SINTESI DELLE NORME

L. 30 ottobre 2008 n. 169

"Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 1º settembre 2008, n. 137, recante disposizioni urgenti in materia di istruzione e università"

Art. 2. - Valutazione del comportamento degli studenti

1. Fermo restando quanto previsto dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1998, n. 249, e successive modificazioni, in materia di diritti, doveri e sistema disciplinare degli studenti nelle scuole secondarie di primo e di secondo grado, in sede di scrutinio intermedio e finale viene valutato il comportamento di ogni studente durante tutto il periodo di permanenza nella sede scolastica, anche in relazione alla partecipazione alle attività ed agli interventi educativi realizzati dalle istituzioni scolastiche anche fuori della propria sede.

2. A decorrere dall'anno scolastico 2008/2009, la valutazione del comportamento è effettuata mediante l'attribuzione di un voto numerico espresso in decimi.

3. La votazione sul comportamento degli studenti, attribuita collegialmente dal consiglio di classe, concorre alla valutazione complessiva dello studente e determina, se inferiore a sei decimi, la non ammissione al successivo anno di corso e all'esame conclusivo del ciclo. Ferma l'applicazione della presente disposizione dall'inizio dell'anno scolastico di cui al comma 2, con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca sono specificati i criteri per correlare la particolare e oggettiva gravita' del comportamento al voto inferiore a sei decimi, nonche' eventuali modalita' applicative del presente articolo.

C.M. 11 dicembre 2008 n. 100

"Prime informazioni sui processi di attuazione del D. L. n. 137 del 1° settembre 2008, convertito con modificazioni nella legge 30 ottobre 2008, n. 169."

Art. 2 - La valutazione del comportamento degli studenti

L'articolo 2 della legge regola la valutazione del comportamento degli studenti nelle scuole secondarie di I e II grado a partire dal corrente anno scolastico.

Fin dalla prima valutazione periodica il Consiglio di classe valuta - mediante l'attribuzione di un voto numerico espresso in decimi - il comportamento degli allievi durante l'intero periodo di permanenza nella sede scolastica, anche con riferimento alle iniziative e alle attività con rilievo educativo realizzate al di fuori di essa. Tale valutazione deve scaturire da un giudizio complessivo di maturazione e di crescita civile e culturale dello studente in ordine all'intero periodo scolastico cui si riferisce la valutazione. In tale contesto vanno collocati anche singoli episodi che abbiano dato luogo a sanzioni disciplinari.

La valutazione del comportamento concorre, unitamente a quella relativa agli apprendimenti nelle diverse discipline, alla complessiva valutazione dello studente. La valutazione del comportamento - espressa (se necessario anche a maggioranza) in sede di scrutinio finale dal Consiglio di classe - corrispondente ad una votazione inferiore ai sei decimi, comporta la non ammissione dell'allievo all'anno successivo e all'esame conclusivo del ciclo.

Il particolare rilievo che una valutazione di insufficienza del comportamento assume nel contesto della carriera scolastica dell'allievo, richiede che la stessa valutazione venga sempre adeguatamente motivata e verbalizzata, sia in sede di svolgimento delle sedute dei consigli di classe ordinari e straordinari, sia soprattutto in sede di scrutinio intermedio e finale.

Per la scuola secondaria di II grado, restano ferme le disposizioni previste dallo Statuto delle studentesse e degli studenti della scuola secondaria e dalle successive modificazioni e integrazioni2. Permane, altresì, per le scuole secondarie di I e II grado, quanto previsto dai rispettivi regolamenti interni (e dai loro possibili aggiornamenti in itinere) purché non in contrasto con le disposizioni della nuova legge.

Nella considerazione che la valutazione relativa al comportamento ha anche valenza formativa (valenza propria peraltro di ogni valutazione scolastica), è importante che le scuole curino con particolare scrupolo:

- l'elaborazione del Patto educativo di corresponsabilità (previsto per la scuola secondaria) e la sua autentica incidenza nell'attività quotidiana e

nei rapporti tra le scuole e le famiglie;

- l'informazione, periodica e tempestiva, e il coinvolgimento, attivo e responsabile, dei genitori in merito alla condotta dei propri figli.

I criteri di riferimento per determinare la gravità del comportamento, e la conseguente insufficienza, saranno precisati con apposito decreto ministeriale. La bozza di decreto è stata già predisposta; ha costituito oggetto di un primo confronto con le associazioni dei genitori e degli studenti ed è in fase di stesura definitiva.

D. M. 16 gennaio 2009 n. 5.

"Valutazione del comportamento a scuola"

Art. 1
Finalità della valutazione del comportamento degli studenti

1. La valutazione del comportamento degli studenti di cui all'art. 2 del decreto legge 1 settembre 2008, n. 137, convertito, con modificazioni dalla legge 30 ottobre 2008, n. 169, risponde alle seguenti prioritarie finalità: -accertare i livelli di apprendimento e di consapevolezza raggiunti, con specifico riferimento alla cultura e ai valori della cittadinanza e della convivenza civile; -verificare la capacità di rispettare il complesso delle disposizioni che disciplinano la vita di ciascuna istituzione scolastica; -diffondere la consapevolezza dei diritti e dei doveri degli studenti all'interno della comunità scolastica, promuovendo comportamenti coerenti con il corretto esercizio dei propri diritti e al tempo stesso con il rispetto dei propri doveri, che corrispondono sempre al riconoscimento dei diritti e delle libertà degli altri; -dare significato e valenza educativa anche al voto inferiore a 6/10.

(.)

Art. 2 - Caratteristiche ed effetti della valutazione del comportamento

1. La valutazione del comportamento degli studenti nella scuola secondaria di primo grado e nella scuola secondaria di secondo grado è espressa in decimi.

2. La valutazione, espressa in sede di scrutinio intermedio e finale, si riferisce a tutto il periodo di permanenza nella sede scolastica e comprende anche gli interventi e le attività di carattere educativo posti in essere al di fuori di essa. La valutazione in questione viene espressa collegialmente dal Consiglio di classe ai sensi della normativa vigente e, a partire dall'anno scolastico 2008-2009, concorre, unitamente alla valutazione degli apprendimenti, alla valutazione complessiva dello studente.

3. In attuazione di quanto disposto dall'art. 2 comma 3 del decreto legge 1 settembre 2008, n. 137, convertito dalla legge 30 ottobre 2008, n. 169, la valutazione del comportamento inferiore alla sufficienza, ovvero a 6/10, riportata dallo studente in sede di scrutinio finale, comporta la non ammissione automatica dello stesso al successivo anno di corso o all'esame conclusivo del ciclo di studi.

4. La votazione insufficiente di cui al comma 3 del presente articolo può essere attribuita dal Consiglio di classe soltanto in presenza di comportamenti di particolare ed oggettiva gravità, secondo i criteri e le indicazioni di cui al successivo articolo 4.

C. M. 23 gennaio 2009 n. 10.

"Valutazione degli apprendimenti e del comportamento ".

(.)

Nelle more dell'iter di approvazione del regolamento, si ritiene opportuno fornire alle scuole elementi essenziali di informazione, con particolare riferimento alla valutazione intermedia di imminente scadenza, a conferma ed integrazione di quanto già contenuto nella C.M. n. 100 dell' 11 dicembre 2008.

(.)

Valutazione del comportamento
Per la valutazione del comportamento degli studenti della scuola secondaria di I e II grado il decreto ministeriale 16 gennaio 2009, n. 5, definisce i criteri per l'espressione del voto in decimi.

Nella scuola secondaria il voto di comportamento, definito dal consiglio di classe, concorre alla valutazione complessiva dello studente, in quanto determina, autonomamente, la non ammissione alla classe successiva o all'esame di Stato nel caso sia inferiore a sei decimi, indipendentemente dalla votazione conseguita nelle singole discipline di studio.

(.)


indice della paginaTorna ad inizio pagina