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Esame di stato nella secondaria 2° grado: il voto di condotta fa media

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Esame di stato secondaria 2° grado: il voto di condotta fa media
Il 7-05-09 èuscita la circolare 47 che chiarisce definitivamente che il voto di condotta fa media ai fini sia dell’ammissione all’esame di stato e alla definizione del credito

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Con la circolare 47 del 7 maggio 2009, il MIUR ha definitivamente chiarito che la valutazione del comportamento concorre alla determinazione della media dei voti ai fini sia dell’ammissione all’esame sia della definizione del credito scolastico.

Rimane ovviamente in essere l’esclusione dall’esame finale di Stato degli studenti con un voto di comportamento inferiore a 6 decimi.

Non ripercorriamo qui tutte le considerazioni già svolte da Giampaolo Sbarra in due precedenti pubblicazioni, Valutazione del comportamento: una commedia italiana  e Quousque tandem abutere patientia nostra?

A cose fatte vorremmo fornire solo tre indicazioni:

br9esamistato_a1) Per cercare di mantenere un minimo di equilibrata correttezza nella valutazione, è necessario abbandonare immediatamente da parte dei docenti quell’abito mentale che da sempre li portava a considerare il  7 in condotta una gravissima insufficienza e a utilizzare la scala numerica in maniera il più possibile omogenea (con tutte le approssimazioni del caso….) a quella in uso per le discipline, evitando strumentali “arrotondamenti” in negativo e in positivo.

br9esamistato_b2) Per non ridurre la valutazione del comportamento alla sola presenza o assenza di elementi di disturbo, uniformandosi al principio repressivo che ha ispirato questa norma, è necessario individuare le “voci” relative al “comportamento” (termine troppo general-generico) a cui fare riferimento nel costruire il giudizio. E’ interessante la terminologia formulata da Trento in sostituzione di valutazione del comportamento, e cioè valutazione della capacità relazionale, ricordando comunque che l’amministrazione trentina, forte della propria autonomia, non ha adottato nessuno dei nuovi criteri (si veda Trento: approvato autonomo regolamento sulla valutazione degli alunni)

3) Non è comunque, a nostro avviso sufficiente limitarsi a capacità relazionale e  sarebbe opportuno considerare alcune delle competenze trasversali o di cittadinanza indicate nel documento sull’obbligo di istruzione a 16 anni,  quali:

  1. Agire in modo autonomo e responsabile
  2. Sapere attuare strategie per imparare ad imparare
  3. Collaborare e partecipare
  4. Comunicare 

Si tratta di competenze che raramente la scuola valuta, anche perché comportano un radicale cambiamento della didattica, ma che invece sono sempre più apprezzate e giudicate nel mondo del lavoro.


br9_miurProt. AOODGOS/R.U./UN. 4777

Circolare n. 46 , 7 maggio 2009

  
Dipartimento per l’Istruzione – Direzione Generale per gli Ordinamenti Scolastici e per l’Autonomia Scolastica

OGGETTO: Valutazione del comportamento ai fini dell’esame finale di Stato nella scuola secondaria di secondo grado (anno scolastico 2008/2009)

 La fase degli scrutini conclusivi è uno dei momenti qualificanti dell’anno scolastico, poiché costituisce la naturale verifica collegiale degli esiti del processo di insegnamento-apprendimento.
In quanto tale la valutazione degli alunni non può non considerare con la dovuta attenzione i risultati effettivi, in termini di conoscenze e competenze, raggiunti dagli alunni. Al tempo stesso, la valutazione non può risolversi nel semplice calcolo matematico dei voti da essi conseguiti nelle singole discipline, poiché essa investe, come ben sanno dirigenti e docenti, anche una serie di variabili (da quelle personali, temporali e ambientali) che contribuiscono a definire il profilo del singolo alunno e il livello della sua preparazione.
In proposito, anche in relazione ai numerosi quesiti pervenuti dalle scuole e al fine di evitare interpretazioni non uniformi, si ribadisce che il voto di comportamento concorre alla valutazione complessiva dello studente (art. 2, comma 3, legge 30 ottobre 2008, n. 169).
Con riferimento all’esame di Stato conclusivo del secondo ciclo di istruzione, si conferma, pertanto, che il voto di comportamento, per l’anno scolastico corrente (art. 2, comma 1 dell’O.M. 8 aprile 2009, n.40), concorre alla determinazione della media dei voti ai fini sia dell’ammissione all’esame stesso sia della definizione del credito scolastico.

Rimane, ovviamente, l’esclusione dall’esame finale di Stato degli studenti con un voto di comportamento inferiore a 6 decimi.

IL DIRETTORE GENERALE
f.to Mario Giacomo Dutto

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