Muore l' INDIRE nasce l'Agenzia

   

   Il contenuto dell'art. 66 commi 6-10

I commi 6 e 7 istituiscono (ai sensi degli articoli 8 e 9 del D.lg. 300/1999) (1) e disciplinano l'Agenzia nazionale per lo sviluppo dell'autonomia scolastica , con sede a Firenze ed articolazioni periferiche presso gli uffici scolastici regionali. L'agenzia assume i compiti svolti dagli istituti regionali di ricerca educativa (IRRE ) e dall'Istituto nazionale di documentazione e ricerca educativa (INDIRE), che vengono contestualmente soppressi (2). Tale disposizione, secondo la relazione tecnica, consentirà il rientro in servizio di 310 unità di personale (163 docenti e 147 assistenti amministrativi) con conseguente risparmio della spese per supplenze.

Si dispone inoltre che all'organizzazione dell'agenzia provveda un regolamento (adottato ai sensi ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400) che ne individuerà la dotazione organica nel limite complessivo del 50% dei contingenti di personale già previsti per l'INDIRE e per gli IRRE ed indicherà le modalità di stabilizzazione, attraverso prove selettive, dei rapporti di lavoro esistenti anche a titolo precario. In attesa del regolamento citato saranno nominati dal Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro della pubblica istruzione, uno o più commissari straordinari.


  L'Agenzia nazionale per lo sviluppo dell'autonomia

Con questa disposizione – tentata anche dal precedente Governo – si chiude (ma solo in parte) il capitolo della ricerca applicata all'insegnamento , inaugurato dal Ministro Bottai con i Centri Didattici istituiti nel 1940.

È il segno di un fallimento, ed è merito del Governo aver messo la parola fine a questa triste vicenda .

Eppure per la scuola la fine di questa storia quasi secolare non può essere una festa, è invece la conclusione di un discorso che aveva dignità e necessità, soprattutto in una visione dell'insegnamento come attività pienamente professionale. Una professione che, in quanto tale, avrebbe bisogno di un continuo rapporto con la ricerca scientifica (economica, sociologica, psicologica, pedagogica, ecc.) e di uno scambio di risorse intellettuali con l'Accademia e con il mondo culturale.

La disposizione, come viene presentata, pare il frutto più di un calcolo economico che di una prospettiva legata alle necessità della scuola e della professione docente.Non si può non rilevare che la Relazione tecnica pone questo provvedimento fra le norme di risparmio e che alcune prerogative dell'Agenzia non fanno ben sperare. In particolare:

Questo insieme di elementi sono aggravati dallo “spacchettamento” dei Ministeri, che ha separato l'Università dalla scuola (unico caso in Europa), rendendo ancora più divergenti la ricerca dalla pratica didattica.

Tabella 12

   Norme esistenti che regolano INDIRE e IRRE

1) DPR 415/ 2000 (3); e DPR 190/2001 (4) hanno disposto il riordino dell'INDIRE (ente di diritto pubblico sottoposto alla vigilanza del Ministero della pubblica istruzione, con sede in Firenze) e degli IRRE,istituti regionali di ricerca educativa (enti strumentali dell'amministrazione della pubblica istruzione, dotati di personalità giuridica e autonomia amministrativa e contabile)

2) Tabella A allegata al DPR 415/2000 specifica che l'organico dell'INDIRE è costituito da un direttore, 28 tecnici/ricercatori, 23 amministrativi; l'istituto può avvalersi, nei limiti delle disponibilità di bilancio, di un massimo di 15 unità comandate dalla scuola o altre amministrazioni, per particolari esigenze inoltre può avvalersi dell'apporto di esperti, con contratti di prestazione d'opera e contratti di ricerca (artt. 10 e 11);

3) Art. 10 del DPR 190/2001 a ciascun I.R.R.E ., in rapporto anche alla consistenza della popolazione scolastica di appartenenza, è assegnato un contingente di personale docente e dirigente della scuola, determinato con decreto del Ministro della pubblica istruzione, d'intesa con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e del Ministro per la funzione pubblica, su proposta del dirigente preposto all'ufficio scolastico regionale, da collocare in posizione di comando .


(1) - D.Lgs. 30-7-1999 n. 300 Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'articolo 11 della L. 15 marzo 1997, n. 59. Gli art. 8 (ordinamento) e 9 (personale) disciplinano in generale le agenzie che svolgono le attività a carattere tecnico-operativo di interesse nazionale, esercitate da ministeri ed enti pubblici. Esse sono sottoposte alla vigilanza dei ministri competenti ed al controllo della Corte dei conti. Gli statuti sono emanati con regolamenti (ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400); mentre al personale si provvede prioritariamente mediante trasferimento dai ministeri o enti di pertinenza ,in subordine con procedure di mobilità o altre forme di reclutamento.
(2) - Le seguenti funzioni svolte dagli enti soppressi possono così riassumersi: ricerca educativa e consulenza pedagogico-didattica; formazione e aggiornamento del personale della scuola; attivazione di servizi di documentazione; collaborazione alla realizzazione delle politiche relative per l''istruzione degli adulti ed l' istruzione e formazione tecnica superiore; partecipazione alle iniziative internazionali e collaborazione con le regioni e gli enti locali.
(3) - D.P.R. 21-11-2000 n. 415 Regolamento di organizzazione dell'Istituto nazionale di documentazione per l'innovazione e la ricerca educativa, a norma degli articoli 2 e 3 del D.Lgs. 20 luglio 1999, n. 258 .
(4) - D.P.R. 06-03-2001, n. 190 Regolamento concernente l'organizzazione degli Istituti regionali di ricerca educativa, a norma dell'articolo 76 del D.Lgs. 30 luglio 1999, n. 300


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