Il processo formativo:
i modelli di apprendimento, le leggi, il contratto.
I modelli
Per realizzare il processo formativo nel contratto di apprendistato si fa riferimento a diversi concetti e modelli formativi. Si parla di formazione esterna all'azienda ma forse sarebbe più corretto parlare di formazione fuori dal lavoro (off the job) il significato della quale è più pertinente perché, ad esempio, nell'apprendistato francese è contemplata la possibilità di svolgere un periodo di formazione sul lavoro in una azienda o organizzazione differente da quella per cui lavora l'apprendista, quando questa è sprovvista delle attrezzature la cui conoscenza ed il cui uso sono necessari per conseguire la qualifica programmata. Questo esempio ci porta a dire che la formazione esterna all'azienda non è necessariamente una formazione fuori dal lavoro; e che, viceversa, la formazione interna all'azienda non è necessariamente solo e soltanto formazione sul lavoro. Usiamo quindi per chiarezza le espressioni: formazione sul lavoro e formazione fuori del lavoro.
Occorre inoltre - e la questione è importante - eliminare la definizione ambigua, che comincia a diffondersi. tra cosidetta formazione formale e cosiddetta formazione informale, espressioni legittime in generale, ma ambigue se applicate all'apprendistato. Si usa infatti l'espressione formazione informale per indicare la formazione sul lavoro dell'apprendista.
Le leggi
Purtroppo questa distinzione lessicale è già entrata in testi legislativi: l'art. 49, comma 5, lettera a) del Dlgs. n. 276 del 10/09/03 (che disciplina l'apprendistato cosiddetto professionalizzante). Tale norma detta i criteri ed i principi direttivi per la definizione dei profili formativi ed afferma che tra questi vi è " la previsione di un monte ore di formazione formale di almeno 120 ore interne o esterne all'azienda ". È un brutto segno che conferma una netta sottovalutazione della formazione professionale on the job esistente nel nostro paese. E molti pensano che la didattica della formazione formale è costituita dal cosiddetto insegnamento frontale. Nel caso specifico è da ritenere invece che nell'apprendistato tutta la formazione è formale, sia essa on o off the job.
Il contratto
Il contratto è a causa mista ragion per cui questa cosiddetta formazione informale non può essere in realtà informale, pena contravvenire agli obblighi contrattuali dell'imprenditore. Il quale, dice la legge fondativa del 1955 n. 25 art. 2,
"è obbligato a impartire o a far impartire, nella sua impresa, all'apprendista alle sue dipendenze, l'insegnamento necessario perché possa conseguire la capacità tecnica per diventare lavoratore qualificato, utilizzandone l'opera nell'impresa medesima".
Trattasi di un'attività ben formalizzata che può avvalersi di vari metodi; dalla simulazione, all'affiancamento, alla rotazione, all'apprendimento dell'uso delle macchine sotto la guida di un lavoratore esperto, all'attività del tutore. Occorre quindi affermare che nell'apprendistato non vi è formazione informale perché tutta l'attività cui esso dà luogo ha finalità formativa. Occorre non concentrare l'attenzione solo sulle poche ore di formazione teorica e valorizzare le competenze acquisite sul lavoro. Occorre soprattutto cessare di includere nell'apprendistato lavoratori con mansioni semplici e ripetitive non bisognose di vera formazione. Se non si farà ciò si darà ai datori di lavoro un premio immeritato ed oneroso per la finanza pubblica. Tale incentivo non è dovuto perché l'obbligo formativo in tali casi è inesistente. Una volta chiarito quanto sopra resta vero che la formazione non deve occuparsi soltanto dell'apprendimento on the job. Ciò, come vedremo in seguito, perché vi è un interesse dell'allievo da salvaguardare.