Osservazioni dell’ADi, Associazione Docenti Italiani, sui due progetti di legge riguardanti lo stato giuridico degli insegnanti (C. 4091 e C. 4095)
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LADI è stata in
prima fila a sottolineare lesigenza di ridefinire lo stato giuridico
degli insegnanti e ha proposto di legiferare su questo tema fin dalla
prima audizione in VII Commissione sulla legge di riforma della scuola. E non vi è dubbio che la materia debba essere regolata con legge. Uno degli strumenti essenziali per garantire le libertà costituzionali e le prerogative delle funzioni pubbliche, e quindi anche la libertà di insegnamento, è che la materia sia regolata con legge. Ma proprio qui sorge il punto di maggiore dissenso rispetto ai due progetti di legge: la materia non può essere disciplinata con regolamento governativo. Non è ammissibile che la concreta attuazione della libertà di insegnamento sia demandata ad un atto del solo Governo. La norma costituzionale sulla libertà di insegnamento si limita ad enunciare il principio; di conseguenza, come per le altre libertà, è necessaria una legge. Questa, nel dare attuazione al principio costituzionale, non si deve limitare a riprodurre una definizione della libertà di insegnamento, ma ha il compito di stabilire apposite regole, più precise, in riferimento ai vari aspetti che incidono sulla libertà di insegnamento, come (fra tanti altri): lidentità della funzione docente, larticolazione della funzione docente o carriera, i rapporti fra docente e dirigente, fra docente e organi collegiali della scuola, i rapporti fra la scuola e gli altri pubblici poteri, le procedure di assunzione, la stabilità del rapporto, ecc. A che serve una norma che contiene unottima definizione della libertà di insegnamento, se, poi, vi è unaltra norma che attribuisce particolari poteri invasivi al dirigente scolastico, oppure allamministrazione comunale, oppure al dirigente generale del ministero? Oppure se vi sono altre norme che non garantiscono limparzialità nel reclutamento e nella valutazione, o che non garantiscono una qualche stabilità del rapporto di lavoro? Tutto questo deve essere definito in sede legislativa. Invece ciò che risulta dai due progetti è che si usa la sede legislativa non già per disciplinare veramente la materia, ma per affidarla alla potestà regolamentare del governo, e dunque per sottrarla, e non per darla, al Parlamento. Per tutto questo chiediamo che sia eliminato il ricorso al regolamento. Molti aspetti della funzione docente e dello stato giuridico debbono costituire parte integrante delle norme generali sull'istruzione Laltra questione, assolutamente centrale, è la necessità di rideterminare in modo preciso gli ambiti in cui può intervenire la contrattazione sindacale. Il sindacato è un fattore essenziale di democrazia e di libertà ed è uno strumento indispensabile per la tutela di chi lavora, ma è solamente uno dei protagonisti e non un protagonista privilegiato: dunque il sindacato deve mantenersi nellambito che gli è proprio. La funzione docente, la libertà di insegnamento ed i connessi aspetti della condizione giuridica del personale docente non sono giuridicamente materia di contrattazione sindacale. Sono strutture pubbliche, chiamate ad esercitare compiti pubblici; sarebbe pertanto davvero singolare che se ne potesse disporre solo mediante accordo con soggetti privati o comunque con soggetti a struttura categoriale. Avremmo una sovranità popolare (che si esprime nel Parlamento) limitata, limitata dal potere di soggetti non legittimati dalla rappresentanza politica. Tutto questo non è ammissibile, contrasta con la prima norma della Costituzione (sovranità popolare, democrazia rappresentativa). La distinzione che deve essere fatta deve definire con chiarezza ciò che spetta alla legge e ciò che spetta al contratto. 1. Spettano alla legge, ossia allo stato giuridico
2. Spettano al contratto
Sulla carriera docente.
Non vi è dubbio che la definizione di unarticolazione
della professione docente fino alla dirigenza scolastica sia compito
della legge e non del contratto, consideriamo pertanto improponibile
il rimando di questa questione alla commissione mista ARAN e OOSS.
Cè peraltro da tempo una legge che indica che come per
i dirigenti scolastici anche per le figure intermedie di leadership
si deve procedere per legge: larticolo 21 della legge 59/1997,
istitutivo dellautonomia scolastica, aveva stabilito che lattribuzione
della dirigenza ai capi distituto fosse contestuale all
individuazione di nuove figure professionali del personale docente
(Art. 21, comma 16, L.59/97). Unulteriore questione, non più rinviabile dopo il pronunciamento della Corte Costituzionale (sentenza 13/04) è la de-statalizzazione e regionalizzazione del personale docente; e ciò potrà farsi senza rischio alcuno una volta che si siano fatte le norme generali sulla funzione docente e sulla libertà di insegnamento. Il collegamento fra i due aspetti (regionalizzazione e norme generali sullistruzione) è strettissimo. Infatti è ovvio che il personale docente sia gravemente preoccupato dellipotesi di regionalizzazione se non ha garanzie chiare e compiute di stato giuridico; così come è ovvio che il cittadino della Repubblica sia gravemente preoccupato dellipotesi di regionalizzazione di parte del sistema dellistruzione se non vi sono norme generali uniformi sugli aspetti qualificanti del servizio dellistruzione. Infine vogliamo tornare su una questione che ci sta molto a cuore e che costituisce uno degli elementi su cui lADi si è particolarmente spesa: gli organismi tecnici rappresentativi della funzione docente. Esprimiamo grande soddisfazione che questo tema sia approdato in Parlamento attraverso questi progetti di legge. Noi crediamo che questo punto sia oggi quello che può essere oggetto di immediato intervento legislativo. E sarebbe importante farlo, in questo modo il processo di elaborazione di un nuovo volto, chiaro, garantito ed efficace, della funzione docente potrebbe avere una svolta davvero positiva. |