Il potere e le regole

di Carlo Marzuoli

ordinario di Diritto Amministrativo
nella Facoltà di Giurisprudenza dell'Università di Firenze

Una vicenda di più vasta portata

La vicenda è segno evidente di una situazione e di un sistema di ben più vasta portata, fino a coinvolgere valori ed interessi non solo del personale della scuola, ma del cittadino qualsiasi. Questo, soprattutto, merita attenzione.

Una decisione tecnica e discrezionale, ma …

La legge, ritenendo che l'incentivazione dell'attività delle associazioni professionali del personale direttivo e docente e di altri enti impegnati nel campo della formazione e della ricerca educativa e didattica corrisponda ad un interesse pubblico in materia di istruzione, attribuisce al Ministero il potere di assegnare del personale docente o dirigente a detti enti, entro un limite numerico massimo (art. 26, comma 8, legge 23 dicembre 1998, n. 448).

A luglio si sono avute le assegnazioni per l'anno scolastico 2007-2008. Alcuni enti hanno avuto assegnazioni maggiori rispetto al passato e altri, invece, inferiori. E' un risultato, questo, che può essere del tutto normale. La legge indica solo in parte parametri precisi, puntuali ed oggettivi (di tipo automatico) per accogliere o respingere le domande. L'amministrazione deve dunque operare una valutazione di tipo tecnico e discrezionale, come quella concernente il “programma o…iniziativa che si intende attivare e gli obiettivi che si intendono conseguire” (punto 2B, lett. b, della circolare ministeriale 24 gennaio 2007, n. 10).

Ma occorre fare attenzione. La decisione in questione, come ogni altra decisione discrezionale, “può” essere del tutto normale. Non è detto che lo sia. Riprova: come risulta evidente dalla tabella, aspetti singolari non mancano. Come si fa allora a sapere se la decisione è corretta? Come fa a saperlo l'associazione la cui richiesta è stata respinta, e che ha il diritto costituzionale di difendere i propri interessi anche dinanzi al giudice (se crede). E come fa a saperlo il cittadino qualsiasi, che deve poter esercitare un controllo di opinione pubblica sull'operato di coloro che agiscono in nome di tutti.

Imparzialità e trasparenza, criteri e motivazione

La soluzione è semplice. Fin dalla nascita dello Stato di diritto, quando un'autorità pubblica (a cominciare dal Ministro) esercita un potere di tipo discrezionale, si debbono seguire i principi che sono stati creati proprio allo scopo di evitare che la discrezionalità possa essere strumento di arbitrio anziché di buona amministrazione. Oggi essi sono scritti nella Costituzione e nelle leggi.

L'Amministrazione deve essere imparziale (art. 97 Cost., c. 1 ) e deve essere “trasparente" (art. 1, c. 1 , legge n. 241/1990, come modificata dalla legge n. 15/2005). Non solo. Per garantire l'obiettivo la legge aggiunge due regole, peraltro corrispondenti a principi esistenti da sempre:

Nel caso, la decisione è oltremodo delicata, visto gli aspetti che debbono essere valutati (i programmi, le iniziative) e le caratteristiche dei soggetti richiedenti, spesso caratterizzate da profili ideologico-culturali vari, certo non sempre omogenei con quelli del Ministro in carica. Una riprova di tanta delicatezza è nel fatto che la cit. legge n. 448/1998, art. 26, c. 9, prevede che il “Ministro ... presenta annualmente una relazione al Parlamento”.

Ebbene, quanto meno sulla base dei documenti e delle informazioni che l'ADI è riuscita ad avere, sembrano essere inesistenti:

Non vi è niente (allo stato della documentazione trasmessa). Campeggia solo il potere discrezionale di valutazione del Ministro (o forse si dovrebbe dire una sorta di mistica del potere del Ministro). Neppure risultano comunicati gli estremi dell'atto con cui detto Ministro deve pure avere deciso (un atto in forma: orale? scritta? elettronica? per fatto concludente?).

Dal potere alle regole

E' auspicabile:

Se ciò non fosse, per il futuro si dovrà provvedere. Occorre passare dal potere alle regole: predeterminare i criteri e motivare.

Ciò nell'interesse:

Forse potrebbe corrispondere perfino all'interesse del Ministro. Se è vero che l'interprete autentico di un interesse è il suo titolare, è anche vero che il Ministro in carica deve la sua investitura ad una maggioranza che dell'imparzialità, della correttezza e della trasparenza dell'amministrazione ha fatto punti programmatici, almeno nelle promesse, qualificanti.


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