di cui al presente articolo è valutabile ai fini dell’accesso agli incarichi in altre scuole e, più in generale, nell’Amministrazione scolastica, nonché ai fini dell’accesso alla dirigenza scolastica.

6. L’incarico di collaboratore vicario del dirigente scolastico è equiparato, ai fini del trattamento economico, agli incarichi di cui al presente articolo e rientra nei limiti numerici previsti dal precedente comma 4.

7. Le istituzioni scolastiche possono nel caso in cui non attivino le funzioni–obiettivo utilizzare nell’anno scolastico successivo, con la stessa finalità, le risorse assegnate.

ART. 10  - RETRIBUZIONE PROFESSIONALE DOCENTI

1. Con l’obiettivo della valorizzazione professionale della funzione docente per la realizzazione dei processi innovatori, che investono strutture e contenuti didattici delle scuole di ogni ordine e grado, nonché di avviare un riconoscimento del ruolo determinante dei docenti per sostenere il miglioramento del servizio scolastico, sono attribuiti al personale docente ed educativo compensi accessori articolati nelle tre fasce retributive di cui alla tabella G del presente contratto.

2. Ai compensi di cui al comma 1, si aggiungono le somme di cui alla tabella G2.  La retribuzione complessiva, corrisposta per 12 mensilità, denominata retribuzione professionale docenti, risultante dalla somma dei predetti compensi, è riportata nella tabella G3.

ART. 11 - RIENTRO IN SERVIZIO DEI DOCENTI DOPO IL 30 APRILE

1. Al fine di garantire la continuità didattica, il personale docente che sia stato assente, con diritto alla conservazione del posto, per un periodo non inferiore a centocinquanta giorni continuativi nell'anno scolastico, ivi compresi i periodi di sospensione dell’attività didattica, e rientri in servizio dopo il 30 aprile, è impiegato nella scuola sede di servizio in supplenze o nello svolgimento di interventi didattici ed educativi integrativi e di altri compiti connessi con il funzionamento della scuola medesima.

2. Quando il rientro in servizio coinvolge le classi terminali dei cicli di studio, il periodo di assenza continuativa di cui al comma precedente è ridotto, ai fini predetti, a novanta giorni.

CAPO   IV  - PERSONALE ATA

ART. 12 - AREA E FUNZIONI

1. Il personale amministrativo, tecnico e ausiliario statale degli istituti e scuole di istruzione primaria e secondaria, degli istituti d'arte, dei licei artistici, delle istituzioni educative e degli istituti e scuole speciali statali, assolve alle funzioni amministrative, contabili, gestionali, strumentali, operative e di sorveglianza connesse all'attività delle istituzioni scolastiche, in rapporto di collaborazione con il dirigente scolastico e con il personale docente.

2. Tali funzioni sono assolte sulla base dei principi dell’autonomia scolastica di cui all’articolo 21 della legge n. 59/1997 dei regolamenti attuativi e delle conseguenti nuove competenze gestionali riorganizzate, in ogni istituzione scolastica, sulla base del principio generale dell’unità dei servizi amministrativi e generali e delle esigenze di gestione e organizzazione dei servizi tecnici, con il coordinamento del direttore dei servizi generali e amministrativi.

3. Il personale di cui al comma 1 è collocato nella distinta area contrattuale del personale A.T.A.

ART. 13  - SISTEMA DI CLASSIFICAZIONE PROFESSIONALE DEL PERSONALE ATA  

1. I profili professionali del personale ATA sono individuati dall’allegata tabella A. Le modalità di accesso restano disciplinate dalle disposizioni di legge in vigore, tranne  per i requisiti culturali, che sono individuati dall'allegata tabella B.

2. Il sistema di classificazione del personale, improntato a criteri di flessibilità correlati alle innovazioni organizzative, è articolato in quattro aree comprendenti ciascuno uno o più profili professionali; la corrispondenza tra aree e profili è individuata nella successiva tabella C.

ART. 14  - MOBILITA’ PROFESSIONALE DEL PERSONALE ATA  

1.  I compiti del personale A.T.A. sono costituiti:

  1. dalle attività e mansioni  espressamente previste dall’area di appartenenza;
  2. da funzioni aggiuntive che nell’ambito dei profili professionali comportino  l’assunzione di responsabilità ulteriori per la realizzazione del piano dell’offerta formativa, retribuibili con…………….€ annui lordo lavoratore ed assegnate in numero……………ad ogni scuola. Le istituzioni scolastiche possono deliberare di attivare ulteriori funzioni aggiuntive in presenza dei necessari stanziamenti sul fondo di Istituto, ove ciò sia previsto nel piano dell’offerta formativa.  

2. I passaggi interni al sistema di classificazione possono avvenire:

A) TRA LE AREE con le seguenti procedure: 

  1. I passaggi del personale A.T.A. da un’area inferiore all’area immediatamente superiore avvengono mediante procedure selettive, previa frequenza di apposito corso organizzato dall’amministrazione, le cui modalità verranno definite con la contrattazione integrativa nazionale;.
  2. Alle predette procedure selettive è consentita la partecipazione anche del personale privo dei titoli di studio previsti per il profilo professionale di destinazione - fatti salvi i titoli abilitativi previsti da norme di legge - purchè in possesso del titolo di studio stabilito dall’allegata tabella B per l’accesso al profilo di appartenenza o comunque del titolo che ha dato accesso al medesimo profilo, e fatto salvo, comunque, il possesso di un’anzianità di almeno cinque anni di servizio effettivo nel profilo di appartenenza.

B) ALL’INTERNO DELL’AREA con le seguenti procedure:

Il passaggio dei dipendenti da un profilo all’altro all’interno della stessa area avviene mediante percorsi di qualificazione ed aggiornamento professionale, ovvero con il possesso dei requisiti culturali e/o professionali richiesti per l’accesso al profilo professionale cui si chiede il passaggio.

3. I passaggi di cui alle lettere A e B sono possibili nei limiti della dotazione organica e della aliquota di posti prevista a tal fine.

ART. 15  –  RECEPIMENTO NEL COMPARTO SCUOLA DELL’ACCORDO QUADRO SUL LAVORO INTERINALE.

1. Il CCNQ del 9 agosto 2000 relativo alla possibilità, per le pubbliche amministrazioni, di ricorrere a prestazioni di lavoro temporaneo per specifiche esigenze, è applicabile solo per il personale ATA dell’area A.

ART. 16    -  PIENO INQUADRAMENTO DEI DIRETTORI DEI SERVIZI GENERALI E AMMINISTRATIVI.

1.  A decorrere dalla firma del presente contratto, ai Direttori dei servizi generali ed amministrativi, inquadrati in tale profilo ai sensi dell’art. 34 del CCNL 26.05.99 e dell’art. 8 del CCNL 15.03.01, è attribuito un incremento retributivo pari al 100% complessivo, comprensivo del 70% già erogato, del differenziale tra la posizione stipendiale iniziale del Direttore amministrativo delle accademie e conservatori e la corrispondente posizione iniziale del Responsabile amministrativo. 

CAPO  V    - DISPOSIZIONI COMUNI

ART.17 – OBIETTIVI DEL CCNL 1.

Nell’ambito dei processi di riforma  in corso per la costruzione di una scuola di alto e qualificato profilo, che persegua l’obiettivo del conseguimento da parte degli alunni dei migliori livelli di apprendimento, sia per valorizzare i talenti che per prevenire situazioni di difficoltà e disagio, si ritiene necessario sviluppare strumenti che valutino il raggiungimento dei livelli di apprendimento da parte degli allievi in varie classi di età. A tal fine le parti ritengono il progetto sperimentale dell’INVALSI relativo ad un Sistema di Valutazione delle Scuole, un utile strumento conoscitivo.

Le parti stabiliscono inoltre di costituire entro un mese dalla firma definitiva del presente CCNL una commissione di studio, tra MIUR, ARAN ed OO.SS., che, entro il 31-12-2003, in tempo utile per il CCNL del II biennio della scuola 2004-05, elabori le soluzioni possibili per istituire meccanismi di carriera professionale per i docenti già nel quadriennio 2002-2005, definendone i costi tendenziali.

ART. 18 - MISURE INCENTIVANTI PER PROGETTI CONTRO L’EMARGINAZIONE SCOLASTICA .

1. Il MIUR, entro 30 giorni dall’entrata in vigore del presente contratto, suddivide il fondo derivante da quello già stanziato dal precedente CCNL per le scuole delle aree a rischio più la somma di……….milioni di euro stanziata dal presente CCNL, tra le varie Direzioni generali regionali, in rapporto alla popolazione scolastica esistente sul territorio.

2. Ogni direttore regionale stipulerà apposito contratto integrativo regionale per indicare i criteri di accesso delle scuole al fondo predetto, gli obiettivi di lotta all’emarginazione scolastica da conseguire e i sistemi di rilevazione dei risultati da comunicare al MIUR e alle OO.SS.-

3. Le scuole accedono ai fondi in questione elaborando progetti finalizzati al recupero dell’insuccesso scolastico da finanziarsi da parte della Direzione generale regionale nell’ambito di quanto previsto dall’anzidetto contratto integrativo regionale.

4. La dichiarazione di disponibilità ad assicurare la permanenza per la durata prevista dalla realizzazione del progetto, e comunque non inferiore a tre anni, dà titolo alla precedenza ai fini del trasferimento alle scuole di cui sopra.

 

CAPO VI     - ASPETTI ECONOMICO-RETRIBUTIVI GENERALI

ART. 19 - STRUTTURA DELLA RETRIBUZIONE (Art. 63, comma 1, lett. a), b), g), h) e commi 2 e3 del CCNL del 1995)

ART. 20 - AUMENTI DELLA RETRIBUZIONE BASE (art.5 CCNL II° biennio 15-3-2001)

ART. 21 – PROGRESSIONE PROFESSIONALE (Art. 16 del CCNL 25.05.99)

ART. 22 - EFFETTI DEI NUOVI STIPENDI (art.6 CCNL II° biennio 15-3-2001)

ART.23 – FINALIZZAZIONE DELLE RISORSE DA DESTINARE ALLA CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA

 

CAPO VII – NORME DISCIPLINARI

SEZIONE I - Personale docente

ART. 24 - RINVIO DELLE NORME DISCIPLINARI (Art. 56 del CCNL del 1995)

1. Per il personale docente delle scuole di ogni ordine e grado, in applicazione dell'art. 55, comma 10, del D.L.vo n. 165/2001, continuano ad applicarsi le norme di cui al Titolo I, Capo IV della Parte III del D.L.vo n. 297 del 1994.

2. Le norme disciplinari del personale di cui al comma 1, saranno definite con apposito accordo da stipulare nei 60 giorni successivi all'entrata in vigore della legge di riordino degli organi collegiali.

SEZIONE II: Personale Amministrativo, tecnico e ausiliario

ART. 25 – OBBLIGHI DEL DIPENDENTE (Art. 57 del CCNL del 1995 )

1. Il dipendente conforma la sua condotta all’obbligo costituzionale di servire esclusivamente la Repubblica con impegno e responsabilità e di rispettare i princìpi di buon andamento e imparzialità dell'attività amministrativa, anteponendo il rispetto della legge e l'interesse pubblico agli interessi privati propri ed altrui. Il dipendente adegua altresì la propria condotta ai principi contenuti nel codice di cui all’ allegato 2.

2. Il dipendente si comporta in modo tale da favorire l'instaurazione di rapporti di fiducia e collaborazione tra l'Amministrazione e i cittadini.

3. In tale contesto, tenuto conto dell'esigenza di garantire la migliore qualità del servizio, il dipendente deve in particolare:

  1. esercitare con diligenza, equilibrio e professionalità i compiti costituenti esplicazione del profilo professionale di titolarità;

  2. cooperare al buon andamento dell'istituto, osservando le norme del presente contratto, le disposizioni per l'esecuzione e la disciplina del lavoro impartite dall'Amministrazione scolastica, le norme in materia di sicurezza e di ambiente di lavoro;

  3. rispettare il segreto d'ufficio nei casi e nei modi previsti dalle norme vigenti;

  4. non utilizzare ai fini privati le informazioni di cui disponga per ragioni d'ufficio;

  5. nei rapporti con il cittadino, fornire tutte le informazioni cui abbia titolo, nel rispetto delle disposizioni in materia di trasparenza e di accesso alle attività amministrative previste dalla legge 7 agosto 1990 n. 241, dai regolamenti attuativi della stessa vigenti nell'Amministrazione nonché agevolare le procedure ai sensi del D.Lgs. n.443/2000 e del DPR n.445/2000 in tema di autocertificazione;

  6. favorire ogni forma di informazione e di collaborazione con le famiglie e con gli alunni;

  7. rispettare l'orario di lavoro, adempiere alle formalità previste per la rilevazione delle presenze e non assentarsi dal luogo di lavoro senza l'autorizzazione del dirigente scolastico;

  8. durante l'orario di lavoro, mantenere nei rapporti interpersonali e con gli utenti condotta uniformata non solo a princìpi generali di correttezza ma, altresì, all'esigenza di coerenza con le specifiche finalità educative dell'intera comunità scolastica, astenendosi da comportamenti lesivi della dignità degli altri dipendenti, degli utenti e degli alunni;

  9. non attendere ad occupazioni estranee al servizio e ad attività lavorative, ancorché non remunerate, in periodo di malattia od infortunio;

  10. eseguire gli ordini inerenti all'esplicazione delle proprie funzioni o mansioni che gli siano impartiti dai superiori. Se ritiene che l'ordine sia palesemente illegittimo, il dipendente deve farne rimostranza a chi l'ha impartito dichiarandone le ragioni; se l'ordine è rinnovato per iscritto ha il dovere di darvi esecuzione. Il dipendente, non deve, comunque, eseguire l'ordine quando l'atto sia vietato dalla legge penale o costituisca illecito amministrativo;

  11. tenere i registri e le altre forme di documentazione previste da specifiche disposizioni vigenti per ciascun profilo professionale;

  12. assicurare l'integrità degli alunni secondo le attribuzioni di ciascun profilo professionale;

  13. avere cura dei locali, mobili, oggetti, macchinari, attrezzi, strumenti ed automezzi a lui affidati;

  14. non valersi di quanto è di proprietà dell'Amministrazione per ragioni che non siano di servizio;

  15. non chiedere né accettare, a qualsiasi titolo, compensi, regali o altre utilità in connessione con la prestazione lavorativa;

  16. osservare scrupolosamente le disposizioni che regolano l'accesso ai locali dell'Amministrazione da parte del personale e non introdurre, salvo che non siano debitamente autorizzate, persone estranee all'Amministrazione stessa in locali non aperti al pubblico;

  17. comunicare all'Amministrazione la propria residenza e dimora, ove non coincidenti, ed ogni successivo mutamento delle stesse;

  18. in caso di malattia, dare tempestivo avviso all'ufficio di appartenenza, salvo comprovato impedimento;

  19. astenersi dal partecipare all'adozione di decisioni o ad attività che possano coinvolgere direttamente o indirettamente propri interessi finanziari o non finanziari.

ART. 26 - SANZIONI E PROCEDURE DISCIPLINARI  (Art. 58 del CCNL del 1995)

1. Le violazioni degli obblighi disciplinati dall'art. 25 del presente contratto danno luogo, secondo la gravità dell'infrazione, previo procedimento disciplinare, all'applicazione delle seguenti sanzioni disciplinari:

  1. rimprovero verbale;

  2. rimprovero scritto;

  3. multa di importo variabile fino ad un massimo di quattro ore di retribuzione;

  4. sospensione dal servizio con privazione della retribuzione fino a dieci giorni;

  5. licenziamento con preavviso;

  6. licenziamento senza preavviso.

2. L'Amministrazione, salvo il caso del rimprovero verbale, non può adottare alcun provvedimento disciplinare nei confronti del dipendente senza previa contestazione scritta dell'addebito - da effettuarsi entro 20 giorni da quando il soggetto competente per la contestazione, di cui al successivo art. 27, è venuto a conoscenza del fatto - e senza averlo sentito a sua difesa con l'eventuale assistenza di un procuratore ovvero di un rappresentante dell'associazione sindacale cui aderisce o conferisce mandato.

3. La convocazione scritta per la difesa non può avvenire prima che siano trascorsi cinque giorni lavorativi dalla contestazione del fatto che vi ha dato causa. Trascorsi inutilmente 15 giorni dalla convocazione per la difesa del dipendente, la sanzione viene applicata nei successivi 15 giorni. 

4. Nel caso in cui la sanzione da comminare non sia di sua competenza, ai sensi del successivo art. 27, il dirigente scolastico, ai fini del comma 2, segnala entro 10 giorni, all'ufficio competente i fatti da contestare al dipendente per l'istruzione del procedimento, dandone contestuale comunicazione all'interessato.

5. Al dipendente o, su espressa delega al suo difensore, è consentito l'accesso a tutti gli atti istruttori riguardanti il procedimento a suo carico.

6. Il procedimento disciplinare deve concludersi entro 120 giorni dalla data di contestazione di addebito. Qualora non sia stato portato a termine entro tale data, il procedimento si estingue.

7. L'ufficio competente per i procedimenti disciplinari sulla base degli accertamenti effettuati e delle giustificazioni addotte dal dipendente, irroga la sanzione applicabile tra quelle indicate al comma 1. Quando il medesimo ufficio ritenga che non vi sia luogo a procedere disciplinarmente dispone la chiusura del procedimento, dandone comunicazione all'interessato.

8. I provvedimenti di cui al comma 1 non sollevano il lavoratore dalle eventuali responsabilità di altro genere nelle quali egli sia incorso.

9. Per quanto non previsto dalla presente disposizione si rinvia all'art. 55 del D.L.vo 165/2001 .

ART. 27 - COMPETENZE (Art. 59 del CCNL del 1995)

1. Il rimprovero verbale, il rimprovero scritto, la multa e la sospensione dal lavoro e dalla retribuzione fino ad un massimo di 10 giorni sono inflitti dal dirigente scolastico.

2.  Il licenziamento con preavviso e il licenziamento senza preavviso sono inflitti dal Direttore generale regionale.

ART. 28 - CODICE DISCIPLINARE  (Art. 60 del CCNL del 1995)

1. Nel rispetto del principio di gradualità e proporzionalità delle sanzioni, in relazione alla gravità della mancanza ed in conformità di quanto previsto dall'art. 55 del D.L.vo n. 165/2001,  il tipo e l'entità di ciascuna delle sanzioni sono determinati in relazione ai seguenti criteri generali:

  1. intenzionalità del comportamento, grado di negligenza, imprudenza, e imperizia dimostrate, tenuto conto anche della prevedibilità dell'evento;

  2. rilevanza degli obblighi violati;

  3. responsabilità connesse alla posizione di lavoro occupata dal dipendente;

  4. grado di danno o di pericolo causato all'Amministrazione, agli utenti o a terzi ovvero al disservizio determinatosi;

  5. sussistenza di circostanze aggravanti o attenuanti, con particolare riguardo al comportamento del lavoratore, ai precedenti disciplinari nell'ambito del biennio previsto dalla legge, al comportamento verso gli utenti;

  6. al concorso nella mancanza di più lavoratori in accordo tra loro.

2. La recidiva in mancanze già sanzionate nel biennio di riferimento comporta una sanzione di maggiore gravità tra quelle previste nell'ambito della medesima fattispecie.

3. Al dipendente responsabile di più mancanze compiute con unica azione od omissione o con più azioni od omissioni tra loro collegate ed accertate con un unico procedimento, è applicabile la sanzione prevista per la mancanza più grave se le suddette infrazioni sono punite con sanzioni di diversa gravità.

4. La sanzione disciplinare dal minimo del rimprovero verbale o scritto al massimo della multa di importo pari a quattro ore di retribuzione si applica, graduando l'entità delle sanzioni in relazione ai criteri di cui al comma 1, per:

  1. inosservanza delle disposizioni di servizio, anche in tema di assenze per malattia, nonché dell'orario di lavoro;

  2. condotta non conforme a princìpi di correttezza verso i superiori o altri dipendenti o nei confronti dei genitori, degli alunni o del pubblico;

  3. negligenza nell'esecuzione dei compiti assegnati ovvero nella cura dei locali e dei beni mobili o strumenti affidati al dipendente o sui quali, in relazione alle sue responsabilità, debba espletare azione di vigilanza;

  4. inosservanza degli obblighi in materia di prevenzione degli infortuni e di sicurezza sul lavoro ove non ne sia derivato danno o disservizio;

  5. rifiuto di assoggettarsi a visite personali disposte a tutela del patrimonio dell'Amministrazione, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 6 della legge n. 300 del 1970;

  6. insufficiente rendimento, rispetto a carichi di lavoro e, comunque, nell'assolvimento dei compiti assegnati;

  7. violazione di doveri di comportamento non ricompresi specificatamente nelle lettere precedenti, da cui sia derivato disservizio ovvero danno o pericolo all'Amministrazione, agli utenti o ai terzi.

5. L'importo delle ritenute per multa sarà introitato dal bilancio della scuola e destinato ad attività sociali a favore degli alunni.

6. La sanzione disciplinare della sospensione dal servizio con privazione della retribuzione fino a un massimo di 10 giorni si applica, graduando l'entità della sanzione in relazione ai criteri di cui al comma 1, per:

  1. recidiva nelle mancanze previste dal comma 4 che abbiano comportato l'applicazione del massimo della multa;

  2. particolare gravità delle mancanze previste nel comma 4;

  3. assenza ingiustificata dal servizio fino a 10 giorni o arbitrario abbandono dello stesso; in tali ipotesi, l'entità della sanzione è determinata in relazione alla durata dell'assenza o dell'abbandono del servizio, al disservizio determinatosi, alla gravità della violazione dei doveri del dipendente, agli eventuali danni causati all'Amministrazione, agli utenti o ai terzi;

  4. ingiustificato ritardo, fino a 10 giorni, a trasferirsi nella sede assegnata dai superiori;

  5. testimonianza falsa o reticente in procedimenti disciplinari o rifiuto della stessa;

  6. comportamenti minacciosi, gravemente ingiuriosi, calunniosi o diffamatori nei confronti dei superiori, di altri dipendenti, dei genitori, degli alunni o dei terzi;

  7. alterchi con ricorso a vie di fatto negli ambienti di lavoro, anche con genitori, alunni o terzi;

  8. manifestazioni ingiuriose nei confronti dell'Amministrazione, esulanti dal rispetto della libertà di pensiero, ai sensi dell'art. 1 della legge 300 del 1970;

  9. atti, comportamenti o molestie, anche di carattere sessuale, che siano lesivi della dignità della persona;

  10. violazione di doveri di comportamento non ricompresi specificatamente nelle lettere precedenti da cui sia, comunque, derivato grave danno all'Amministrazione, ai genitori, agli alunni o a terzi.

8. La sanzione disciplinare del licenziamento con preavviso di applica per:

  1. recidiva plurima, almeno tre volte nell'anno, nelle mancanze previste nel comma 6, anche se di diversa natura, o recidiva, nel biennio, in una mancanza tra quelle previste nel medesimo comma, che abbia comportato l'applicazione della sanzione di dieci giorni di sospensione dal servizio e dalla retribuzione;

  2. occultamento, da parte del responsabile della custodia, del controllo o della vigilanza, di fatti e circostanze relativi ad illecito uso, manomissione, distrazione o sottrazione di somme o beni di pertinenza dell'Amministrazione o ad essa affidati;

  3. rifiuto espresso del trasferimento disposto per motivate esigenze di servizio;

  4. assenza ingiustificata ed arbitraria dal servizio per un periodo superiore a dieci giorni consecutivi lavorativi;

  5. persistente insufficiente rendimento o fatti che dimostrino grave incapacità ad adempiere adeguatamente agli obblighi di servizio;

  6. condanna passata in giudicato per un delitto che, commesso fuori del servizio e non attinente in via diretta al rapporto di lavoro, non ne consenta la prosecuzione per la sua specifica gravità;

  7. violazione dei doveri di comportamento non ricompresi specificatamente nelle lettere precedenti di gravità tale, secondo i criteri di cui al comma 1, da non consentire la prosecuzione del rapporto di lavoro.

9. La sanzione disciplinare del licenziamento senza preavviso si applica per:

  1. terza recidiva nel biennio di: minacce, ingiurie gravi, calunnie o diffamazioni verso il pubblico o altri dipendenti; alterchi con vie di fatto negli ambienti di lavoro, anche con utenti;

  2. accertamento che l'impiego fu conseguito mediante la produzione di documenti falsi e, comunque, con mezzi fraudolenti;

  3. condanna passata in giudicato per:

1.  delitti di cui art. 1, commi  1 e 4 septies, lettere a), c), ed e) della legge n. 16 del 1992 nonché per i reati di cui agli art. 316 e 316 bis del codice penale;
2. quando alla condanna consegua comunque l’interdizione perpetua dai pubblici uffici;
3. delitti previsti dalla legge n. 97 del 2001.

  1. condanna passata in giudicato per un delitto commesso in servizio o fuori servizio che, pur non attenendo in via diretta al rapporto di lavoro, non ne consenta neanche provvisoriamente la prosecuzione per la sua specifica gravità;

  2. commissione in genere di fatti o atti dolosi, anche non consistenti in illeciti di rilevanza penale per i quali vi sia obbligo di denuncia, anche nei confronti di terzi, di gravità tale da non consentire la prosecuzione neppure provvisoria del rapporto di lavoro.

10. Al codice disciplinare di cui al presente articolo deve essere data la massima pubblicità mediante affissione in luogo accessibile a tutti i dipendenti. Tale forma di pubblicità è tassativa e non può essere sostituita con altre.

ART. 29 - SOSPENSIONE CAUTELARE IN CORSO DI PROCEDIMENTO DISCIPLINARE  (Art. 61 del CCNL del 1995)

1. L'Amministrazione, laddove riscontri la necessità di espletare accertamenti su fatti addebitati al dipendente a titolo di infrazione disciplinare punibili con la sanzione della sospensione dal servizio e dalla retribuzione, può disporre, nel corso del procedimento disciplinare, l'allontanamento dal lavoro per un periodo di tempo non superiore a trenta giorni, con conservazione della retribuzione.

2. Se ricorrono ragioni di particolare urgenza, la sospensione cautelare può essere disposta dal dirigente scolastico, salva la ratifica, da parte del Direttore generale regionale, entro dieci giorni dall'adozione del provvedimento.

3. Quando il procedimento disciplinare si conclude con la sanzione disciplinare della sospensione dal servizio con privazione della retribuzione, il periodo dell'allontanamento cautelativo è computato nella sanzione, ferma restando la privazione della retribuzione limitata agli effettivi giorni di sospensione irrogati.

4. Il periodo trascorso in allontanamento cautelativo, escluso quello computato come sospensione dal servizio, è valutabile agli effetti dell'anzianità di servizio.

ART. 30 - SOSPENSIONE CAUTELARE IN CASO DI PROCEDIMENTO  PENALE - (Art. 62 del CCNL del 1995)

1. Il dipendente che sia colpito da misura restrittiva della libertà personale è sospeso d'ufficio dal servizio con privazione della retribuzione per la durata dello stato di detenzione o comunque dello stato restrittivo della libertà.

2. Il dipendente può essere sospeso dal servizio con privazione della retribuzione anche nel caso in cui venga sottoposto a procedimento penale che non comporti la restrizione della libertà personale quando sia stato rinviato a giudizio per fatti direttamente attinenti al rapporto di lavoro o comunque tali da comportare, se accertati, l'applicazione della sanzione disciplinare del licenziamento ai sensi dell'articolo 26, comma 1, lettere e) ed f).

3. L'Amministrazione, cessato lo stato di restrizione della libertà personale di cui al comma 1, può prolungare anche successivamente il periodo di sospensione del dipendente, fino alla sentenza definitiva, alle medesime condizioni di cui al comma 2.

4. Resta fermo l'obbligo di sospensione nei casi previsti dall'art. 15, comma 1, della legge 19 marzo 1990, n. 55, come sostituito dall'art. 1, comma 1, della legge 18 gennaio 1992, n. 16.

5. Al dipendente sospeso dal servizio sono corrisposti un'indennità pari al 50% della retribuzione fissa mensile e gli assegni del nucleo familiare, con esclusione di ogni compenso accessorio, comunque denominato, anche se pensionabile.

6. In caso di sentenza definitiva di assoluzione o proscioglimento con formula piena, quanto corrisposto nel periodo di sospensione cautelare a titolo di assegno alimentare, verrà conguagliato con quanto dovuto al lavoratore se fosse rimasto in servizio.

7. Quando vi sia stata sospensione cautelare dal servizio a causa di procedimento penale, la stessa conserva efficacia, se non revocata, per un periodo di tempo non superiore a cinque anni.

Decorso tale termine la sospensione cautelare è revocata di diritto e il dipendente è riammesso in servizio.

Il procedimento disciplinare rimane comunque sospeso sino all'esito del procedimento penale.

ART. 31 - CODICE DI CONDOTTA RELATIVO ALLE MOLESTIE SESSUALI NEI LUOGHI DI LAVORO

1. I Direttori generali regionali, danno applicazione, con proprio atto, al codice di condotta relativo ai provvedimenti da assumere nella lotta contro le molestie sessuali nei luoghi di lavoro, come previsto dalla raccomandazione della Commissione europea del 27.11,1991, n. 92/131/CEE, allegato al n. 1 del presente contratto.

ART. 32   – NORMATIVA VIGENTE E DISAPPLICAZIONI

1. In applicazione dell’art.69, comma 1, del d.lgs. n.165/2001, tutte le norme generali e speciali del pubblico impiego vigenti alla data del 13 gennaio 1994 e non abrogate divengono non applicabili con la firma definitiva del presente CCNL, con l’eccezione delle seguenti norme che, invece, continuano a trovare applicazione nel comparto scuola:

  1. artt. 1 e 2 della legge 24 maggio 1970, n. 336 e successive modificazioni e integrazioni.

  2. tutta la normativa, contrattuale e non contrattuale, sin qui applicata, in materia di mutilati ed invalidi per servizio e norme in favore dei congiunti dei caduti per servizio, benefici spettanti ai mutilati ed invalidi di guerra ed ai congiunti dei caduti in guerra;

  3. la seguente normativa:

ART. 33    – TESTO COORDINATO DELLE DISPOSIZIONI CONTRATTUALI.

1. Con sequenza contrattuale da concludersi entro un mese dalla firma del presente contratto, si definirà il testo coordinato delle disposizioni contrattuali del comparto Scuola succedutesi nel periodo 1994-2002, comprendente anche le disposizioni di cui al presente testo.

ART. 34 - VERIFICA DELLE DISPONIBILITÀ FINANZIARIE COMPLESSIVE (Art. 78 del CCNL del 1995)

1. In caso di accertamento da parte del Ministero del Tesoro di maggiori oneri del contratto rispetto a quelli previsti, le parti firmatarie possono richiedere il controllo e la certificazione di tali oneri ai sensi dell'art. 48, comma 4, del D.L.vo n. 165/2001, al nucleo di valutazione della spesa relativa al pubblico impiego, istituito presso il Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro dall'art. 10 della legge 30 dicembre 1991, n. 412.

2. Qualora vengano certificati maggiori oneri contrattuali rispetto a quelli previsti, le parti si incontrano allo scopo di concordare la proroga dell'efficacia temporale del contratto, ovvero la sospensione dell'esecuzione, totale o parziale, dello stesso.


[1] Patronato sindacale – Art.27 DPR n.209/87

1. I lavoratori in attività o in quiescenza possono farsi rappre­sentare dal sindacato o dall'istituto di patronato sindacale, per l'espletamento delle procedure riguardanti prestazioni assistenziali e previdenziali, davanti ai competenti organi dell'amministrazione di appartenenza.

[2] 29. DPR 209/87

Tutela dei dipendenti dirigenti sindacali

1. Il trasferimento d'ufficio per incompatibilità dei dirigenti sindacali, componenti di organi statutari delle organizzazioni sin­dacali, può essere disposto previo nulla osta delle organizzazioni sindacali di competenza.

2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano fino alla fine dell'anno successivo alla data di cessazione dell'incarico.

[3] 35. DPR 3/57

Riposo settimanale.

L'impiegato ha diritto ad un giorno di riposo settimanale che, di regola, deve coincidere con la domenica e non presta servizio negli altri giorni riconosciuti festivi.

Qualora per esigenze dell'Amministrazione l'impiegato debba prestare servizio in un giorno riconosciuto festivo egli ha diritto di astenersi dal lavoro in un altro giorno feriale stabilito dall'Amministrazione.

Per i servizi speciali l'Amministrazione può disporre che siano eseguiti turni di servizio anche nei giorni festivi diversi dalla domenica, salvo il diritto dell'impiegato ai compensi stabiliti per il lavoro straordinario nella misura prevista per i giorni festivi.

[4] 3. DPR 395/88

Diritto allo studio

1. Al fine di garantire il diritto allo studio sono concessi permessi straordinari retribuiti, nella misura massima di centocin­quanta ore annue individuali.

2. I permessi di cui al comma I sono concessi per la frequenza di corsi finalizzati al conseguimento di titoli di studio in corsi universitari, postuniversitari, di scuole di istruzione primaria, secondaria e di qualificazione professionale, statali, pareggiate o legalmente riconosciute, o comunque abilitate al rilascio di titoli di studio legali o attestati professionali riconosciuti dall'ordinamento pubblico.

3. Nella concessione dei permessi di cui ai commi 1 e 2 vanno osservate, garantendo in ogni caso le pari opportunità, le seguenti modalità:

a) i dipendenti che contemporaneamente potranno usufruire, nell'anno solare, della riduzione dell'orario di lavoro, nei limiti di cui al comma 1, non dovranno superare il tre per cento del totale delle unità in servizio all'inizio di ogni anno, con arrotonda­mento all'unità superiore;

b) a parità di condizioni sono ammessi a frequentare le attività didattiche i dipendenti che non abbiano mai usufruito dei permessi relativi al diritto allo studio per lo stesso corso;

c) il permesso per il conseguimento dei titoli di studio o di attestati professionali di cui al comma 2 può essere concesso anche in aggiunta a quello necessario per le attività formative program­mate dall'amministrazione.

4. Il personale interessato ai corsi di cui ai commi 1, 2 e 3 ha diritto, salvo eccezionali ed inderogabili esigenze di servizio, a turni di lavoro che agevolino la frequenza ai corsi e la preparazione agli esami e non é obbligato a prestazioni di lavoro straordinario o durante i giorni festivi e di riposo settimanale.

5. Il conseguimento di un significativo accrescimento della professionalità del singolo dipendente, documentato dal titolo di studio o da attestati professionali conseguiti, costituirà titolo di servizio da valutare secondo le norme degli ordinamenti delle am­ministrazioni di appartenenza.

6. Il personale interessato alle attività didattiche di cui al comma 2 è tenuto a presentare alla propria amministrazione idonea certificazione in ordine alla iscrizione ed alla frequenza alle scuole ed ai corsi, nonché agli esami finali sostenuti. In mancanza delle predette certificazioni, i permessi già utilizzati vengono considerati come aspettativa per motivi personali.

7. In sede di contrattazione di comparto e decentrata potranno essere definite, ove necessario, ulteriori modalità applicative e/o particolari per la partecipazione e la frequenza ai corsi di cui al presente articolo ed ulteriori discipline per rispondere alle esigenze specifiche dei singoli comparti [4] .

[5] 38. DPR 3/57

Congedo straordinario per richiamo alle armi. 

L'impiegato richiamato alle armi in tempo di pace per istruzione o per altre esigenze di carattere temporaneo è considerato in congedo straordinario per la durata del richiamo limitatamente ad un periodo massimo di due mesi [5] .

Per il richiamo alle armi in tempo di guerra si osservano le disposizioni delle leggi speciali.

[6] 40. DPR 3/57

Trattamento economico durante il congedo. 

omissis

All'impiegato in congedo straordinario per richiamo alle armi sono corrisposti lo stipendio e gli assegni personali di cui sia provvisto, nonché l'eventuale eccedenza degli assegni per carichi di famiglia su quelli che risultano dovuti dall’Amministrazione militare.

I periodi di congedo straordinario sono utili a tutti gli altri effetti.

[7] 66. DPR 3/57

Cause dell'aspettativa.

L'impiegato può essere collocato in aspettativa per servizio militare, o per motivi di famiglia.

Il collocamento in aspettativa è disposto, su domanda dell’impiegato, dall'organo cui tale competenza è attribuita dagli ordinamenti particolari delle singole amministrazioni. Può anche essere disposto d'ufficio, per servizio militare infermità; in tale caso l'impiegato può chiedere di usufruire dei congedi prima di essere collocato in aspettativa.

Non può in alcun caso disporsi del posto dell'impiegato collocato in aspettativa.

[8] 67. DPR 3/57

Aspettativa per servizio militare. 

L'impiegato chiamato alle armi per adempiere agli obblighi di leva o per anticipazione del servizio di leva in seguito ad arruolamento volontario è collocato in aspettativa per servizio militare, senza assegni.

L'impiegato richiamato alle armi in tempo di pace è collocato in aspettativa per il periodo eccedente i primi due mesi di richiamo; per il tempo eccedente tale periodo compete all'impiegato richiamato lo stipendio più favorevole tra quello civile e quello militare, oltre gli eventuali assegni personali di cui sia provvisto.

il tempo trascorso in aspettativa è computato per intero ai fini della progressione in carriera, dell'attribuzione degli aumenti periodici di stipendio e del trattamento di quiescenza e previdenza.

[9] 3. L 537/93

Pubblico impiego

Sono abrogate le disposizioni vigenti in materia di congedo straordinario per cure termali dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni di cui all’articolo 1 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n.29.

[10] 21. DPR 399/88

Mobilità per incompatibilità

1. Il trasferimento d'ufficio per incompatibilità, ferma restan­do la normativa vigente, può essere disposto solo dopo la contesta­zione dei fatti determinativi delle incompatibilità da parte dell'or­gano competente a predisporre il trasferimento stesso.

2. Il dipendente che è proposto per il trasferimento d'ufficio ha diritto di prendere visione di tutti gli atti sui quali si basa il procedimento e di controdedurre e avanzare richieste di accerta­menti suppletivi che, se positivi per il dipendente, fanno decadere la proposta.

[11] 76. DPR 3/57

Servizio temporaneo presso altra Amministrazione. 

Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri competenti, l'impiegato in disponibilità può essere destinato a prestare servizio temporaneo presso altra Amministrazione)e con funzioni adeguate alla sua qualifica.

In questo caso egli percepisce tutti gli assegni inerenti alla sua qualifica.

Ove per il servizio temporaneo l'impiegato sia destinato a sede diversa da quella cui era assegnato gli compete il trattamento di missione secondo le norme vigenti.

Alla spesa provvede direttamente ed a proprio carico l'Amministrazione presso cui l'impiegato è destinato a prestare servizio temporaneo.

Il tempo trascorso in servizio temporaneo è valutato a tutti gli effetti nel caso di trasferimento ad altra Amministrazione o di richiamo in servizio ai sensi dei precedenti artt. 74 e 75.

[12] 124. DPR 3/57

Dimissioni.

[1] L’impiegato può in qualunque tempo dimettersi dall’ufficio.

[2] Le dimissioni debbono essere presentate per iscritto.

[5] Agli effetti del comma precedente si intende che sia in corso procedimento disciplinare anche se al momento della presentazione delle dimissioni, pur non essendo avvenuta la contestazione degli addebiti, abbia avuto luogo la sospensione cautelare dall’impiego.

[6] Se al momento in cui l'impiegato non sospeso cautelarmente presenta le dimissioni siano stati iniziati gli accertamenti disciplinari preliminari, la contestazione degli addebiti deve seguire entro trenta giorni dalla data di presentazione delle dimissioni ed in mancanza della contestazione entro tale termine le dimissioni debbono essere accettate

[13] 127. DPR 3/57

Decadenza.

Oltre che nel caso previsto dall'art. 63, l'impiegato incorre nella decadenza dall'impiego:

a)              quando perda la cittadinanza italiana [13] ;

b)              quando accetti una missione o altro incarico da una autorità straniera senza autorizzazione del Ministro competente;

c)              quando, senza giustificato motivo, non assuma o non riassuma servizio entro il termine prefissogli, ovvero rimanga assente dall'ufficio per un periodo non inferiore a quindici giorni ove gli ordinamenti particolari delle singole Amministrazioni non stabiliscano un termine più breve;

d)              quando sia accertato che l'impiego fu conseguito mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile.

La decadenza di cui alle lettere e) e d) è disposta sentito il Consiglio di amministrazione

[14] 128. DPR 3/57

Effetti della decadenza.

La decadenza non comporta la perdita del diritto al trattamento di quiescenza secondo le norme vigenti qualora non derivi da perdita della cittadinanza

L'impiegato decaduto ai sensi della lettera d) dell'art. 127 non può concorrere ad altro impiego nell'Amministrazione dello Stato.

 

[15] 129. DPR 3/57

Dispensa.

Può essere dispensato dal servizio l'impiegato divenuto inabile per motivi di salute, salvo che non sia diversamente utilizzato ai sensi dell'art. 71, nonché quello che abbia dato prova di incapacità o di persistente insufficiente rendimento.

Ai fini del precedente comma è considerato di persistente insufficiente rendimento l'impiegato che, previamente ammonito, riporti al termine dell'anno nel quale è stato richiamato una qualifica inferiore al “buono”.

All'impiegato proposto per la dispensa dal servizio è assegnato un termine per presentare, ove creda, le proprie osservazioni.

L'impiegato può chiedere di essere sentito personalmente dal Consiglio di amministrazione.

La dispensa è disposta con decreto motivato del ministro, sentito il consiglio di amministrazione.

E fatto in ogni caso salvo il diritto al trattamento di quiescenza e previdenza spettante secondo le disposizioni vigenti.

[16] 2 L.335/95

  Armonizzazione

1. Con effetto dal 1 gennaio 1996 è istituita presso l'INPDAP la gestione separata dei trattamenti pensionistici ai dipendenti dello Stato, nonché alle altre categorie di personale i cui trattamenti di pensione sono a carico del bilancio dello Stato di cui all'articolo 4, comma 4, del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 479.

2. Le Amministrazioni statali sono tenute al versamento di una contribuzione, rapportata alla base imponibile, per un'aliquota di finanziamento, al netto degli incrementi contributivi di cui all'articolo 3, comma 24, complessivamente pari a 32 punti percentuali, di cui 8,20 punti a carico del dipendente. Trovano applicazione le disposizioni di cui all'articolo 3-ter del decreto-legge 19 settembre 1992, n. 384 , convertito con modificazioni dalla legge 14 novembre 1992, n. 438. Per le categorie di personale non statale i cui trattamenti sono a carico del bilancio dello Stato, in attesa dell'attuazione della delega di cui ai commi 22 e 23, restano ferme le attuali aliquote di contribuzione. Ai fini della determinazione dell'aliquota del contributo di solidarietà di cui all'articolo 25 della legge 28 febbraio 1986, n. 41, si prescinde dall'ammontare della retribuzione imponibile inerente all'assicurazione di cui al comma 1.

3. Le Amministrazioni centrali e periferiche, in attesa della definizione dell'assetto organizzatorio per far fronte ai compiti di cui ai commi 1 e 2, continuano ad espletare in regime convenzionale le attività connesse alla liquidazione dei trattamenti di quiescenza dei dipendenti dello Stato. Restano conseguentemente demandate alle Direzioni provinciali del Tesoro le competenze attinenti alle funzioni di ordinazione primaria e secondaria della spesa relativa ai trattamenti pensionistici dei dipendenti statali già attribuite in applicazione del testo unico delle norme sul trattamento di quiescenza dei dipendenti civili e militari dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092, e del decreto del Presidente della Repubblica 19 aprile 1986, n. 138. Restano altresì attribuite alle predette Amministrazioni, ove previsto dalla vigente normativa, le competenze in ordine alla corresponsione dei trattamenti provvisori di pensione, alla liquidazione delle indennità in luogo di pensione e per la costituzione delle posizioni assicurative presso altre gestioni pensionistiche. Al fine di garantire il pagamento dei trattamenti pensionistici è stabilito un apporto dello Stato a favore della gestione di cui al comma 1, valutato in lire 500 miliardi per l'anno 1996 e in lire 500 miliardi per l'anno 1997. A decorrere dal 1 gennaio 1996, con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, è stabilita, a carico delle Amministrazioni statali, un'aliquota contributiva di finanziamento aggiuntiva rispetto a quella di cui al comma 2, unitamente ai relativi criteri e modalità di versamento.

4. L'onere derivante dalle disposizioni recate dai commi 1, 2 e 3, complessivamente valutato in lire 39.550 miliardi per l'anno 1996 ed in lire 41.955 miliardi per l'anno 1997, è così ripartito: a) quanto a lire 6.400 miliardi per l'anno 1996 ed a lire 6.600 miliardi per l'anno 1997 per minori entrate contributive dovute dal dipendente ed a lire 18.600 miliardi per l'anno 1996 ed a lire 19.150 miliardi per l'anno 1997 per contribuzione a carico delle Amministrazioni statali di cui al comma 2; b) quanto a lire 500 miliardi per l'anno 1996 ed a lire 500 miliardi per l'anno 1997, quale apporto a carico dello Stato in favore della gestione di cui al comma 1. A tale onere si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1995-1997, al capitolo 4351 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1995 e corrispondenti capitoli per gli anni successivi; b-bis) quanto a lire 14.050 miliardi per l'anno 1996 e a lire 15.705 miliardi per l'anno 1997, quale contribuzione di finanziamento aggiuntiva a carico delle Amministrazioni statali.

5. Per i lavoratori assunti dal 1 gennaio 1996 alle dipendenze delle Amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, i trattamenti di fine servizio, comunque denominati, sono regolati in base a quanto previsto dall'articolo 2120 del codice civile in materia di trattamento di fine rapporto.

6. La contrattazione collettiva nazionale in conformità alle disposizioni del titolo III del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni, definisce, nell'ambito dei singoli comparti, entro il 30 novembre 1995, le modalità di attuazione di quanto previsto dal comma 5, con riferimento ai conseguenti adeguamenti della struttura retributiva e contributiva del personale di cui al medesimo comma, anche ai fini di cui all'articolo 8, comma 4, del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, e successive modificazioni ed integrazioni, disciplinante le forme pensionistiche complementari. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per la funzione pubblica, di concerto con il Ministro del tesoro e con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, entro trenta giorni si provvede a dettare norme di esecuzione di quanto definito ai sensi del primo periodo del presente comma.

7. La contrattazione collettiva nazionale, nell'ambito dei singoli comparti, definisce, altresì, ai sensi del comma 6, le modalità per l'applicazione, nei confronti dei lavoratori già occupati alla data del 31 dicembre 1995, della disciplina in materia di trattamento di fine rapporto. Trova applicazione quanto previsto dal secondo periodo del comma 6 in materia di disposizioni di esecuzione.

8. Il trattamento di fine rapporto, come disciplinato dall'articolo 1 della legge 29 maggio 1982, n. 297, viene corrisposto dalle amministrazioni ovvero dagli enti che già provvedono al pagamento dei trattamenti di fine servizio di cui al comma 5. Non trovano applicazione le disposizioni sul «Fondo di garanzia per il trattamento di fine rapporto» istituito con l'articolo 2 della citata legge n. 297 del 1982.

Per il personale degli enti, il cui ordinamento del personale rientri nella competenza propria o delegata della regione Trentino-Alto Adige, delle province autonome di Trento e di Bolzano nonché della regione Valle d'Aosta, la corresponsione del trattamento di fine rapporto avviene da parte degli enti di appartenenza e contemporaneamente cessa ogni contribuzione previdenziale in materia di trattamento di fine servizio comunque denominato in favore dei competenti enti previdenziali ai sensi della normativa statale in vigore. Per il personale di cui ai commi 2 e 3 dell'articolo 1 del testo unificato approvato decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 1983, n. 89, e successive modificazioni, è considerata ente di appartenenza la provincia di Bolzano. Con norme emanate ai sensi dell'articolo 107 del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, e dell'articolo 48-bis dello Statuto speciale per la Valle d'Aosta, approvato con legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4, sono disciplinate le modalità di attuazione di quanto previsto dal terzo e quarto periodo del presente comma, garantendo l'assenza di oneri aggiuntivi per la finanza pubblica.

9. Con effetto dal 1 gennaio 1996, per i dipendenti delle Amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, iscritti alle forme di previdenza esclusive dell'assicurazione generale obbligatoria, nonché per le altre categorie di dipendenti iscritti alle predette forme di previdenza, si applica, ai fini della determinazione della base contributiva e pensionabile, l'articolo 12 della legge 30 aprile 1969, n. 153, e successive modificazioni ed integrazioni. Con decreto del Ministro del tesoro sono definiti i criteri per l'inclusione nelle predette basi delle indennità e assegni comunque denominati corrisposti ai dipendenti in servizio all'estero.

10. Nei casi di applicazione dei commi 1 e 2 dell'articolo 15 della legge 23 dicembre 1994, n. 724, in materia di assoggettamento alla ritenuta in conto entrate del Ministero del tesoro della quota di maggiorazione della base pensionabile, la disposizione di cui al comma 9 opera per la parte eccedente l'incremento della base pensionabile previsto dagli articoli 15, 16 e 22 della legge 29 aprile 1976, n. 177, rispettivamente, per il personale civile, militare, ferroviario e per quello previsto dall'articolo 15, comma 2, della citata legge n. 724 del 1994.

11. La retribuzione definita dalle disposizioni di cui ai commi 9 e 10 concorre alla determinazione delle sole quote di pensione previste dall'articolo 13, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503.

12. Con effetto dal 1 gennaio 1996, per i dipendenti delle Amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, iscritti alle forme di previdenza esclusive dell'assicurazione generale obbligatoria, nonché per le altre categorie di dipendenti iscritti alle predette forme di previdenza, cessati dal servizio per infermità non dipendenti da causa di servizio per le quali gli interessati si trovino nell'assoluta e permanente impossibilità di svolgere qualsiasi attività lavorativa, la pensione è calcolata in misura pari a quella che sarebbe spettata all'atto del compimento dei limiti di età previsti per il collocamento a riposo. In ogni caso non potrà essere computata un'anzianità utile ai fini del trattamento di pensione superiore a 40 anni e l'importo del trattamento stesso non potrà superare l'80 per cento della base pensionabile, né quello spettante nel caso che l'inabilità sia dipendente da causa di servizio. Ai fini del riconoscimento del diritto alla pensione di cui al presente comma è richiesto il possesso dei requisiti di contribuzione previsti per il conseguimento della pensione di inabilità di cui all'articolo 2 della legge 12 giugno 1984, n. 222. Con decreto dei Ministri del tesoro, per la funzione pubblica e del lavoro e della previdenza sociale saranno determinate le modalità applicative delle disposizioni del presente comma, in linea con i princìpi di cui alla legge 12 giugno 1984, n. 222, come modificata dalla presente legge. Per gli accertamenti ed i controlli dello stato di inabilità operano le competenze previste dalle vigenti disposizioni in materia di inabilità dipendente da causa di servizio.

13. Con effetto dal 1 gennaio 1995, alle pensioni di cui al comma 3 dell'articolo 15, L. 23 dicembre 1994, n. 724, spettanti per i casi di cessazione dal servizio per raggiungimento dei limiti di età previsti dall'ordinamento di appartenenza, per infermità, per morte e alle pensioni di reversibilità si applica la disciplina prevista per il trattamento minimo delle pensioni a carico dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti.

14. All'articolo 6, comma 1, lettera b), del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 1983, n. 638, come modificato dall'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, le parole: «tre volte» sono sostituite dalle seguenti: «quattro volte».

15..

16. L'indennità di servizio all'estero corrisposta al personale dell'Istituto nazionale per il commercio estero è esclusa dalla contribuzione di previdenza ed assistenza sociale ai sensi dell'articolo 12 della legge 30 aprile 1969, n. 153, e successive modificazioni ed integrazioni, per la parte eccedente la misura dell'indennità integrativa speciale.

17. Le disposizioni di cui alle lettere c), d) ed e) dell'ultimo comma dell'articolo 12 della legge 30 aprile 1969, n. 153, introdotto dal comma 15, nonché quella di cui al comma 16, si applicano anche ai periodi precedenti la data di entrata in vigore della presente legge. Restano comunque validi e conservano la loro efficacia i versamenti già effettuati e le prestazioni previdenziali ed assistenziali erogate.

18. A decorrere dal periodo di paga in corso alla data di entrata in vigore della presente legge rientra nella retribuzione imponibile ai sensi dell'articolo 12 della legge 30 aprile 1969, n. 153, e successive modificazioni e integrazioni, il 50 per cento della differenza tra il costo aziendale della provvista relativa ai mutui e prestiti concessi dal datore del lavoro ai dipendenti ed il tasso agevolato, se inferiore al predetto costo, applicato ai dipendenti stessi. Per i lavoratori, privi di anzianità contributiva, che si iscrivono a far data dal 1 gennaio 1996 a forme pensionistiche obbligatorie e per coloro che esercitano l'opzione per il sistema contributivo, ai sensi del comma 23 dell'articolo 1, è stabilito un massimale annuo della base contributiva e pensionabile di lire 132 milioni, con effetto sui periodi contributivi e sulle quote di pensione successivi alla data di prima assunzione, ovvero successivi alla data di esercizio dell'opzione. Detta misura è annualmente rivalutata sulla base dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, così come calcolato dall'ISTAT. Il Governo della Repubblica è delegato ad emanare, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, norme relative al trattamento fiscale e contributivo della parte di reddito eccedente l'importo del tetto in vigore, ove destinata al finanziamento dei Fondi pensione di cui al decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, e successive modificazioni ed integrazioni, seguendo criteri di coerenza rispetto ai princìpi già previsti nel predetto decreto e successive modificazioni ed integrazioni.

19. L'applicazione delle disposizioni in materia di aliquote di rendimento previste dal comma 1 dell'articolo 17 della legge 23 dicembre 1994, n. 724, non può comportare un trattamento superiore a quello che sarebbe spettato in base all'applicazione delle aliquote di rendimento previste dalla normativa vigente.

20. Per i dipendenti delle Amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, iscritti alle forme di previdenza esclusive dell'assicurazione generale obbligatoria, nonché per le altre categorie di dipendenti iscritti alle predette forme di previdenza, che anteriormente alla data del 1 gennaio 1995 avevano esercitato la facoltà di trattenimento in servizio, prevista da specifiche disposizioni di legge, o che avevano in corso, alla predetta data del 1 gennaio 1995, il procedimento di dispensa dal servizio per invalidità, continuano a trovare applicazione le disposizioni sull'indennità integrativa speciale di cui all'articolo 2 della legge 27 maggio 1959, n. 324, e successive modificazioni ed integrazioni. Le medesime disposizioni si applicano, se più favorevoli, ai casi in cui sia stata maturata, alla predetta data, una anzianità di servizio utile per il collocamento a riposo di almeno 40 anni.

21. Con effetto dal 1 gennaio 1996, le lavoratrici iscritte alle forme esclusive dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti al compimento del sessantesimo anno di età, possono conseguire il trattamento pensionistico secondo le regole previste dai singoli ordinamenti di appartenenza per il pensionamento di vecchiaia ovvero per il collocamento a riposo per raggiunti limiti di età.

22. Il Governo della Repubblica è delegato ad emanare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentite le organizzazioni maggiormente rappresentative sul piano nazionale, uno o più decreti legislativi intesi all'armonizzazione dei regimi pensionistici sostitutivi dell'assicurazione generale obbligatoria operanti presso l'INPS, l'INPDAP nonché dei regimi pensionistici operanti presso l'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i lavoratori dello spettacolo (ENPALS) ed altresì con riferimento alle forme pensionistiche a carico del bilancio dello Stato per le categorie di personale non statale di cui al comma 2, terzo periodo, con l'osservanza dei seguenti princìpi e criteri direttivi:

a ) determinazione delle basi contributive e pensionabili con riferimento all'articolo 12 della legge 30 aprile 1969, n. 153, e successive modificazioni ed integrazioni, con contestuale ridefinizione delle aliquote contributive tenendo conto, anche in attuazione di quanto previsto nella lettera b), delle esigenze di equilibrio delle gestioni previdenziali, di commisurazione delle prestazioni pensionistiche agli oneri contributivi sostenuti e alla salvaguardia delle prestazioni previdenziali in rapporto con quelle assicurate in applicazione dei commi da 6 a 16 dell'articolo 1;

b ) revisione del sistema di calcolo delle prestazioni secondo i princìpi di cui ai citati commi da 6 a 16 dell'articolo 1;

c ) revisione dei requisiti di accesso alle prestazioni secondo criteri di flessibilità omogenei rispetto a quelli fissati dai commi da 19 a 23 dell'articolo 1;

d ) armonizzazione dell'insieme delle prestazioni con riferimento alle discipline vigenti nell'assicurazione generale obbligatoria, salvaguardando le normative speciali motivate da effettive e rilevanti peculiarità professionali e lavorative presenti nei settori interessati.

23. Il Governo della Repubblica è delegato ad emanare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, norme intese a:

a ) prevedere, per i lavoratori di cui all'articolo 5, commi 2 e 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, requisiti di accesso ai trattamenti pensionistici, nel rispetto del principio di flessibilità come affermato dalla presente legge, secondo criteri coerenti e funzionali alle obiettive peculiarità ed esigenze dei rispettivi settori di attività dei lavoratori medesimi, con applicazione della disciplina in materia di computo dei trattamenti pensionistici secondo il sistema contributivo in modo da determinare effetti compatibili con le specificità dei settori delle attività;

b ) armonizzare ai princìpi ispiratori della presente legge i trattamenti pensionistici del personale di cui all'articolo 2, commi 4 e 5, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni e integrazioni, tenendo conto, a tal fine, in particolare, della peculiarità dei rispettivi rapporti di impiego, dei differenti limiti di età previsti per il collocamento a riposo, con riferimento al criterio della residua speranza di vita anche in funzione di valorizzazione della conseguente determinazione dei trattamenti medesimi. Fino all'emanazione delle norme delegate l'accesso alle prestazioni per anzianità e vecchiaia previste da siffatti trattamenti è regolato secondo quando previsto dall'articolo 18, comma 8-quinquies, del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, introdotto dall'articolo 15, comma 5, della presente legge.

24. Il Governo, avuto riguardo alle specificità che caratterizzano il settore produttivo agricolo e le connesse attività lavorative, subordinate e autonome, è delegato ad emanare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, norme intese a rendere compatibili con tali specificità i criteri generali in materia di calcolo delle pensioni e di corrispondenza tra misura degli importi contributivi e importi pensionistici. Nell'esercizio della delega il Governo si atterrà ai seguenti princìpi e criteri direttivi:

a ) rimodulazione delle fasce di reddito convenzionale di cui al comma 2 dell'articolo 7 della legge 2 agosto 1990, n. 233, in funzione dell'effettiva capacità contributiva e del complessivo aumento delle entrate;

b ) razionalizzazione delle agevolazioni contributive al fine di tutelare le zone agricole effettivamente svantaggiate;

c ) graduale adeguamento, in relazione al fabbisogno gestionale, delle aliquote contributive a carico dei datori di lavoro e dei lavoratori autonomi ed a carico dei lavoratori dipendenti ai fini dell'equiparazione con la contribuzione dei lavoratori degli altri settori produttivi; per le aziende con processi produttivi di tipo industriale l'adeguamento dovrà essere stabilito con carattere di priorità e con un meccanismo di maggiore rapidità;

d ) fiscalizzazione degli oneri sociali in favore dei datori di lavoro, in coerenza con quella prevista per gli altri settori produttivi, nella considerazione della specificità delle aziende a più alta densità occupazionale site nelle zone di cui agli obiettivi 1 e 5b del Regolamento (CEE) n. 2052/88 del Consiglio del 24 giugno 1988;

e ) previsione di appositi coefficienti di rendimento e di riparametrazione ai fini del calcolo del trattamento pensionistico, che per i lavoratori dipendenti siano idonei a garantire rendimenti pari a quelli dei lavoratori subordinati degli altri settori produttivi;

f ) considerazione della continuazione dell'attività lavorativa dopo il pensionamento ai fini della determinazione del trattamento medesimo;

g ) corrispondentemente alla generalizzazione della disciplina dei trattamenti di disoccupazione, armonizzazione della disciplina dell'accreditamento figurativo connessa ai periodi di disoccupazione in relazione all'attività lavorativa prestata, ai fini dell'ottenimento dei requisiti contributivi utili per la pensione di anzianità;

h ) revisione, ai fini della determinazione del diritto e della misura della pensione di anzianità degli operai agricoli dipendenti, del numero dei contributi giornalieri utili per la determinazione della contribuzione giornaliera ai fini dell'anno di contribuzione, in ragione della peculiarità dell'attività del settore.

25. Il Governo della Repubblica è delegato ad emanare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, norme volte ad assicurare, a decorrere dal 1 gennaio 1996, la tutela previdenziale in favore dei soggetti che svolgono attività autonoma di libera professione, senza vincolo di subordinazione, il cui esercizio è subordinato all'iscrizione ad appositi albi o elenchi, in conformità ai seguenti princìpi e criteri direttivi:

a ) previsione, avuto riguardo all'entità numerica degli interessati, della costituzione di forme autonome di previdenza obbligatoria, con riferimento al modello delineato dal decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, e successive modificazioni ed integrazioni;

b ) definizione del regime previdenziale in analogia a quelli degli enti per i liberi professionisti di cui al predetto decreto legislativo, sentito l'Ordine o l'Albo, con determinazione del sistema di calcolo delle prestazioni secondo il sistema contributivo ovvero l'inclusione, previa delibera dei competenti enti, in forme obbligatorie di previdenza già esistenti per categorie similari;

c ) previsione, comunque, di meccanismi di finanziamento idonei a garantire l'equilibrio gestionale, anche con la partecipazione dei soggetti che si avvalgono delle predette attività;

d ) assicurazione dei soggetti appartenenti a categorie per i quali non sia possibile procedere ai sensi della lettera a) alla gestione di cui ai commi 26 e seguenti.

26. A decorrere dal 1 gennaio 1996, sono tenuti all'iscrizione presso una apposita Gestione separata, presso l'INPS, e finalizzata all'estensione dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti, i soggetti che esercitano per professione abituale, ancorché non esclusiva, attività di lavoro autonomo, di cui al comma 1 dell'articolo 49 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni ed integrazioni, nonché i titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, di cui al comma 2, lettera a), dell'articolo 49 del medesimo testo unico e gli incaricati alla vendita a domicilio di cui all'articolo 36 della legge 11 giugno 1971, n. 426. Sono esclusi dall'obbligo i soggetti assegnatari di borse di studio, limitatamente alla relativa attività.

27. I soggetti tenuti all'iscrizione prevista dal comma 26 comunicano all'INPS, entro il 31 gennaio 1996, ovvero dalla data di inizio dell'attività lavorativa, se posteriore, la tipologia dell'attività medesima, i propri dati anagrafici, il numero di codice fiscale e il proprio domicilio.

28. I soggetti indicati nel primo comma dell'articolo 23 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, che corrispondono compensi comunque denominati anche sotto forma di partecipazione agli utili per prestazioni di lavoro autonomo di cui al comma 26 sono tenuti ad inoltrare all'INPS, nei termini stabiliti nel quarto comma dell'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, una copia del modello 770-D, con esclusione dei dati relativi ai percettori dei redditi di lavoro autonomo indicati nel comma 2, lettere da b) a f), e nel comma 3 dell'articolo 49 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni ed integrazioni.

29. Il contributo alla Gestione separata di cui al comma 26 è dovuto nella misura percentuale del 10 per cento ed è applicato sul reddito delle attività determinato con gli stessi criteri stabiliti ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, quale risulta dalla relativa dichiarazione annuale dei redditi e dagli accertamenti definitivi. Hanno diritto all'accreditamento di tutti i contributi mensili relativi a ciascun anno solare cui si riferisce il versamento i soggetti che abbiano corrisposto un contributo di importo non inferiore a quello calcolato sul minimale di reddito stabilito dall'articolo 1, comma 3, della legge 2 agosto 1990, n. 233, e successive modificazioni ed integrazioni. In caso di contribuzione annua inferiore a detto importo, i mesi di assicurazione da accreditare sono ridotti in proporzione alla somma versata. I contributi come sopra determinati sono attribuiti temporalmente dall'inizio dell'anno solare fino a concorrenza di dodici mesi nell'anno. Il contributo è adeguato con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale di concerto con il Ministro del tesoro, sentito l'organo di gestione come definito ai sensi del comma 32.

30. Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con i Ministri delle finanze e del tesoro, da emanare entro il 31 ottobre 1995, sono definiti le modalità ed i termini per il versamento del contributo stesso, prevedendo, ove coerente con la natura dell'attività soggetta al contributo, il riparto del medesimo nella misura di un terzo a carico dell'iscritto e di due terzi a carico del committente dell'attività espletata ai sensi del comma 26. Se l'ammontare dell'acconto versato risulta superiore a quello del contributo dovuto per l'anno di riferimento, l'eccedenza è computata in diminuzione dei versamenti, anche di acconto, dovuti per il contributo relativo all'anno successivo, ferma restando la facoltà dell'interessato di chiederne il rimborso entro il medesimo termine previsto per il pagamento del saldo relativo all'anno cui il credito si riferisce. Per i soggetti che non provvedono entro i termini stabiliti al pagamento dei contributi ovvero vi provvedono in misura inferiore a quella dovuta, si applicano, a titolo di sanzione, le somme aggiuntive previste per la gestione previdenziale degli esercenti attività commerciali.

31. Ai soggetti tenuti all'obbligo contributivo di cui ai commi 26 e seguenti si applicano esclusivamente le disposizioni in materia di requisiti di accesso e calcolo del trattamento pensionistico previsti dalla presente legge per i lavoratori iscritti per la prima volta alle forme di previdenza successivamente al 31 dicembre 1995.

32. Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale di concerto con il Ministro del tesoro, l'assetto organizzativo e funzionale della Gestione e del rapporto assicurativo di cui ai commi 26 e seguenti è definito, per quanto non diversamente disposto dai medesimi commi, in base alla legge 9 marzo 1989, n. 88, al decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 479, e alla legge 2 agosto 1990, n. 233, e successive modificazioni ed integrazioni, secondo criteri di adeguamento alla specifica disciplina, anche in riferimento alla fase di prima applicazione. Sono abrogate, a decorrere dal 1 gennaio 1994, le disposizioni di cui ai commi 11, 12, 13, 14 e 15 dell'articolo 11 della legge 24 dicembre 1993, n. 53.

33. Il Governo della Repubblica è delegato ad emanare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, norme volte ad armonizzare la disciplina della gestione «Mutualità pensioni», istituita in seno all'INPS dalla legge 5 marzo 1963, n. 389, con le disposizioni recate dalla presente legge avuto riguardo alle peculiarità della specifica forma di assicurazione sulla base dei seguenti princìpi:

a ) conferma della volontarietà dell'accesso;

b ) applicazione del sistema contributivo;

c ) adeguamento della normativa a quella prevista ai sensi dei commi 26 e seguenti, ivi compreso l'assetto autonomo della gestione con partecipazione dei soggetti iscritti all'organo di amministrazione.

[17] 512  Dlgs.297/94

Dispensa dal servizio (docenti e dirigenti scolastici, ndr)

1. omissis, il personale di cui al presente titolo è dispensato dal servizio per inidoneità fisica o incapacità o persistente insufficiente rendimento.

[18] 132. DPR 3/57

Riammissione. (per ata)

L'impiegato con qualifica inferiore a direttore generale, cessato dal servizio per dimissioni o per collocamento a riposo o per decadenza dall'impiego nei casi previsti dalle lettere b) e c) dell'art. 127, può essere riammesso in servizio, sentito il parere del Consiglio di amministrazione

Può essere riammessa in servizio l'impiegata dichiarata decaduta ai sensi della lettera a) dell'art. 127, quando la perdita della cittadinanza italiana si sia verificata a seguito di matrimonio contratto con cittadino straniero e l'impiegata abbia riacquistata la cittadinanza per effetto dell'annullamento o dello scioglimento del matrimonio [18] .

L'impiegato riammesso è collocato nel ruolo e nella qualifica cui apparteneva al momento della cessazione dal servizio, con decorrenza di anzianità nella qualifica stessa dalla data del provvedimento di riammissione.

La riammissione in servizio è subordinata alla vacanza del posto e non può aver luogo se la cessazione dal servizio avvenne in applicazione di disposizioni di carattere transitori o speciale.

[19] 516 Dlgs.297/94

Riammissione in servizio (docenti, ndr)

1. Al personale di cui al presente titolo si applicano, per quanto concerne la riammissione in servizio, le disposizioni di cui al Testo Unico approvato con DPR 10 gennaio 1957, n.3.

2. La riammissione in servizio è subordinata alla disponibilità del posto o della cattedra e non può aver luogo se la cessazione dal servizio sia avvenuta in applicazione di disposizioni di carattere transitorio o speciali.

3. Il personale riammesso in servizio assume nel ruolo la posizione giuridica ed economica che vi occupava all'atto della cessazione dal rapporto di servizio.

4. omissis

5. La riammissione in servizio ha effetto dall'anno scolastico successivo alla data del relativo provvedimento.

516 Dlgs.297/94

Riammissione in servizio (docenti, ndr)

1. Al personale di cui al presente titolo si applicano, per quanto concerne la riammissione in servizio, le disposizioni di cui al Testo Unico approvato con DPR 10 gennaio 1957, n.3.

2. La riammissione in servizio è subordinata alla disponibilità del posto o della cattedra e non può aver luogo se la cessazione dal servizio sia avvenuta in applicazione di disposizioni di carattere transitorio o speciali.

3. Il personale riammesso in servizio assume nel ruolo la posizione giuridica ed economica che vi occupava all'atto della cessazione dal rapporto di servizio.

4. omissis

5. La riammissione in servizio ha effetto dall'anno scolastico successivo alla data del relativo provvedimento.

[20] 131. DPR 3/57

Collocamento a riposo. (personale ATA ndr )

Il rapporto d'impiego, oltre che negli altri casi previsti dal presente decreto, cessa con il collocamento a riposo d'ufficio o a domanda, secondo le disposizioni di cui al T. U. 21 febbraio 1895, n. 70, e successive modificazioni.

[21] 509 Dlgs.297/94

Collocamento a riposo per raggiunti limiti d'età (docenti ndr)

1. Il personale di cui al presente titolo è collocato a riposo d'ufficio dal 1° settembre successivo alla data di compimento del 65° anno di età; a domanda, dal 1° settembre successivo al compimento del 40° anno di servizio utile al pensionamento.

2. Il personale in servizio al 1° ottobre 1974, che debba essere collocato a riposo per limiti di età e non abbia raggiunto il numero di anni di servizio richiesto per il massimo della pensione, può essere trattenuto in servizio fino al conseguimento della pensione nella misura massima e non oltre il settantesimo anno di età.

3. Il personale, che, al compimento del sessantacinquesimo anno di età, non abbia raggiunto il numero di anni richiesto per ottenere il minimo della pensione, può essere trattenuto in servizio fino al conseguimento di tale anzianità minima e, comunque, non oltre il settantesimo anno di età.

4. Le richieste di permanenza in servizio devono essere prodotte, a pena di decadenza, entro il 31 marzo dell'anno di compimento del sessantacinquesimo anno di età.

5. Al personale di cui al presente titolo è attribuita, come alla genera­lità dei dipendenti civili dello Stato e degli enti pubblici non economici, la facoltà di permanere in servizio, con effetto dalla data di entrata in vigore della L 23 ottobre 1992, n.421, per un periodo massimo di un biennio oltre i limiti di età per il collocamento a riposo per essi previsti.

6. Ai soli fini del computo del trattamento di quiescenza la decorrenza per il collocamento a riposo del personale rimane fissata al 1° ottobre ed al 10 settembre, a seconda che il personale stesso sia stato assunto prima della data di entrata in vigore della L 4 agosto 1977, n.517, ovvero successivamente alla data medesima.

[22] 395 Dlgs.297/94

Funzione docente

1. La funzione docente è intesa come esplicazione essenziale dell'attività di trasmissione della cultura, di contributo alla elaborazione di essa e di impulso alla partecipazione dei giovani a tale processo e alla formazione umana e critica della loro personalità.

2. I docenti delle scuole di ogni ordine e grado, oltre a svolgere il loro normale orario di insegnamento, espletano le altre attività connesse con la funzione docente, tenuto conto dei rapporti inerenti alla natura dell'attività didattica e della partecipazione al governo della comunità scolastica. In particolare essi:

  1. curano il proprio aggiornamento culturale e professionale, anche nel quadro delle iniziative promosse dai competenti organi;

  2. partecipano alle riunioni degli organi collegiali di cui fanno parte;

  3. partecipano alla realizzazione delle iniziative educative della scuola, deliberate dai competenti organi;

  4. curano i rapporti con i genitori degli alunni delle rispettive classi;

  5. partecipano ai lavori delle commissioni di esame e di concorso di cui siano stati nominati componenti.

[23] 438 Dlgs.297/94

Prova

1. La prova ha la durata di un anno scolastico. A tal fine il servizio effettivamente prestato deve essere non inferiore a 180 giorni nell'anno scolastico [23] .

2. Negli istituti e scuole di istruzione secondaria od artistica il periodo di prova del personale docente è valido anche se prestato per un orario inferiore a quello di cattedra.

3. Durante il periodo di prova il personale deve essere impiegato sulla cattedra, sul posto o nell'ufficio per il quale la nomina è stata conseguita. Non costituisce interruzione della prova il periodo di frequenza di corsi di formazione o aggiornamento indetti dall'amministrazione scolastica.

4. Per il personale direttivo la conferma in ruolo è disposta con decreto del direttore generale o capo del servizio centrale competente, tenuto conto degli elementi forniti dal provveditore agli studi e di elementi acquisiti a seguito di eventuale visita ispettiva.

5. Qualora nell'anno scolastico non siano stati prestati 180 giorni di effettivo servizio, la prova è prorogata di un anno scolastico, con provvedimento motivato, dall'organo competente per la conferma in ruolo.

6. I provvedimenti di cui al presente articolo sono definitivi.

439 Dlgs.297/94

Esito sfavorevole della prova

1. In caso di esito sfavorevole della prova, il provveditore agli studi, sentito il consiglio scolastico provinciale, se trattasi di personale docente della scuola materna, elementare e media o sentito il Consiglio nazionale della Pubblica Istruzione, se trattasi di personale docente degli istituti o scuole e di istruzione secondaria superiore, ovvero, il direttore generale o capo del servizio centrale competente, sentito il Consiglio nazionale della Pubblica Istruzione, se trattasi di altro personale appartenente a ruoli nazionali, provvede: alla dispensa dal servizio o, se il personale proviene da altro ruolo docente o direttivo, alla restituzione al ruolo di provenienza, nel quale il personale interessato assume la posizione giuridica ed economica che gli sarebbe derivata dalla permanenza nel ruolo stesso; ovvero, a concedere la proroga di un altro anno scolastico al fine di acquisire maggiori elementi di valutazione.

440  Dlgs.297/94

Anno di formazione

1. Durante l'anno di formazione il Ministero della Pubblica Istruzione assicura, promuovendo opportune intese a carattere nazionale con gli istituti regionali di ricerca, sperimentazione e aggiornamento educativi e le università, e tramite i provveditorati agli studi, la realizzazione di specifiche iniziative di formazione.

2. L'anno di formazione ha inizio con l'anno scolastico dal quale decorrono le nomine e termina con la fine delle lezioni; per la sua validità è richiesto un servizio minimo di 180 giorni.

3. L'anno di formazione è svolto, anche per i docenti nominati in relazione a disponibilità risultanti dalle dotazioni organiche aggiuntive, in una scuola o istituzione dello stesso tipo di quelle cui si riferiscono i posti messi a concorso. I docenti sono addetti all'espletamento delle attività istituzionali, ivi comprese quelle relative all'utilizzazione dei docenti delle dotazioni organiche aggiuntive previste dall'articolo 455.

4. Ai fini della conferma in ruolo i docenti, al termine dell'anno di formazione, discutono con il comitato per la valutazione del servizio una relazione sulle esperienze e sulle attività svolte. Sulla base di essa e degli altri elementi di valutazione forniti dal capo d'istituto, il comitato per la valutazione del servizio esprime il parere per la conferma in ruolo.

5. Il disposto di cui al comma 4 non si applica al personale educativo dei convitti nazionali, degli educandati femminili dello Stato, dei convitti annessi agli istituti tecnici e professionali e dell'accademia nazionale di danza.

6. Compiuto l'anno di formazione il personale docente consegue la conferma in ruolo con decreto del provveditore agli studi tenuto conto del parere del comitato per la valutazione del servizio [23] . Il provvedimento è definitivo.

[24] 461 Dlgs.297/94

Norme procedurali

1. Non si da luogo a spostamenti di personale dopo il ventesimo giorno dall'inizio dell'anno scolastico, anche se riguardano movimenti limitati all'anno scolastico medesimo e anche se concernenti personale delle dotazioni organiche aggiuntive.

2. I provvedimenti che comportino movimenti di personale già in attività di insegnamento, adottati dopo il ventesimo giorno dall'inizio dell'anno scolastico, salvi gli effetti giuridici, sono eseguiti, per quanto riguarda il raggiungimento della nuova sede, dopo l'inizio dell'anno scolastico successivo.

[25] 467 Dlgs.297/94

Trasferimenti d'ufficio

1. Si fa luogo al trasferimento d'ufficio soltanto in caso di soppressione di posto o di cattedre ovvero per accertata situazione di incompatibilità di permanenza del personale nella scuola o nella sede.

468 Dlgs.297/94

Trasferimento per incompatibilità ambientale

1. Quando ricorrano ragioni di urgenza, il trasferimento d'ufficio per accertata situazione di incompatibilità di permanenza nella scuola o nella sede può essere disposto anche durante l'anno scolastico. Se ricorrano ragioni di particolare urgenza, può essere nel frattempo disposta la sola sospensione dal servizio da parte del direttore didattico o del preside, sentito il collegio dei docenti, se trattasi di personale docente ed educativo, e del provveditore agli studi, se trattasi di personale direttivo. Il provvedimento va immediatamente comunicato per la convalida all'autorità competente a disporre il trasferimento d'ufficio. In mancanza di convalida, ed in ogni caso in mancanza di presentazione della richiesta di parere dell'organo collegiale competente, nel termine di 10 giorni dalla adozione, il provvedimento di sospensione dal servizio è revocato di diritto.

[26] 515 Dlgs.297/94

Restituzione ai ruoli di provenienza

1. Il personale già appartenente ad altro ruolo del personale ispettivo, direttivo e docente può a domanda essere restituito al ruolo di provenienza con effetto dall'inizio dell'anno scolastico successivo alla data del provvedimento di restituzione.

2. Il provvedimento di restituzione è disposto dal direttore generale o capo di servizio centrale competente per il personale appartenente ai ruoli nazionali e, per il personale appartenente ai ruoli provinciali, dal provveditore agli studi.

3. Il personale direttivo può essere restituito all'insegnamento, nei casi di incapacità o di persistente insufficiente rendimento nello svolgimento delle funzioni, con provvedimento del direttore generale o capo di servizio centrale competente, sentito il Consiglio nazionale della Pubblica Istruzione.

4. Il personale restituito al ruolo di provenienza assume in esso la posizione giuridica ed economica che gli sarebbe spettata nel caso di permanenza nel ruolo stesso.

[27] 531 Dlgs.297/94

Mandato parlamentare e amministrativo

1. I supplenti annuali (docenti), cui è conferito un mandato parlamentare od amministrativo, con esonero dal servizio, mantengono, fino al termine dell'anno scolastico durante il quale scade il loro mandato, i diritti inerenti alla loro appartenenza alla graduatoria per il conferimento delle supplenze, computandosi come anni di servizio gli anni del mandato.

[28] 36. DPR 209/87

Orario flessibile

3. Durante i periodi di interruzione delle attività didattiche e salvaguardando i periodi in cui siano previste attività programmate dagli organi collegiali, è possibile la chiusura della scuola nelle giornate prefestive, fermo restando il rispetto dell'orario settimanale d'obbligo del personale.

[29] 10 DPR 3/57

Periodo di prova.

Il periodo di prova ha la durata di sei mesi.

L'impiegato in prova svolge le mansioni affidategli nei vari servizi ai quali viene applicato e frequenta i corsi di formazione istituiti dall'Amministrazione

Compiuto il periodo di prova, l'impiegato consegue la nomina in ruolo con decreto del Ministro [29] , previo giudizio favorevole del Consiglio di amministrazione, fondato anche sulle relazioni dei capi servizi ai quali è stato applicato e sull'esito dei corsi eventualmente frequentati. Nel caso di giudizio sfavorevole il periodo di prova è prorogato di altri sei mesi, al termine dei quali, ove il giudizio sia ancora sfavorevole, il Ministro [29] dichiara la risoluzione del rapporto di impiego con decreto motivato. In tal caso spetta all'impiegato una indennità pari a due mensilità del trattamento relativo al periodo di prova.

Qualora entro tre mesi dalla scadenza del periodo di prova non sia intervenuto un provvedimento di proroga ovvero un giudizio sfavorevole, la prova si intende conclusa favorevolmente.

E’ esonerato dal periodo di prova il vincitore del concorso che provenga da una carriera corrispondente della stessa o di altra Amministrazione, presso la quale abbia superato il periodo di prova e disimpegnato mansioni analoghe a quelle della qualifica per la quale ha con corso. L'Amministrazione ha facoltà di obbligarlo a frequentare i corsi di formazione.

Per l'impiegato in ruolo il servizio di prova è computato come servizio di ruolo a tutti gli effetti.

11 DPR 3/57

Promessa solenne e giuramento.

L'impiegato, all'atto dell’assunzione in prova, deve fare, davanti al capo dell'ufficio o ad un suo delegato, in presenza di due testimoni, solenne promessa secondo la formula seguente:

“ Prometto di essere fedele alla Repubblica, di osservare lealmente la Costituzione e le leggi dello Stato, di adempiere ai doveri del mio ufficio nell'interesse dell'Amministrazione per il pubblico bene”.

Prima di assumere servizio di ruolo l'impiegato deve prestare giuramento davanti al capo dell'ufficio, o ad un suo delegato, in presenza di due testimoni, secondo la formula seguente:

“ Giuro di essere fedele alla Repubblica, di osservare lealmente la Costituzione e le leggi dello Stato, di adempiere ai doveri del mio ufficio nell'interesse dell'Amministrazione per il pubblico bene”.

La promessa solenne e il giuramento non si ripetono nel caso di passaggio ad altro impiego.

Il rifiuto di prestare la promessa solenne o il giuramento importa la decadenza dall'impiego.

[30] 5. DPR 209/87

Lavoro straordinario

2. Per il personale amministrativo, tecnico ed ausiliario; le ore di lavoro straordinario, a richiesta del dipendente, possono essere compensate con ore libere da fruire entro il mese successivo con modalità che tengano conto dell’organizzazione e delle esigenze dell’amministrazione.

[32] 568 Dlgs.297/94

Assegnazione provvisoria

1. Il personale amministrativo, tecnico ed ausiliario, che abbia chiesto e non ottenuto il trasferimento, può a domanda essere provvisoriamente assegnato ad una delle sedi richieste per trasferimento.

2. La concessione delle assegnazioni provvisorie di sede è limitata alle sole ipotesi di ricongiungimento al coniuge o di ricongiungimento alla famiglia per esigenze di assistenza ai figli minori o inabili ed ai genitori, o per gravi esigenze di salute. Hanno altresì titolo a chiedere l'assegnazione provvisoria coloro che siano stati trasferiti d'ufficio per soppressione di posto.

3. La domanda di assegnazione provvisoria di sede può essere inoltre presentata per sopraggiunti gravi motivi da parte di coloro i quali non abbiano presentato domanda di trasferimento nei tempi stabiliti.

4. Le assegnazioni provvisorie di sede sono disposte per posti comunque disponibili per l'intero anno scolastico e non sono consentite nei confronti del personale di prima nomina.

[33] 7. DPR 395/88

Indennità integrativa speciale nella 13^ mensilità

1. A decorrere dall'anno 1990 l'indennità integrativa speciale mensile corrisposta al personale in servizio, in aggiunta alla tredicesima mensilità, è incrementata di un importo lordo pari a L. 48.400.

2. Il beneficio derivante dall'applicazione del comma 1 èproporzionalmente ridotto nei casi in cui la tredicesima mensilità non competa in misura intera.

[34] 53. L 312/80

Personale non di ruolo

6. Ai docenti di religione dopo quattro anni di insegnamento si applica una progressione economica di carriera .. con l'obbligatorietà di costituzione e accettazione di posto orario con trattamento cattedra

[35] 485 Dlgs.297/94

Personale docente

1. Al personale docente delle scuole di istruzione secondaria ed artistica, il servizio prestato presso le predette scuole statali e pareggiate, comprese quelle all'estero, in qualità di docente non di ruolo, è riconosciuto come servizio di ruolo, ai fini giuridici ed economici, per intero per i primi quattro anni e per i due terzi del periodo eventualmente eccedente, nonché ai soli fini economici per il rimanente terzo. I diritti economici derivanti da detto riconoscimento sono conservati e valutati in tutte le classi di stipendio successive a quella attribuita al momento del riconoscimento medesimo.

2. Agli stessi fini e nella identica misura, di cui al comma 1, è riconosciuto, al personale ivi contemplato, il servizio prestato presso le scuole degli educandati femminili statali e quello prestato in qualità di docente elementare di ruolo e non di ruolo nelle scuole elementari statali, o parificate, comprese quelle dei predetti educandati e quelle all'estero, nonché nelle scuole popolari, sussidiate o sussidiarie.

3. Al personale docente delle scuole elementari è riconosciuto, agli stessi fini e negli stessi limiti fissati dal comma 1, il servizio prestato in qualità di docente non di ruolo nelle scuole elementari statali o degli educandati femminili statali, o parificate, nelle scuole secondarie ed artistiche statali o pareggiate, nelle scuole popolari, sussidiate o sussidiarie, nonché i servizi di ruolo e non di ruolo prestati nelle scuole materne statali o comunali.

4. Ai docenti di cui al comma 1, che siano privi della vista, ed al personale docente delle scuole elementari statali o parificate per ciechi il servizio non di ruolo comunque prestato è riconosciuto per intero ai fini giuridici ed economici.

5. Al personale docente contemplato nel presente articolo è riconosciuto, agli stessi fini e negli stessi limiti precedentemente indicati, il servizio prestato in qualità di docente incaricato o di assistente incaricato o straordinario nelle università [35] .

6. I servizi di cui ai precedenti commi sono riconosciuti purché prestati senza demerito e con il possesso, ove richiesto, del titolo di studio prescritto o comunque riconosciuto valido per effetto di apposito provvedimento legislativo.

7. Il periodo di servizio militare di leva o per richiamo e il servizio civile sostitutivo di quello di leva è valido a tutti gli effetti [35] .

[36] 487  Dlgs.297/94

Passaggio ad altro ruolo

1. In caso di passaggio, anche a seguito di concorso, del personale direttivo e docente delle scuole di istruzione secondaria ed artistica da un ruolo inferiore ad uno superiore il servizio prestato nel ruolo inferiore viene valutato per intero nel nuovo ruolo [36] .

[37] 569 Dlgs.297/94

Riconoscimento dei servizi agli effetti della carriera

1. Al personale amministrativo, tecnico ed ausiliario, il servizio non di ruolo prestato nelle scuole e istituzioni educative statali è riconosciuto sino ad un massimo di tre anni agli effetti giuridici ed economici, e per la restante parte, nella misura di due terzi, ai soli fini economici. Sono fatte salve le eventuali disposizioni più favorevoli contenute nei contratti collettivi già stipulati ovvero in quelli da stipulare ai sensi del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n.29. [37]

2. Il servizio di ruolo prestato nella carriera immediatamente inferiore è riconosciuto, ai fini giuridici ed economici, in ragione della metà.

3. Il periodo di servizio militare di leva o per richiamo o il servizio civile sostitutivo di quello di leva è valido a tutti gli effetti [37] .

4. I riconoscimenti di servizi già effettuati in applicazione di norme più favorevoli sono fatti salvi e sono cumulati con quelli previsti dal presente articolo, se relativi a periodi precedentemente non riconoscibili.

570 Dlgs.297/94

Periodi di servizio utili al riconoscimento

1. Ai fini del riconoscimento di cui all'articolo 569, è utile soltanto il servizio effettivamente prestato nelle scuole e istituzioni educative statali che sia stato regolarmente retribuito. Eventuali interruzioni dovute alla fruizione di congedo e di aspettativa retribuiti e quelle relative a congedo per gravidanza e puerperio sono considerate utili a tutti gli effetti per il computo dei periodi richiesti per il riconoscimento [37] .

2. Il riconoscimento dei servizi è disposto all'atto della nomina in ruolo.

[38] 404 Dlgs.297/94

Commissioni giudicatrici

15. Fino alla sottoscrizione dei contratti collettivi di cui all'articolo 45 del DLgs 3 febbraio 1993, n.29 e successive modificazioni, i compensi sono corrisposti in gettoni di presenza, di lire sessantacinquemila lorde ciascuno, per giornata di seduta, in relazione al numero delle giornate e per l'importo complessivo massimo rapportato al tempo assegnato per la conclusione della procedura concorsuale, secondo la tabella che segue. Per i concorsi per soli titoli i tempi di espletamento indicati nella predetta tabella sono ridotti ad un terzo rispetto a quelli previsti per i concorsi per titoli ed esami con una sola prova scritta. Non è dovuto alcun compenso al personale direttivo e docente della scuola in attività che non rinunci all'esonero dagli obblighi di servizio che esso può ottenere per il periodo di svolgimento del concorso.

Compensi dovuti ai componenti delle commissioni giudicatrici dei concorsi a cattedre che rinuncino all'esonero dal servizio.

Numero dei candidati

Numero delle prove

Tempo e sedute assegnate *

Totale

 

scritte scritto-grafiche

Giorni

sedute

 

fino a 100

1

30

26

1.690.000

 

2

50

43

2.795.000

 

3 o più

70

61

3.965.000

da 101 a 200

1

50

43

2.795.000

 

2

75

62

4.030.000

 

3 o più

100

88

5.720.000

201 a 300

1

74

62

4.030.000

 

2

100

88

5.720.000

 

3 o più

150

130

8.450.000

301 a 400

1

100

88

5.720.000

 

2

150

130

8.450.000

 

3 o più

200

175

11.375.000

401 a 500

1

150

130

8.450.000

 

2

200

175

11.375.000

 

3 o più

240

208

13.520.000

* Non comprende i venti giorni necessari per dare comunicazione ai candidati della loro ammissione alle eventuali prove pratiche e a quelle orali

16. Qualora il concorso si concluda oltre il tempo massimo assegnato, l'importo complessivo dei gettoni di presenza, determinato in base al totale delle giornate in cui vi sono state sedute, è ridotto al cinquanta per cento. Nei confronti dei componenti che si dimettano dall'incarico o siano dichiarati decaduti per comportamenti loro attribuibili è operata un'uguale riduzione sull'importo calcolato in base al numero delle giornate in cui essi hanno effettivamente partecipato alle sedute.

414 Dlgs.297/94

Commissioni giudicatrici

9. Sino a quando non saranno modificate le norme di cui al DPR 11 gennaio 1956, n.5, ai componenti le commissioni giudicatrici previste dal presente articolo (reclutamento del personale direttivo ndr) sono corrisposti i compensi stabiliti dal predetto DPR e successive modificazioni, in misura triplicata. Il compenso al presidente è determinato con riferimento ad una sola sottocommissione con il maggior numero di candidati.

[39] 12. DPR 209/87

11. La partecipazione alle commissioni di esame nelle scuole di ogni ordine e grado non dà diritto a compensi ad esclusione di quella relativa alle commissioni degli esami di maturità.

12. Restano fermi comunque i compensi ai presidenti ed ai componenti che siano di provenienza esterna alla scuola.

[40] 31. DPR 209/87

Trattamento di missione [40]

1. Al personale inviato in missione fuori sede l'Amministrazione deve anticipare, a richiesta dell'interessato, una somma pari al 75 per cento del trattamento complessivo previsto dalle vigenti disposizioni in materia.

2. Al medesimo personale è data facoltà di chiedere, dietro presentazione di regolari fatture o di ricevute fiscali integrate con nominativo del cliente, l'anticipo del rimborso, nel limite complessivo del 75 per cento, delle spese di albergo sostenute.

5. DPR 395/88 [40]

Trattamento di missione

1. A decorrere dal 1° gennaio 1989, per incarichi dimissione di durata superiore a dodici ore al personale compete il rimborso della spesa documentata, mediante fattura o ricevuta fiscale, per il pernottamento in albergo della categoria consentita e per uno o due pasti giornalieri, nel limite di lire trentamila per il primo pasto e di complessive sessantamila per due pasti. Per incarichi di durata non inferiore ad otto ore compete il rimborso di un solo pasto.

2. Oltre a quanto previsto dal comma 1 compete un importo pari al trenta per cento delle vigenti misure delle indennità orarie e/o giornaliere. Non è ammessa in ogni caso opzione per l'indennità di trasferta in misure, orarie o giornaliere, intere.

3. Per incarichi di durata inferiore ad otto ore, l'indennità di trasferta continua a corrispondersi secondo misure e modalità in atto previste o che saranno definite nei singoli accordi di comparto.

4. Nei casi di missione continuativa nella medesima località di durata non inferiore a trenta giorni èconsentito il rimborso della spesa per il pernottamento in residenza turistico-alberghiera, di categoria corrispondente a quella ammessa per l'albergo, sempre ché risulti economicamente più conveniente rispetto al costo medio della categoria consentita nella medesima località.

5. I limiti di spesa per i pasti di cui al comma 1, sono rivalutati annualmente, a decorrere dal l° gennaio 1990, in relazione ad aumenti intervenuti nel costo della vita in base agli indici ISTAT, con decreto del Ministro del tesoro, di concerto con il Ministro per la funzione pubblica

6 Il personale delle diverse qualifiche, inviato in missione al seguito e per collaborare con dipendenti di qualifica più elevata o facente parte di delegazione ufficiale dell'amministrazione, può essere autorizzato, con provvedimento motivato, a fruire dei rim­borsi e delle agevolazioni previste per il dipendente in missione di grado più elevato.

7. Per prestazioni rese da particolari categorie di dipendenti in particolarissime situazioni operative di lavoro, negli accordi di comparto potranno essere previste, fermi restando gli importi di cui ai commi 1 e 2, condizioni diverse per la corresponsione del tratta­mento di missione.

8. Al personale inviato in missione fuori sede le amministra­zioni devono anticipare, a richiesta dell'interessato, una somma pari al  settantacinque per cento del trattamento complessivo spet­tante per la missione.

9. Sono fatte salve, in quanto compatibili con il presente decreto, le norme previste negli ordinamenti degli enti ed ammini­strazioni rientranti nell'ambito di applicazione della legge 29 marzo 1983, n.93.