Cosa differenzia la bozza del 2012 da quella del 2010?

immagine

Perché una nuova bozza? Cosa differenzia la bozza del 9 giugno 2010 da quella del 19 giugno 2012?

In realtà il nuovo testo riprende in molte parti quello del 2010, come si può vedere dalla comparazione fra i due testi.

La bozza del 2012 presenta un taglio più aperto, meno analitico e puntuale nel definire le competenze dello Stato e quelle delle Regioni e lascia spazi maggiori per la decentralizzazione del personale.


La questione del personale

Si ricorderà che, con una specifica e successiva aggiunta del MIUR, la bozza del 2010 affermava che “ Il personale dirigente, docente e A.T.A. della scuola resta alla dipendenza organica dello Stato”. Allo Stato quindi non rimanevano (come necessario) solo le norme generali, i principi fondamentali e i livelli essenziali delle prestazioni, ma gli si continuava ad attribuire il ruolo improprio di “datore di lavoro” del personale della scuola. E questo, come noto, contrasta con il nuovo Titolo V.

Oggi, la Bozza 2012 si limita a ribadire il principio secondo cui la materia ordinamento civile e la disciplina privatistica del rapporto di lavoro dei pubblici dipendenti (compresi i docenti) spetta alla legge dello Stato.

Questo principio, pacifico, non impedisce però di stabilire che i docenti possano passare alle dipendenze di un datore di lavoro diverso dallo Stato.

Vogliamo dunque sperare che ciò sia segno di una qualche volontà di fare un passo avanti, in sede di attuazione dell'accordo e di iniziative legislative da prendere per dare ad esso un'effettiva utilità, quanto al mutamento del datore di lavoro dei docenti (non più lo Stato) e all'adeguamento delle linee essenziali del loro stato giuridico al vigente assetto costituzionale.

Conviene sottolineare che tutto ciò nulla toglie allo Stato, anzi aumenta e rende più cogente il suo ruolo.

 

Valga per tutti un esempio: il reclutamento. Due casi recenti: il concorso per dirigenti scolastici e la selezione e formazione nei TFA.

Si è trattato in ambedue i casi di concorsi indetti nazionalmente dal Ministero, con preselezione nazionale tramite test ma con esami scritti e orali decisi autonomamente dalle Regioni o, nel caso del TFA, dalle Università.

Cosa è avvenuto nel reclutamento dei dirigenti scolastici? Si citano solo due storture che avranno conseguenze disastrose sulle scuole:

•  in assenza di precisi standard professionali (“che cosa devono sapere e saper fare i dirigenti scolastici”) il concorso si è svolto su tutto lo scibile umano, gestito da commissioni d'esame assolutamente impreparate, rendendo impossibile la selezione dei candidati più adatti alla funzione, il tutto con disparità di valutazione inammissibili fra le varie regioni;

•  in assenza di un'effettiva programmazione territoriale si è registrata una totale incongruenza fra posti messi nazionalmente a concorso e posti che saranno effettivamente assegnati (complessivamente quasi la metà)

Non diversamente capiterà con il TFA, dove le prove, nonché la formazione, vedranno disparità enormi tra le diverse sedi universitarie per la mancanza di chiari e puntuali standard nazionali di riferimento della professione docente.

Tutto questo chiarisce come attualmente lo Stato, tuttora “datore di lavoro”, non garantisca né la tanto propagandata uniformità nazionale, né tanto meno l'efficacia e l'efficienza del reclutamento (e conviene stendere un velo pietoso sulla graduatoria “inesauribile”, impropriamente detta “ad esaurimento”).

Conclusione, ancora una volta: lo Stato dovrebbe finalmente fare non ciò che non gli compete e che comunque, come chiaro da decenni, non è in grado di fare e di essere (un datore di lavoro affidabile ed efficiente), ma ciò che gli compete e che comunque solo lo Stato può fare in modo adeguato e perciò utile: le norme generali, i principi fondamentali, i lep (e indirizzo generale e valutazione)

Attenendoci all'esempio indicato, il reclutamento, lo Stato:

•  dovrebbe per prima cosa provvedere a che siano resi disponibili gli standard professionali dei dirigenti scolastici e dei docenti (sia per la fase di ingresso sia per eventuali auspicabili sviluppi di carriera), che diventino un riferimento certo per la formazione e la valutazione selettiva;

•  dovrebbe definire in termini generali le procedure di reclutamento (concorsuali e/o per chiamata diretta in alcuni casi, regionali e/o per reti di scuole ecc..).

Mentre le Regioni e le reti di scuole, finalmente diventate i “datori di lavoro”, dovrebbero assumere la competenza di:

•  stabilire quando reclutare sulla base delle proprie effettive necessità;

•  per quali discipline indire il concorso;

•  quanti posti mettere a bando, nell'ambito di organici definiti su standard nazionali;

•  rideterminare localmente le tipologie di personale che potranno essere reclutate direttamente dalle scuole ecc..;



Stato giuridico e Testo Unico dell'Istruzione

La partita da questo punto di vista è ancora tutta da giocare, ma c'è da augurarsi che, alla luce dei disastri finora prodotti dalla gestione statale, si allarghi la cerchia di quanti chiedono il cambiamento in termini di corretta decentralizzazione e di definizione da parte dello Stato delle norme generali. Si tratta per il personale docente e dirigente di riformulare un nuovo Stato giuridico.

La Bozza di Accordo 2012 recita: “le Parti concordano sulla opportunità che le norme statali (norme generali, principi fondamentali e definizione dei livelli essenziali) sull'istruzione vengano raccolte in un Testo Unico per renderne più agevole la comprensione e l'applicazione e per evitare inutili contenziosi.”

Ora, come noto, lo stato giuridico dei docenti (che risale al 1974!) è attualmente raccolto nel Testo Unico dell'Istruzione, il Dlgs 297/1994, modificato in tanti punti, ma mai abrogato. Il Testo unico del 1994 consiste di 5 parti:

PARTE I- Norme generali (che comprendono, tra l'altro, gli Organi Collegiali)

PARTE II - Ordinamento scolastico

PARTE III - Personale (che comprende tra l'altro lo stato giuridico del personale docente direttivo ed ispettivo)

PARTE IV- Ordinamento dell'amministrazione centrale e periferica

PARTE V- Scuole italiane all'estero

Non vi è dubbio, pertanto, che vada accolta con favore la riscrittura di un Testo Unico sull'istruzione e che in esso sia riscritta anche la parte relativa allo Stato giuridico del personale.


Pagina avanti
Indice della paginaTorna ad inizio pagina