L'antenato del concorsone
"Il concorso per merito distinto"
Istituito
nel 1958, abolito insieme alle note di qualifica nel 1974 dai Decreti Delegati
in pieno clima postsessantotto, il "concorso
per merito distinto" è tornato alla ribalta con il concorsone. Nella
storia della scuola italiana è infatti l'unico precedente di concorso fatto
per dare un premio economico ai "bravi insegnanti". Vale allora la
pena di rileggere quelle norme. Riflettere sulla propria storia è sempre
utile.
Per
quel che ci riguarda non abbiamo nessun rimpianto per l'antico.
In
ogni caso quello che è successo dopo ha recato con sé molti danni. L'avere
distrutto l'antica impalcatura senza null'altro costruire, l'avere puntato
unicamente sui così detti organismi di "partecipazione" creando
attorno il "deserto" di
responsabilità formali e sostanziali, ha reso molto più difficile
ricostruire una moderna
organizzazione del lavoro funzionale alla scuola dell'autonomia.
Il
vecchio mito dell'egualitarismo, sotto cui sono andate via via annidandosi
mediocrità e pigrizia, ha continuato a contrastare qualsiasi articolazione e differenziazione della carriera
docente e ad imporre, come unica possibile bandiera democratica,
l'"elettività" di tutte le funzioni e la "sovranità" su
tutto e su tutti del "Collegio dei docenti". E poiché le proposte
di "cambiamento" fatte dai sindacati, tradizionali e non, sono state
finora tutte viziate da questo marchio, anche se presentate sotto
mentite spoglie, ogni tentativo di rinnovamento serio continua a non prendere
corpo.
Ma
torniamo al "concorso per merito distinto", oggetto della nostra
analisi.
Per
prima cosa in quei tempi il merito
era merito, nel senso che per
essere riconosciuto come tale richiedeva un "punteggio
minimo" complessivo alto, precisamente 75/100, e nelle prove d' esame una
votazione non inferiore a 8/10. Una bella differenza con l'oggi.
Il
concorsone non richiede, anzi non richiedeva vista l'attuale sospensione,
nessun punteggio minimo in nessuna prova, nemmeno 6/10 , consentendo a tutti
di proseguire dopo lo scritto,
anche con un risultato di 0 punti.
A
che serve, chiediamo, scrivere nuove regole per la pubblica amministrazione,
legiferare sull' economicità, celerità, razionalità delle procedure
concorsuali, e sbandierare l'esigenza di preselezione nei pubblici concorsi,
quando poi nella pratica queste sono le norme che si applicano?
Quando
mai si è visto che 530.000 candidati (queste sono le stime ministeriali) dopo
la prova scritta abbiano tutti, proprio tutti,
la possibilità di continuare il concorso, imponendo un intasamento nel
lavoro delle commissioni e un inaudito spreco di danaro pubblico? Di questo si
terrà conto nell'odierna fase di ripensamento?
La
seconda cosa da considerare, tornando ad
analizzare il concorso per merito distinto, sono i meccanismi di
progressione retributiva in vigore in quell'epoca. La retribuzione di ciascun
insegnante progrediva sia attraverso "classi"
stipendiali sia per "scatti
biennali" del 2,50% all'interno di ciascuna "classe".
Il
concorso per merito distinto incideva sull'avanzamento nelle
"classi", consentendo un'anticipazione dalla 2° alla 3° e dalla 3°
alla 4°. Ma esisteva anche un altro sistema di "premi" e
"punizioni", infatti……
….
sugli scatti biennali c'era
il controllo
del capo d'istituto
Il
preside o il direttore didattico poteva,
attraverso le note di qualifica, bloccare o anticipare gli scatti. Un "insufficiente"
impediva lo scatto biennale, un"ottimo"
ripetuto per 3 anni ne determinava l'anticipazione, precisamente entro la 2°,
3°, 4° classe di stipendio, e per non più di una volta in ciascuna di esse.
E'
nostra convinzione che chi ipotizza oggi questo semplice ritorno
al passato sbagli, perché non di antiche gerarchie e di antichi
sistemi di controllo costruiti su "premi"
e "castighi" la scuola ha oggi bisogno.
L'autonomia
richiede innanzitutto un'organizzazione a rete fondata su articolate e
differenziate funzioni, assegnate sulla base di accertate competenze.
Ciò non significa che si escluda la valutazione dei docenti entro
l'istituzione scolastica, che dovrà inquadrarsi in un contesto di analisi
dell'istituto, e che dovrà essere affidata al dirigente scolastico,
affiancato, a regime dal capo di dipartimento o da analoghe figure nella
scuola elementare e dell'infanzia, con facoltà di intervenire nei casi di
prestazioni insufficienti o dannose alla crescita degli alunni.
Con
queste precisazioni possiamo ora leggere il testo dell'antenato dell'odierno
mostriciattolo, la
LEGGE 13 MARZO
1958, n. 165
"Ordinamento delle carriere e trattamento economico del personale
insegnante e direttivo degli istituti di istruzione elementare, secondaria e
artistica e disposizioni sulla carriera degli ispettori centrali del Ministero
della P.I."
Art.3
- Concorsi per merito distinto
I periodi di permanenza nella seconda
e terza classe di stipendio, stabiliti dalle tabelle A, B e C, ai fini del
passaggio, rispettivamente, alla terza e alla quarta classe, sono
ridotti di tre anni ciascuno per i
vincitori di appositi concorsi per
merito distinto.
I
concorsi per merito distinto riservati agli insegnanti elementari sono indetti
dai provveditorati agli studi; quelli riservati agli insegnanti degli istituti
di istruzione secondaria e artistica sono indetti con decreto Ministeriale per
materia o gruppi di materie.
I
concorsi sono indetti annualmente
entro il 30 Settembre per un'aliquota
di posti pari al 50 o al 25 per cento del numero degli
insegnanti della materia o gruppo di materie cui si riferisce il concorso,
i quali al 1° ottobre successivo si
trovino a distanza di tre anni dal compimento dell'anzianità indicata
nelle annesse tabelle per il passaggio, rispettivamente, alla terza o alla
quarta classe di stipendio.
Il
concorso per merito distinto per il
passaggio alla terza classe di
stipendio è per esame e per
titoli; quello per il passaggio
alla quarta classe è per soli
titoli.
L'esame consta di una prova
scritta, grafica o pratica, secondo le determinazioni del regolamento, e
di una lezione. Per gli insegnanti
di materie artistiche degli istituti d'istruzione artistica, la prova di esame
consiste nella sola lezione.
La
Commissione giudicatrice del concorso per esame e titoli dispone di 100
punti dei quali 75 sono riservati
alle prove di esame e 25 ai titoli.
Nella
graduatoria dei vincitori la Commissione comprende in ordine di merito e in
numero non superiore a quello dei posti da conferire, i concorrenti che
abbiano riportato, nelle prove di
esame una votazione non inferiore a
otto decimi con non meno di sette decimi in ciascuna di esse, ed una votazione complessiva non inferiore a settantacinque centesimi.
Il
concorso per esami e per titoli non può
essere ripetuto da coloro che non
abbiano conseguito la votazione
minima stabilita dal precedente comma.
Nel
concorso per merito distinto
per soli titoli la Commissione giudicatrice dispone di 100 punti dei quali 50
sono riservati ai titoli di merito di
carattere didattico e di servizio e 50
alle pubblicazioni e ai titoli inerenti all'attività culturale svolta
dall'insegnante e, per gli insegnanti elementari, alla preparazione culturale
e all'attività professionale.
Nella
graduatoria dei vincitori la Commissione comprende, in ordine di merito e in
numero non superiore a quello dei posti da coprire, i concorrenti che abbiano
riportato una votazione complessiva non
inferiore a settantacinque centesimi.
La
tabella per la valutazione dei titoli è predisposta dal Ministro
per la Pubblica Istruzione mediante proprio Decreto, sentito il parere della
competente sezione del Consiglio Superiore della Pubblica Istruzione. I soli
titoli valutabili sono quelli di servizio e di cultura.
Qualora i concorrenti compresi nella graduatoria, non ricoprano tutti i posti messi a disposizione per il concorso a
merito distinto per titoli ed esami, i
posti rimasti disponibili saranno conferiti in ordine di merito
ai concorrenti che, pur non avendo raggiunto una votazione complessiva di
75/100, abbiano riportato nelle prove di esame una
votazione non inferiore a 8/10, con non meno di 7/10 in ciascuna di esse.
Art. 4 - Requisiti
per l'ammissione ai concorsi
Ai concorsi di cui all'art. 3 possono partecipare gli
insegnanti che:
si
trovino a non più di tre anni di distanza dal compimento della anzianità
richiesta per il passaggio rispettivamente alla terza e alla quarta classe
di stipendio;
abbiano
prestato almeno quattro anni di effettivo servizio;
abbiano
riportato nell'ultimo triennio qualifiche non inferiori a
"valente" o a quella corrispondente a "distinto".
Successivamente fu pubblicato il Regolamento, quello per la secondaria fu emanato con il DPR 1743/1960
Tale regolamento stabiliva tra l'altro che:
non
erano ammessi alla lezione i concorrenti che nella prova scritta, grafica
o pratica avessero riportato meno di 7/10
la
lezione verteva sul programma d'insegnamento e veniva sorteggiata 24 ore
prima dello svolgimento della stessa
le
Commissioni giudicatrici per il passaggio dalla 2° alla 3° classe erano
costituite da un professore universitario con funzione di presidente, da
un preside e da un professore di istruzione secondaria all'ultima classe
di stipendio; mentre per il passaggio dalla 3° alla 4° da un professore universitario con funzione di presidente, da
un ispettore centrale per l'insegnamento medio, da un preside o da un
professore della scuola secondaria all'ultima classe di stipendio.