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LA
CARRIERA DEGLI INSEGNANTI
Analisi,
riflessioni e proposte dell'ADi
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Questione
contrattuale o questione di legge?
Consideriamo
importante e necessario riprendere una questione su cui siamo
tante volte intervenuti su questo sito, ma che continua a non
trovare soluzione: la carriera degli insegnanti. E
uno dei temi che lADi ha affrontato fin dal suo nascere
e che ha periodicamente riproposto allattenzione dei colleghi,
dei politici e dei sindacalisti, convinti come siamo della sua
rilevanza. Ora il Contratto Nazionale di Lavoro firmato il 24
luglio 2003 ha assunto lennesimo impegno nei confronti
della carriera docente, stabilendo quanto segue:
CCNL
2002-2005 (24/07/ 2003) art. 22 "
Le parti
stabiliscono di costituire, entro 30 giorni dalla firma definitiva
del presente CCNL, una commissione di studio tra ARAN, MIUR
e OO.SS. firmatarie del presente CCNL, che, entro il 31-12-2003
elabori le soluzioni possibili, definendone i costi tendenziali,
per istituire già nel prossimo biennio contrattuale,
qualora sussistano le relative risorse, meccanismi di carriera
professionale per i docenti.
Abbiamo
buoni motivi di ritenere che anche questo impegno come tanti
altri non sarà
assolto, se non altro per quella frase finale qualora
sussistano le relative risorse, che suona davvero
poco promettente.
Ma
la carriera dei docenti è questione contrattuale o questione
di legge, ossia principalmente di un nuovo Stato giuridico?
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Una percorso da seguire: la carriera
attraverso la legge
La
legge delega n. 421/1992 sul Pubblico Impiego, e i relativi
decreti legislativi (Dlgs n. 29/1993 trasformato nel Dlgs n.
165/2001), hanno dato il via alla privatizzazione del rapporto
di lavoro dei dipendenti pubblici, distinguendo fra ciò
che rimane riserva di legge e ciò che viene contrattualizzato.
Ci sono, per quanto riguarda i docenti, motivi in più
rispetto agli altri dipendenti pubblici, per mantenere rigorosamente
legificati alcuni istituti normativi. La tutela costituzionale
della libertà dinsegnamento e del diritto allistruzione-educazione
determina il nesso diritto-dovere intorno a cui la funzione
docente chiarisce tutta la sua specificità e limpossibilità
di essere assoggettata, nei suoi aspetti fondamentali, alla
contrattazione tra le parti, nella quale prevalgono, di volta
in volta, interessi parziali della categoria e non linteresse
pubblico delleducazione e dellistruzione.
Finora
di quella legge e di quei decreti si è enfatizzato solo
laspetto contrattuale, lasciando impropriamente che i
contratti intervenissero anche in materia di legge. Occorre
invece con urgenza precisare e definire quali siano gli aspetti
di competenza della legge e dare corso, senza più indugi,
allaggiornamento dello Stato giuridico stabilito
trentanni fa dal DPR 417/1974 (successivamente ricompreso
nel Testo Unico dellistruzione, Dlgs 297/1994 ), alla
luce sia del nuovo del Titolo V della Costituzione, sia del
DPR 275/1999, contenente il regolamento dellautonomia,
sia infine della legge delega 53/2003 (Delega al Governo
per la definizione delle norme generali sullistruzione
e dei livelli essenziali delle prestazioni in materia di istruzione
e di formazione professionale).
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La prima operazione da compiere è quella di chiarire
ciò che spetta alla legge e ciò che spetta al
contratto. Alla luce delle norme vigenti appare plausibile la
seguente distinzione:
1.
Spetta alla legge
la promulgazione di un nuovo Stato giuridico che ridefinisca
- -
la funzione docente, fondata sulla libertà di
insegnamento, intesa come libertà della funzione a tutela
di un inderogabile interesse pubblico;
- -
i diritti e doveri fondamentali degli insegnanti;
- -
la formazione iniziale collegata alla formazione continua;
- -
il reclutamento collegato alla formazione iniziale
- -
la valutazione
- -
la carriera intesa come costruzione di una leadership
professionale funzionale alla scuola dellautonomia
Si ritiene altresì che, per sviluppare appieno il loro
processo di professionalizzazione, gli insegnanti dovrebbero
usufruire di maggiori autonomi poteri in ordine alle proprie
condizioni professionali. A tal fine appare indispensabile la
creazione di un organismo di autogoverno della docenza,
con il compito prioritario di definire e fare rispettare gli
standard professionali (differenziati per le fasi fondamentali
della carriera ) e il codice deontologico, nonché
di tenere lAlbo.
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2. Spettano al contratto:
- -
le relazioni sindacali
- -
la retribuzione
- -
lorario di servizio
- -
la mobilità
- -
le modalità di fruizione della formazione in servizio
- -
le assenze, i permessi, le aspettative
- -
il codice di disciplina
Questa
necessaria distinzione fra aspetti di legge e aspetti contrattuali,
ci serve a meglio definire il quadro entro cui analizzare e
proporre soluzioni per la specifica questione della carriera
docente"
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Ma esistono già al riguardo norme di legge a cui fare
riferimento? Sicuramente due:
1.
Il primo riferimento legislativo si trova nellarticolo
21 della legge 59/1997, istitutivo dellautonomia scolastica,
che aveva stabilito che lattribuzione della dirigenza
ai capi distituto fosse contestuale all individuazione
di nuove figure professionali del personale docente
( Art. 21, comma 16, L.59/97 ... in connessione con
lindividuazione di nuove figure professionali del personale
docente,
, ai capi distituto è conferita
la qualifica dirigenziale contestualmente allacquisto
della personalità giuridica e dellautonomia da
parte delle singole istituzioni scolastiche).
Ma mentre la dirigenza è stata realizzata, la formalizzazione
di una carriera docente è rimasta sulla carta. Nel frattempo
lautonomia delle istituzioni scolastiche è assurta
a norma costituzionale con la modifica dellart. 117 del
Titolo V (legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, Modifiche
al titolo V della parte seconda della Costituzione), rendendo
ancora più urgente e indispensabile lapplicazione
della parte citata della legge 59/1997.
2.
Il secondo riferimento legislativo è contenuto
nella legge delega n.53/2003 di riforma della scuola, precisamente
nellart. 5 (Formazione degli insegnanti) che al comma
g) recita: le strutture di cui alla lettera e) curano
anche la formazione in servizio degli insegnanti interessati
ad assumere funzioni di supporto, di tutorato e di coordinamento
dellattività educativa, didattica e gestionale
delle istituzioni scolastiche e formative.
Un riferimento solo alla sede per la preparazione dei docenti
interessati a svolgere queste funzioni, che però difficilmente
potranno essere disgiunte da un vero e proprio sviluppo di carriera.
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La carriera docente: un equivoco
irrisolto
Sulla
carriera degli insegnanti ci trasciniamo un equivoco da oltre
ventanni. Ventanni di fallimenti, perché
continuano a scontrarsi due posizioni difficilmente conciliabili,
con sporadici tentativi di farle convivere. Noi crediamo che
questo nodo debba essere sciolto e una scelta debba essere fatta,
tenendo conto sia dellevoluzione dellorganizzazione
scolastica in termini di autonomia sia della particolare situazione
italiana, che vede, a differenza che altrove, un persistente
esubero di insegnanti rispetto al fabbisogno, in ragione del
quale la scuola continua ad essere considerata una sacca per
la sottoccupazione e la disoccupazione intellettuale.
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Analizziamo ora le due posizioni, con la precisazione che la
prima è presente in termini assolutamente maggioritari
nei contratti, mentre la seconda è lunica contemplata
dalle leggi.
1.
La prima posizione propone un sistema
premiante per i bravi insegnanti,
di cui lultimo tentativo è stato il concorsone.
Non siamo i soli a ritenere che lapplicazione nella scuola
di sistemi premianti sia sbagliata, perché
è sbagliata limpostazione teorica che affida il
miglioramento a sistemi di controllo concepiti come elargizioni
di premi e castighi. La natura di unorganizzazione
come quella della scuola richiede un governo fondato sull'integrazione,
sulla condivisione di valori, sulla predisposizione a convergere
nell'azione, perché se ne condividono le premesse, o,
se si vuole usare un termine tecnico, sulla "interiorizzazione"
dei valori, non su interventi gerarchici di controllo e supervisione,
che sanzionano classificazioni pubbliche bravi e mediocri
di chi svolge gomito a gomito lo stesso identico lavoro.
Se lobiettivo è poter disporre di un corpo docente
adeguatamente preparato, in unorganizzazione che occupa
complessivamente oltre un milione di insegnanti, non servono
sistemi premianti, bensì strumenti e percorsi capaci
di valutare ladeguatezza professionale in ingresso
e in itinere. A questo riguardo due sono, a nostro avviso,
gli interventi necessari:
a)
dare attuazione, senza più indugi, ad unobbligatoria
formazione iniziale collegata ad una rigorosa selezione
in ingresso, che superi le graduatorie permanenti, e bandisca
definitivamente i concorsi riservati, oggi estesi
persino ai dirigenti;
b)
attivare una seria valutazione in itinere del demerito
professionale, un demerito cioè
non ridotto alle sole inadempienze burocratiche o a questioni
disciplinari. A questo scopo occorre stabilire provvedimenti
snelli, puntuali e rigorosi, nonché standard professionali
minimi di riferimento.
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2. La seconda posizione propone la creazione di una fascia
specialistica di docenti con competenze specifiche
in ordine al coordinamento didattico, alla ricerca metodologico-didattica,
al tutorato, alla progettazione curricolare, alla valutazione
degli apprendimenti e alla valutazione di sistema; che si collochi
ad un livello intermedio fra il dirigente scolastico e il più
generale corpo professionale dei docenti. Questa posizione,
già presente nelle norme di legge, si fonda sulla convinzione
che la scuola per migliorare ha bisogno non solo di un dirigente
capace, ma anche di una diffusa leadership professionale intermedia
che sostenga il cambiamento e contribuisca a costruire un ambiente
collaborativo, dove nessuno pretende di sradicare di colpo pratiche
consolidate, ma tutti, nello sforzo comune di perseguire obiettivi
concordati, possano partecipare da protagonisti all'elaborazione
e all'attuazione progettuale.
La
scuola, tanto più ora che è autonoma, deve poter
trovare al suo interno le idee, le risorse professionali e gli
strumenti per progredire. Non si tratta di costruire una struttura
gerarchica di comando, bensì di fornire unindispensabile
guida allinterno dellorganizzazione
e allesterno di essa. Non si può continuare a pensare
che listituto scolastico possa affrontare le sfide dellautonomia
e della riforma della scuola, mantenendo una struttura organizzativa
fondata ancora sul sostanziale bipolarismo capo distituto/docente
affiancato da figure che operano di fatto a livello volontario,
senza nessuna formazione e selezione specifica, senza nessun
adeguato sviluppo di carriera e riconoscimento economico. È
sufficiente riflettere sulle difficoltà insite nella
trasformazione di un apparato burocratico, quale è tuttora
listituto scolastico, in una organizzazione che progetta,
valuta, apprende e modifica se stessa, per capire come sia impossibile
che una simile metamorfosi avvenga senza la creazione di una
leadership professionale intermedia, che guidi insieme al dirigente
scolastico il cambiamento.
Cè bisogno, in sostanza, di una ridistribuzione
delle responsabilità che dia vita nelle scuole ad una
struttura organizzativa articolata e flessibile, in cui docenti
con specifiche e certificate competenze occupino ruoli chiave.
Da qui lesigenza di diversificare la carriera degli
insegnanti sulla base di funzioni rilevanti sul piano organizzativo
e culturale, collegate ad uno specifico inquadramento retributivo.
In tal modo sarà possibile ottenere un duplice effetto:
motivare i docenti, che finalmente avranno la possibilità
di vedere riconosciuto il proprio impegno professionale, e garantire
il funzionamento della struttura organizzativa necessaria e
indispensabile ai nuovi compiti degli istituti scolastici autonomi.
La creazione di questa fascia specialistica comporta processi
di formazione, sulla base di standard definiti, e una rigorosa
valutazione selettiva che faccia riferimento alle competenze
e alle attitudini necessarie a svolgere tali compiti.
Tutto
questo non è materia di contratto ma di legge. Solo quando
saranno stati definiti i contenuti e la specificità
di questa fascia specialistica, come recita larticolo
21 della legge 59/97, spetterà alla contrattazione definirne
lorario di lavoro e la retribuzione.
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Un utile riferimento: la fascia
dirigenziale intermedia negli altri servizi
Basterebbe
guardare agli altri Servizi, per capire come costruire una fascia
di leadership professionale intermedia nella scuola.
Negli
altri Servizi la prima operazione è quella di quantificare
lorganico. Definito il numero complessivo dei posti, viene
bandito il concorso pubblico per la loro copertura.
Una volta costituita la fascia dirigenziale intermedia, subentra
la scelta del Dirigente. Esiste infatti un margine di discrezionalità
del dirigente apicale nellattribuzione degli incarichi
specifici. Spetta a lui assegnare la persona giusta al
posto giusto fra chi è stato, per concorso, inserito
in questa fascia di carriera dirigenziale intermedia.
Ciò
che avviene negli altri Servizi è pertanto così
sintetizzabile:
- accesso
alla fascia dirigenziale intermedia per pubblico concorso, linserimento
in questa fascia rappresenta una carriera stabilizzata con retribuzione
permanentemente diversificata rispetto a quella di provenienza;
- gli
incarichi attribuibili a questa fascia sono di nomina del dirigente
apicale e prevedono un ulteriore salario accessorio o indennità,
che cessa se e quando lincarico viene revocato;
-
chi, allinterno della fascia intermedia assume, per nomina
del Direttore apicale, specifici incarichi, ha propria autonomia
in quellambito e risponde dei risultati.
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Unulteriore precisazione: non esiste negli altri servizi
la figura del vice o del vicario.
Il Direttore o dirigente apicale quando ha bisogno di essere
sostituito, sia per periodi brevi o brevissimi (es. una riunione)
sia per periodi lunghi (es. ferie, malattia, permessi ecc
)
nomina a sostituirlo una persona appartenente alla fascia dirigenziale
intermedia. Tale nomina si protrae solo per il tempo necessario
alla sostituzione del Dirigente apicale, e non costituisce mai
in nessun caso carriera a sé stante.
Molti
spunti, a noi pare, possono essere presi da questa impostazione
generale. Si tratterebbe innanzitutto di quantificare lorganico
della fascia specialistica, che potrebbe essere attorno al 20%
dellorganico complessivo degli insegnanti. Si dovrebbe
poi prevedere un periodo di formazione (v. art. 5 della legge
n. 53/2003) a cui accedere tramite preselezione in ingresso.
Laccesso definitivo alla fascia dirigenziale intermedia
dovrebbe avvenire attraverso rigorose selezioni, e costituire
uno sviluppo permanente di carriera, diversa da quella di provenienza.
Gli incarichi svolti nel corso del precedente percorso professionale
(funzioni obiettivo, vicari, tutor per la formazione) dovrebbero
essere riconosciuti come titoli, ma non dovrebbero in nessun
caso, noi riteniamo, dare adito a ennesimi concorsi riservati,
che escluderebbero a priori una parte consistente di bravi docenti,
senza peraltro fornire garanzie che i riservisti
abbiano più di altri le competenze e le attitudini necessarie.
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Un interessante caso straniero:
lInghilterra
Il
Paese europeo in cui la carriera docente risulta più
strutturata è sicuramente lInghilterra, è
pertanto interessante averne conoscienza.
La carriera degli insegnanti inglesi si sviluppa attraverso
diverse tappe e articolazioni, che possono essere così
sintetizzate:
-
Insegnante di classe abilitato (Qualified Teacher)
-
Docente con competenze di livello avanzato (Advanced Skills
Teacher AST),
un nuova figura istituita nel 1998 per consentire uno sviluppo
di carriera collegato strettamente all'insegnamento della propria
disciplina. Vi si accede attraverso una procedura nazionale
di valutazione esterna alla scuola sulla base di standard nazionali;
l'AST svolge attività aggiuntive oltre il normale orario
di insegnamento e senza limiti temporali. Si occupa di assistenza
ai nuovi assunti, consulenza ai colleghi in merito allorganizzazione
della classe e ai metodi d'insegnamento relativi alla propria
disciplina, produzione di materiale didattico, tra cui videoregistrazioni
di lezioni, organizzazione dell aggiornamento, scambi
di esperienze con insegnanti di altre scuole. La scala retributiva
di un AST è diversa rispetto a quella dei normali docenti,
i passaggi stipendiali non sono automatici, ma soggetti a valutazione.
-
Docenti senior (Senior Teachers),
costituiscono lo staff dirigenziale della scuola (capi di dipartimento,
insegnanti tutor ecc..). È responsabilità della
scuola deciderne il numero sulla base del proprio bilancio;
sono nominati dall autorità scolastica locale (LEA,
Local Education Authority), in accordo con il capo d'istituto,
sulla base di esperienze e titoli professionali. La loro retribuzione
può salire fino a 5 scatti nella scala stipendiale. Nelle
scuole elementari e dell'infanzia, spesso non ci sono docenti
senior e, dove ci sono, sono di norma limitati a 2, uno
per la scuola elementare e uno per la scuola dell'infanzia.
-
Vicario (Deputy Headteacher),
ce ne possono essere anche due se la scuola è grande,
sono nominati dall'autorità scolastica locale (LEA) attraverso
un avviso pubblico, hanno una scala retributiva coordinata con
quella dei capi d'istituto, costituendo il primo gradino della
carriera dirigenziale; la progressione stipendiale è
annuale, come per tutto il corpo docente, ma non automatica,
è sottoposta alla valutazione dell'autorità scolastica
locale sulla base dei risultati dei tests nazionali degli alunni;
della frequenza degli alunni; della gestione finanziaria; dei
progressi nel piano d'attività definito dopo ispezione
dell'OFSTED (Office for Standards in Education).
-
Capo d'istituto (Headteacher),
nominato, come il vicario, dall'autorità scolastica locale
(LEA) attraverso un avviso pubblico, ha progressione stipendiale
annuale soggetta a valutazione da parte dell'autorità
scolastica locale, sulla base degli stessi criteri già
elencati per il vicario. Il capo d'istituto è licenziabile,
come le altre figure
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a cura dell'ADi - settembre 2003
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