Procedure concorsuali per i dirigenti scolastici  

 

   Il contenu to dell'art. 66 commi 12-13

II comma 13 affida ad un regolamento di delegificazione (ex art. 17 comma 2 L. 400/1988) la ridefinizione delle procedure concorsuali per i dirigenti scolastici e ne indica i criteri, che sono così riassumibili:

  • 1)  cadenza triennale del concorso su tutti i posti vacanti nel triennio;
    2)  unificazione dei tre settori di dirigenza scolastica;
    3) requisiti: laurea e quinquennio di servizio di docenza ;
    4)  preselezione mediante prove culturali e professionali (in sostituzione dell'attuale preselezione per titoli), e successive prove scritte ed orali;
    5)  periodo di formazione e tirocinio non superiore a quattro mesi , nei limiti dei posti messi a concorso, con conseguente soppressione dell'aliquota aggiuntiva del 10 per cento.

Il comma 14 dispone in via transitoria la nomina sui posti vacanti (anche per gli anni scolastici 2007/2008 e 2008/2009) dei candidati al concorso ordinario bandito con decreto direttoriale 22 novembre 2004 (ancora in fase di svolgimento) che abbiano positivamente espletato la prima parte del corso concorso (corso di formazione) e, in subordine, dei candidati esclusi dal corso di formazione (pur avendo superato le prove propedeutiche) previa partecipazione ad apposito corso

Perplessità e preoccupazioni

La disposizione è dettata da buone intenzioni, ma manca di realismo e di riflessione.

Le stesse burocrazie centrali che hanno confezionato la massa incredibile di provvedimenti (LINK tabella gialla in fondo) di “sistemazione”, per lo più sanatorie, dei dirigenti scolastici, ritengono ora di mettere punto fermo a questa deriva e di annunciare “domani è un altro giorno”.
Ma non lo sarà.
Il legislatore dimentica infatti alcuni elementi strutturali della cultura del reclutamento dei dirigenti scolastici, del tutto simili a quelli per gli insegnanti. Va ricordato che la pressione per i concorsi riservati è il risultato del modo con cui si accede alla funzione, cioè la supplenza ovvero il cosiddetto “incarico di presidenza”. Senza chiudere questa partita, vi saranno sempre schiere di insegnanti che per qualche anno, anche uno solo, passato dentro un ufficio di presidenza accampano, un diritto acquisito, sostenute dai sindacati. Questo è sempre avvenuto e tutte le disposizioni (compresa la “reggenza”) non hanno funzionato che per brevi periodi;

Va infine notato che questa disposizione interviene su aspetti qualitativi importanti:

  1. si unifica definitivamente il ruolo dei dirigenti scolastici (“unificazione dei tre settori di dirigenza scolastica”, già lo aveva fatto in parte il D.lg. 165/01); e si potrà accedere al concorso da qualsiasi esperienza di insegnamento. Non vi sarà più nessuna differenza tra il vecchio e glorioso direttore didattico e il preside di un istituto tecnico industriale. L'unicità professionale ha conseguenze gravi sulla funzione del dirigente scolastico, che anziché assurgere all'auspicato ruolo di leader educativo, diventa sempre più un manager amministrativo , dal momento che la competenza educativa è irrilevante, “indifferente” com'è alla sede, al luogo, al territorio e al contesto degli utenti (età, ordine di scuola, indirizzo, ecc.). Un passaggio veramente storico, che avrebbe avuto bisogno di una profonda riflessione sia sul profilo professionale che sugli standard di prestazione dei dirigenti scolastici.
  2. In secondo luogo, la selezione dei dirigenti continua a non avere alcuna relazione con l'autonomia delle scuole e la decentralizzazione alle Regioni. Lo Stato mantiene il monopolio. È una prova ulteriore che l'autonomia, non sorretta da un governo del territorio, sta percorrendo la sua fase discendente e si trasforma lentamente in una retorica per pedagogisti, o in slogan demagogico.
Tabella 13

Le norme attualmente in vigore per la dirigenza scolastica

Art. 29 del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 (1) ha disciplinato il reclutamento dei dirigenti scolastici attraverso un corso concorso articolato in una selezione per titoli, in un concorso di ammissione, in un periodo di formazione e in un esame finale. Al corso concorso è ammesso il personale docente ed educativo delle istituzioni statali che abbia prestato servizio di ruolo per sette anni; per il primo corso concorso è stata altresì disposta una riserva del 50 per cento di posti a favore di coloro che avessero esercitato per almeno un triennio le funzioni di preside incaricato (cosiddetti triennalisti) (2), previo superamento di uno speciale esame di ammissione.

Art. 22, commi 8-10 , L. 28 dicembre 2001, n. 448 , Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2002) hanno fornito ulteriori disposizioni per la procedura riservata, che ha previsto tra l'altro l'indizione a sé stante del concorso riservato.

Decreto dirigenziale del 17 dicembre 2002 (emanato a seguito dell'autorizzazione all'avvio delle procedure concorsuali per la copertura di 1500 posti disposta con D.P.R. 21 ottobre 2002) (3) ha bandito il concorso riservato

Art. 22, comma 11, della legge finanziaria 2002 (4). Dopo aver previsto che gli incarichi annuali non fossero più assegnati (art. 29, co. 5, del D.Lgs. 165/2001) dopo l'approvazione delle graduatorie dei vincitori del primo corso concorso (ordinario), si è disposto che fossero utilizzate prioritariamente le graduatorie dei candidati, già titolari di incarico di presidenza per tre anni, ammessi al corso concorso riservato per dirigente scolastico (5).

DPR 3 luglio 2004 è stata autorizzata l'assunzione di 1500 dirigenti scolastici attraverso corso concorso ordinario

Decreto dirigenziale del 22 novembre 2004 . ha bandito il primo corso concorso ordinario per il reclutamento dei 1.500 dirigenti scolastici.

Art. 1- sexies del DL 31 gennaio 2005, n. 7, convertito dalla legge 31 marzo 2005, n. 43, ha previsto l'indizione di un secondo corso concorso riservato per i titolari di un incarico di presidenza annuale entro il 2005/2006 ed è stata disposta una sanatoria (art. 1- octies dello stesso DL) per gli idonei al concorso riservato già espletato, a suo tempo ammessi con riserva in assenza dei prescritti requisiti di servizio.

Art 3-bis del DL 30 giugno 2005, n. 115, convertito dalla legge 17 agosto 2005, n. 168, dalle graduatorie di tale corso concorso, così rideterminate, si è disposto di attingere, fino al loro esaurimento per la copertura di posti vacanti all'inizio dell'anno scolastico 2006-2007.

Decreto Ministeriale 3 0tt0bre 2006 ha indetto il secondo corso-concorso riservato per 1.458 posti di dirigente scolastico, per coloro che abbiano ricoperto incarichi di dirigenza scolastica anche per un solo anno


(1) - D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche.
(2) - L'assegnazione degli incarichi di presidenza di durata annuale per le scuole di istruzione secondaria ed artistica, secondo la disciplina recata dall'art. 477 del D.Lgs. 297/1994 (Testo unico in materia di istruzione), è effettuata sulla base due distinte graduatorie provinciali, riservate a docenti già inclusi nelle graduatorie di merito per concorso a preside o aventi requisiti per partecipare a questi ultimi.
(3) - Autorizzazione al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca ad avviare procedure concorsuali per il reclutamento di dirigenti scolastici .
(4) - L. 28 dicembre 2001, n. 448, Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato.
(5) - Con OM. n. 39 del 1° aprile 2004 prot. n. 464 , il ministero dell'istruzione università e ricerca ha disciplinato il conferimento degli incarichi di presidenza fino all'approvazione della prima graduatoria del corso-concorso per dirigenti scolastici, confermando, per quanto qui interessa, che i candidati ammessi al periodo di formazione del primo corso-concorso (triennalisti) hanno priorità rispetto agli aspiranti inseriti nelle graduatorie provinciali.


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