Lo stato giuridico nel “nuovo” corso

A. Cenerini: su questa materia abbiamo la fortuna di discutere con un giurista, che di questo si è personalmente occupato. Mi rivolgo pertanto, in primo luogo, a Carlo Marzuoli.

L'ADi ha indicato fra le tre priorità di questa legislatura, il varo di un nuovo stato giuridico degli insegnanti. E' noto che il precedente governo non ha affrontato la questione per non scontrarsi con le Organizzazioni Sindacali, e il tema è stato unicamente oggetto di iniziativa parlamentare di singoli deputati del centrodestra , mentre il centrosinistra si è allineato, in posizione subalterna, ai sindacati. Ora negli atti del nuovo ministro non solo non c'è il minimo cenno alla questione dello stato giuridico, ma addirittura sono state disapplicate con accordi sindacali norme di legge riguardanti i docenti. Che dire?

C. Marzuoli: Vale la pena andare subito al cuore del problema: legge o contratto? E' opportuno ancora una volta ricordare l'art. 97 della Costituzione. La norma, di grande rilievo dal punto di vista della democraticità dell'ordinamento costituzionale della Repubblica, vuole che le linee essenziali delle organizzazioni e delle attività pubbliche siano regolate con legge o sulla base della legge. La ragione è evidente:l'Amministrazione è volta a perseguire l'interesse della collettività, interesse che può essere in contrasto con le richieste dei suoi dipendenti, e dunque il potere pubblico deve poter operare, se indispensabile, anche in via unilaterale e autoritativa (come si fa, ad esempio, nel caso dell'espropriazione per pubblica utilità). Occorre dunque liberarsi dell'idea che, nei rapporti con la P.A., la contrattazione collettiva sia necessariamente sinonimo di maggiore democraticità dell'ordinamento. Nel caso, poi, dell'istruzione e del personale docente, la specificità del servizio e la necessità di garantire la libertà d'insegnamento esigono che lo spazio attribuito alla contrattazione sia rivisto e ridotto rispetto alla disciplina vigente e alle prassi che ne sono seguite. Soprattutto perché la contrattazione collettiva ha invaso spazi che non le competono, neppure ai sensi della legislazione vigente

A. Cenerini: In che rapporto si pone un nuovo stato giuridico con la legge di privatizzazione, in particolare con il d.lgs 165/2001?

C. Marzuoli: La legge di privatizzazione affida alla contrattazione collettiva la disciplina del rapporto di lavoro e i minori atti di organizzazione. Dunque la contrattazione collettiva dovrebbe rimanere in detto ambito. Così non è. Ad esempio, la definizione della funzione docente non è materia di rapporto di lavoro ma di determinazione di quel compito pubblico che (per di più) caratterizza la pubblica istruzione (equivale a stabilire la competenza di un ufficio) e che è investito direttamente da aspetti di costituzionalità (la libertà d'insegnamento). Di funzione docente parla infatti, correttamente, l'art.395 d.lgs n.297/1994. Ma di funzione docente parla anche l'art. 24 del CCNL 2002-2005 . Il che puo' determinare il seguente dilemma: nell'ipotesi di contrasto fra l'art. 395 e l'art. 24 chi vince e chi perde?

A. Cenerini: Mi pare indubbio che secondo l'impostazione del ministro Fioroni vinca il contratto, visto che con un accordo sindacale ha disapplicato norme di legge quali la funzione del tutor, i contratti di prestazione d'opera non riconducibili a profilo docente, la mobilità legata ai periodi dei cicli .

C. Marzuoli: E' purtroppo così, secondo le prassi prevalenti . Ma tutto questo è molto preoccupante. La disapplicazione della norma che limitava la mobilità annuale dei docenti e garantiva la continuità didattica almeno per i singoli periodi dei cicli è un esempio lampante di come la contrattazione possa andare contro l'interesse della collettività. Una vicenda che coinvolge in modo centrale il diritto all'istruzione di tutti i cittadini (e che certo interessa ancor più i meno abbienti) è stato tratta come un problema aziendale, nel chiuso di un rapporto fra datore di lavoro (che – non si dimentichi – è naturalmente spinto a conquistare il consenso politico dei suoi dipendenti, diversamente da ciò che accade nei rapporti di lavoro fra privati) e sindacati. In un simile contesto, è difficile immaginare che si possano avere esiti differenti. Ma un sistema giuridico che si presta a tutto ciò, a mio avviso, è costituzionalmente inaccettabile e ciò in nome del principio democratico e dei diritti dei cittadini.

A. Cenerini: Come è potuto accadere che una norma di legge sia disapplicata da un accordo sindacale?

C. Marzuoli: E' avvenuto in forza di una disposizione che aggrava il quadro che ho sopra descritto. Si tratta dell'art.2,c. 2, d.lgs. n. 165/2001, che consente di disapplicare specifiche disposizioni legislative in base a successivo accordo sindacale. E' ciò che ha fatto il ministro in carica: ha cancellato una serie di disposizioni con valore e forza di legge semplicemente mediante accordo con soggetti privati ( il sindacato), senza bisogno di ricorrere ad alcuna procedura quantomeno altrettanto pubblica e trasparente e più immediatamente riconducibile alla sovranità popolare come quella che si esprime con la legge e con il decreto legislativo.

A. Cenerini: E allora che fare?

C. Marzuoli: Se non si affronta questo problema è inutile parlare di condizione giuridica del personale docente come problema che coinvolge profili indisponibili ad opera di chiunque o come problema che coinvolge direttamente tutti i cittadini e non solo i rapporti fra Governo e Sindacati.

A. Cenerini: Intravedi possibili soluzioni al problema?

C. Marzuoli: Si può intraprendere una delle strade seguenti:

Soluzione radicale - a) Si rovescia il sistema delineato dalla normativa vigente (v. art. 2 d.lgs. n.165/2001) e si determinano, con elenco tassativo, le materie affidate alla contrattazione; b) si prevede che comunque le disposizioni adottate con legge (legge nazionale) prevalgano su eventuali contrastanti norme contrattuali, anche quando il contrasto sia implicito, salva diversa indicazione di legge.

Soluzione meno dirompente, ma più praticabile- a) non si toccano le linee del sistema quale in generale risultante dal d.lgs. n. 165/2001, salvo la necessità di escludere l'operatività, almeno nel settore in oggetto, del citato art. 2, c.2, d.lgs. n. 165/2001, per evitare troppo facili disapplicazioni ed una specie di delega in bianco; b) si interviene con legge sugli specifici aspetti che interessano, con ciò automaticamente sottraendo spazio, pur se per singoli aspetti, alla contrattazione collettiva.



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