ELEMENTI PER UNO SCHEMA DI LEGGE 1

1.  Definizione dell'Istruzione Tecnica Superiore

Si definisce Istruzione Tecnica Superiore:

•  l'istruzione non universitaria successiva al diploma di scuola secondaria superiore, di durata almeno biennale ovvero comprendente almeno 1800 ore di attività didattica, rivolta ad acquisire abilità e competenze atte allo svolgimento di attività professionali, tecniche, industriali, amministrative e commerciali. Essa conduce al conseguimento di un titolo denominato Diploma di Tecnico Superiore, dotato dei riconoscimenti di cui al paragrafo 7.

 

•  L'istruzione manageriale e professionale, di natura non specificamente universitaria, successiva al diploma universitario ed alla laurea, svolta mediante corsi, non rientranti tra i Corsi di specializzazione delle Università, di almeno un anno o di 900 ore , nelle stesse aree professionali di cui al punto 1°. Essa conduce al conseguimento di un diploma denominato Diploma di Studi Professionali Superiori.

 

2. Istituzione dei corsi

I corsi possono essere istituiti:

I corsi sono svolti di norma per iniziativa e con la collaborazione di: aziende, organismi espressione dei settori produttivi dei beni e servizi ed organismi espressione del mondo professionale.

3. Consorzi e associazioni

Al fine di realizzare il collegamento organico con i settori produttivi e professionali interessati i corsi potranno essere attivati da consorzi o associazioni forma ti da enti pubblici e privati ed aziende o loro associa­zioni. Ai fini dell'accesso ai finanziamenti di cui al punto 8, ad essi dovranno partecipare tra gli altri, le Camere di Commercio e l'Università (ed eventualmente gli Istituti di istruzione secondaria); il Consiglio di amministrazione , inoltre, dovrà essere composto da almeno il 51% da rappresentanti di enti pubblici;

4. Personale docente

Per la realizzazione dei corsi non è previsto un organico stabile di personale docente. La docenza sarà impartita da personale appartenent e a vari settori (uni­ versitario; scolastico; industriale; professionale ) con contratti di collaborazione (ingegnere part-time o per un numero limitato di anni); da personale dell'università e della scuola secondaria superiore in posizione di comando senza assegno, scelto dagli orga nismi consortili e da questi retribuito con contratto di diritto privato. Ogni due anni i Ministri dell'Università e dell'Istruzione definiscono il numero massimo di docenti che può essere comandato. Anche i docenti universitari a pieno tempo sono autorizzati a fornire le suddette collaborazioni didatti che. Gli organismi di cui al punto 3 potranno inoltre stipulare convenzioni con università e scuole per ottenere prestazioni didattiche.

5. Finanziamenti

I corsi possono essere finanziati, mediante convenzione, con contributi statali standard atti, di fatto, ricoprire, per quanto riguarda i titoli di tecnico superiore di cui al punto 1°., di norma almeno il 70% dei costi complessivi per spese correnti ed investimenti,computando fra questi, oltre che gli apporti in denaro, quelli costituiti da beni e servizi provenienti dal mondo produttivo. La parte rimanente potrà essere coperta con detti apporti e/o con tasse scolastiche a carico degli allievi o delle aziende . I corsi di cui al punto 1b ( Diploma di studi professionali superiori ) saranno di norma finanziati con contributi inferiori al 70%. I finanziamenti statali sono erogati dal Comitato di cui al paragrafo 8. I finanziamenti derivano da un fondo istituito con appositi capitoli dello stato di previsione del Ministero competente.

6. Numero chiuso

I corsi sono a numero chiuso ; l'accesso è regolato in base al fabbisogno espresso dagli ambienti professionali di riferimento ed ai requisiti d'ingresso.

7. Comitato Nazionale per la Qualità dell'Istruzione Tecnica superiore

E' istituito il Comitato Nazionale per la Qualità dell'Istruzione Tecnica superiore . Esso è posto sotto la sorveglianza del Ministro competente 1 ed è composto da rappresentanti di elevata qualificazione, aventi requisiti professionali, di competenza ed esperienza specifiche nominati dal Ministero competente seguendo il seguente criterio: un terzo di essi, tra cui il presidente, con nomina diretta , due terzi su designazione : del CUN, delle Regioni e dei rappresentanti delle aziende ed enti delle PP.SS e delle organizzazioni ( eventualmente attraverso il CNEL)

Il Comitato ha il compito di certificare e convalida re i diplomi , ai quali è conferito valore legale anche ai fini del pubblico impiego, esaminando e deliberando in merito alle domande di riconoscimento dei corsi e dei diplomi dell'istruzione tecnica superiore . A tal fine definisce e garantisce le condizioni che consentono il riconoscimento, avendo riguardo ai criteri di ammissione e di valutazione degli allievi, alla qualificazione degli insegnanti, alle caratteristiche dell'organismo richieden­ te, agli standard, alla qualità ed ai contenuti formativi dei corsi.

Può inoltre accreditare, sottoponendoli a permanente valutazione, organismi ed associazioni professionali dotati di consolidata esperienza e di acclarato valore tecnico e didattico riconoscendo loro, tramite convenzione, la facoltà di rilasciare diplomi riconosciuti ai sensi del presente paragrafo.(Un esempio può essere 1'Asfor, l'associazione dello scuole d i management).

Il Comitato opera attraverso Commissioni tecniche .

Il Comitato, fissandone le condizioni, può rilascia re il riconoscimento anche di corsi, promossi da organismi pubblici e privati diversi da quelli indicati al paragrafo paragrafo 5.

I diplomi appartenenti all' istruzione tecnica superiore aventi valore abilitante all'esercizio delle professioni regolamentate con legge, seno definiti secondo le modalità di cui agli artt. 3 e 9 de. D.P.R. IO marzo 1982 n. 162 (Riordinamento scuole a fini speciali) sentiti le proposte ed i pareri del Comitato di cui al presente para grafo

8. Comitato Nazionale per il Finanzia mento dell'Istruzione Tecnica Superiore

E' Istituito il Comitato Nazionale per il Finanzia mento dell'Istruzione Tecnica Superiore. Il Comitato è posto sotto la sorveglianza del Ministero competente ed è composto da membri dotati di acclarata competenza ed esperienza nel campo imprenditoria le, manageriale, tecno ­ logico o tecnico-professionale, nonchè della P.A. e nominati dal Ministro competente con il seguente criterio: almeno un terzo (e tra essi il Presidente) per designazione diretta e la restante parte su designazione degli organismi pubblici e privati rappresentati anche nei Comitato per il riconoscimento diplomi di cui al punto 7 ed inoltre, uno ciascuno, dai ministri dell'Industria, della Pubblica Istruzione (o dell'Università), del Lavoro e del Tesoro.

Il Comitato ha il compito di elaborare, tenendo conto delle direttive programmatiche del Ministro integrate da proprie valutazioni, la programmazione dell'attività finanziabile per settori produttivi e professionali e per localizzazione, stabilendo le priorità e definendo gli standard dei contributi.

Alla luce di tale programma provvede ad attribuire i finanziamenti agli organismi di cui al punto 2 sulla base delle domande da esso esaminate ed accolte per corsi e diplomi riconosciuti dal Comitato per il riconoscimento dei titoli (paragrafo 7). Può anche procedere al finanziamento di corsi in attesa di riconoscimento, nei casi previsti dal regolamento. Il Comitato eroga i finanziamen­ti tramite il fondo previsto dal bilancio statale di cui al paragrafo 5.

9. Benefici ai fini del Servizio militare e diritto allo studio

Gli allievi dei corsi di cui a paragrafo 1 usufruiscono degli stessi benefici degli studenti universitari ai fini del Servizio militare e del diritto allo studio . Gli allievi dei corsi possono essere titolari di contratti di formazione e lavoro. I corsi possono essere organizzati in alternanza con il lavoro ed è consentito ai fini del diploma il riconoscimento di competenze acquisite sul lavoro.

10. Mezzogiorno

Gli organi dell'intervento straordinario nel Mezzogiorno possono promuovere o finanziare corsi secondo modalità coerenti con le norme sopra illustrate.

11. Attestati dì istruzione tecnica superiore

Le Università , oltre a quanto previsto nei paragrafi precedenti, nell'ambito della loro • autonomia ed ai sensi della legge 19-11-90 n. 341, art 6 , possono determinare le condizioni in base alle quali esse possono rilasciare o riconoscere , anche a seguito di co rsi svolti direttamente o tramite organismi consortili , attestati dì istruzione tecnica superiore. (Trattasi di una specie di associate degree delle università americane)

POST SCRIPTUM

La presente proposta riguarda l'istruzione post-secondaria non universitaria di tipo tecnico e amministrativo-gestionale-commerciale. E' noto che il canale post-secondario all'estero è attivato anche per altri settori tra i quali:

  1. quello sanitario,
  2. quello dei servizi sociali ed educativi ,
  3. quello artistico.

Anche nel sistema italiano naturalmente l'esigenza sussiste e pertanto i relativi canali formativi potranno venire attivati o con altra legge o con norme specifiche da aggiungere alla legge qui delineata. E' in ogni caso opportuno che siano salvaguardati modelli normativi specifici in quanto funzionali al settore tecnico di cui qui tratta. Questo settore di istruzione richiede flessibilità, ha bisogno solo in casi limitati di diplomi abilitanti e richiede di essere attivato per iniziativa e con la corresponsabilità del mondo produttivo. E' pertanto da evitarsi una normativa che volesse regolare, per astratto amore di omogeneità, con un'unica disciplina processi e sistemi formativi il cui successo, alla prova dei fatti, risulta dipendere da condizioni organizzative e da soggetti sociali molto differenti da un settore all'altro. Le norme sulle scuole a fini special (DPR 162/1982), ad esempio, rivolte teoricamente a regolare l'universo delle professioni, sono costruite sul modello di formazione paramedica, e pertanto sono risultate, sotto certi profili, inadatte alle esigenze della formazione che interessa il mondo produttivo

1 Quanto segue non è formalmente il disegno di legge, ma una stesura con minori specificazioni di quelle necessarie nel testo vero e proprio della legge
1 Nel presente documento si è ritenuto opportuno non indicare quale Ministero (se quello della P.I. o dell'Università e Ricerca) debba essere responsabile dell'istruzione tecnica superiore non universitaria. Tecnicamente non si ravvisano differenze significative tra le due soluzioni. Potrebbe, in alternativa, prevedersi un Comitato interministeriale
Torna ad inizio pagina