CONCORSO

L'antenato del concorsone

"Il concorso per merito distinto"

Istituito nel 1958, abolito insieme alle note di qualifica nel 1974 dai Decreti Delegati in pieno clima postsessantotto, il "concorso per merito distinto" è tornato alla ribalta con il concorsone. Nella storia della scuola italiana è infatti l'unico precedente di concorso fatto per dare un premio economico ai "bravi insegnanti". Vale allora la pena di rileggere quelle norme. Riflettere sulla propria storia è sempre utile.

Per quel che ci riguarda non abbiamo nessun rimpianto per l'antico.

In ogni caso quello che è successo dopo ha recato con sé molti danni. L'avere distrutto l'antica impalcatura senza null'altro costruire, l'avere puntato unicamente sui così detti organismi di "partecipazione" creando attorno il "deserto"  di responsabilità formali e sostanziali, ha reso molto più difficile ricostruire una  moderna organizzazione del lavoro funzionale alla scuola dell'autonomia.

Il vecchio mito dell'egualitarismo, sotto cui sono andate via via annidandosi mediocrità e pigrizia, ha continuato a contrastare  qualsiasi articolazione e differenziazione della carriera docente e ad imporre, come unica possibile bandiera democratica, l'"elettività" di tutte le funzioni e la "sovranità" su tutto e su tutti del "Collegio dei docenti". E poiché le proposte di "cambiamento" fatte dai sindacati, tradizionali e non, sono state finora tutte viziate da questo marchio, anche se presentate sotto mentite spoglie, ogni tentativo di rinnovamento serio continua a non prendere corpo.

Ma torniamo al "concorso per merito distinto", oggetto della nostra analisi.

Per prima cosa in quei tempi il merito era merito, nel senso che per  essere riconosciuto come tale richiedeva un "punteggio minimo" complessivo alto, precisamente 75/100, e nelle prove d' esame una votazione non inferiore a 8/10. Una bella differenza con l'oggi.

Il concorsone non richiede, anzi non richiedeva vista l'attuale sospensione, nessun punteggio minimo in nessuna prova, nemmeno 6/10 , consentendo a tutti di proseguire  dopo lo scritto, anche con un risultato di 0 punti.

A che serve, chiediamo, scrivere nuove regole per la pubblica amministrazione, legiferare sull' economicità, celerità, razionalità delle procedure concorsuali, e sbandierare l'esigenza di preselezione nei pubblici concorsi, quando poi nella pratica queste sono le norme che si applicano?

Quando mai si è visto che 530.000 candidati (queste sono le stime ministeriali) dopo la prova scritta abbiano tutti, proprio tutti,  la possibilità di continuare il concorso, imponendo un intasamento nel lavoro delle commissioni e un inaudito spreco di danaro pubblico? Di questo si terrà conto nell'odierna fase di ripensamento?

 La seconda cosa da considerare, tornando ad  analizzare il concorso per merito distinto, sono i meccanismi di progressione retributiva in vigore in quell'epoca. La retribuzione di ciascun insegnante progrediva sia attraverso "classi"  stipendiali sia per "scatti biennali" del 2,50% all'interno di ciascuna "classe".

Il concorso per merito distinto incideva sull'avanzamento nelle "classi", consentendo un'anticipazione dalla 2° alla 3° e dalla 3° alla 4°. Ma esisteva anche un altro sistema di "premi" e "punizioni", infatti……

…. sugli scatti biennali c'era

il controllo del capo d'istituto

Il preside o il direttore didattico  poteva, attraverso le note di qualifica, bloccare o anticipare gli scatti. Un "insufficiente" impediva lo scatto biennale, un"ottimo" ripetuto per 3 anni ne determinava l'anticipazione, precisamente entro la 2°, 3°, 4° classe di stipendio, e per non più di una volta in ciascuna di esse.

E' nostra convinzione che chi ipotizza oggi questo semplice ritorno  al passato sbagli, perché non di antiche gerarchie e di antichi sistemi di controllo costruiti su "premi" e "castighi"  la scuola ha oggi bisogno.

L'autonomia richiede innanzitutto un'organizzazione a rete fondata su articolate e differenziate funzioni, assegnate sulla base di accertate competenze.  Ciò non significa che si escluda la valutazione dei docenti entro l'istituzione scolastica, che dovrà inquadrarsi in un contesto di analisi dell'istituto, e che dovrà essere affidata al dirigente scolastico, affiancato, a regime dal capo di dipartimento o da analoghe figure nella scuola elementare e dell'infanzia, con facoltà di intervenire nei casi di prestazioni insufficienti o dannose alla crescita degli alunni.

Con queste precisazioni possiamo ora leggere il testo dell'antenato dell'odierno mostriciattolo, la

LEGGE 13 MARZO 1958, n. 165

"Ordinamento delle carriere e trattamento economico del personale insegnante e direttivo degli istituti di istruzione elementare, secondaria e artistica e disposizioni sulla carriera degli ispettori centrali del Ministero della P.I."

Art.3 - Concorsi per merito distinto

I periodi di permanenza nella seconda e terza classe di stipendio, stabiliti dalle tabelle A, B e C, ai fini del passaggio, rispettivamente, alla terza e alla quarta classe, sono ridotti di tre anni ciascuno per i vincitori di appositi concorsi per merito distinto.

I concorsi per merito distinto riservati agli insegnanti elementari sono indetti dai provveditorati agli studi; quelli riservati agli insegnanti degli istituti di istruzione secondaria e artistica sono indetti con decreto Ministeriale per materia o gruppi di materie.

I concorsi sono indetti annualmente entro il 30 Settembre per un'aliquota di posti pari al 50 o al 25 per cento del numero degli insegnanti della materia o gruppo di materie cui si riferisce il concorso, i quali al 1° ottobre successivo si trovino a distanza di tre anni dal compimento dell'anzianità indicata nelle annesse tabelle per il passaggio, rispettivamente, alla terza o alla quarta classe di stipendio.

Il concorso per merito distinto per il passaggio alla terza classe di stipendio è per esame e per titoli; quello per il passaggio alla quarta classe è per soli titoli.

L'esame consta di una prova scritta, grafica o pratica, secondo le determinazioni del regolamento, e di una lezione. Per gli insegnanti di materie artistiche degli istituti d'istruzione artistica, la prova di esame consiste nella sola lezione.

La Commissione giudicatrice del concorso per esame e titoli dispone di 100 punti dei quali 75 sono riservati alle prove di esame e 25 ai titoli.

Nella graduatoria dei vincitori la Commissione comprende in ordine di merito e in numero non superiore a quello dei posti da conferire, i concorrenti che abbiano riportato, nelle prove di esame una votazione non inferiore a otto decimi con non meno di sette decimi in ciascuna di esse, ed una votazione complessiva non inferiore a settantacinque centesimi.

Il concorso per esami e per titoli non può essere ripetuto da coloro che non abbiano conseguito la votazione minima stabilita dal precedente comma.

Nel concorso per merito distinto per soli titoli la Commissione giudicatrice dispone di 100 punti dei quali 50 sono riservati ai titoli di merito di carattere didattico e di servizio e 50 alle pubblicazioni e ai titoli inerenti all'attività culturale svolta dall'insegnante e, per gli insegnanti elementari, alla preparazione culturale e all'attività professionale.

Nella graduatoria dei vincitori la Commissione comprende, in ordine di merito e in numero non superiore a quello dei posti da coprire, i concorrenti che abbiano riportato una votazione complessiva non inferiore a settantacinque centesimi.

La tabella per la valutazione dei titoli è predisposta dal Ministro per la Pubblica Istruzione mediante proprio Decreto, sentito il parere della competente sezione del Consiglio Superiore della Pubblica Istruzione. I soli titoli valutabili sono quelli di servizio e di cultura.

Qualora i concorrenti compresi nella graduatoria, non ricoprano tutti i posti messi a disposizione per il concorso a merito distinto per titoli ed esami, i posti rimasti disponibili saranno conferiti in ordine di merito ai concorrenti che, pur non avendo raggiunto una votazione complessiva di 75/100, abbiano riportato nelle prove di esame una votazione non inferiore a 8/10, con non meno di 7/10 in ciascuna di esse.

Art. 4 - Requisiti per l'ammissione ai concorsi

Ai concorsi di cui all'art. 3 possono partecipare gli insegnanti che:

  1. si trovino a non più di tre anni di distanza dal compimento della anzianità richiesta per il passaggio rispettivamente alla terza e alla quarta classe di stipendio;

  2. abbiano prestato almeno quattro anni di effettivo servizio;

  3. abbiano riportato nell'ultimo triennio qualifiche non inferiori a "valente" o a quella corrispondente a "distinto".

Successivamente fu pubblicato il Regolamento, quello per la secondaria fu emanato con il DPR 1743/1960

Tale regolamento stabiliva tra l'altro che:

  1. non erano ammessi alla lezione i concorrenti che nella prova scritta, grafica o pratica avessero riportato meno di 7/10

  2. la lezione verteva sul programma d'insegnamento e veniva sorteggiata 24 ore prima dello svolgimento della stessa

  3. le Commissioni giudicatrici per il passaggio dalla 2° alla 3° classe erano costituite da un professore universitario con funzione di presidente, da un preside e da un professore di istruzione secondaria all'ultima classe di stipendio; mentre per il passaggio dalla 3° alla 4°  da un professore universitario con funzione di presidente, da un ispettore centrale per l'insegnamento medio, da un preside o da un professore della scuola secondaria all'ultima classe di stipendio.